Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12516 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 1 Num. 12516 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/05/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15369/2021 R.G. proposto da
– ricorrente –
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione
– intimato – avverso il decreto, del Tribunale di Nocera Inferiore depositato l’11 .5.2021 nel procedimento iscritto al n. 4220/2014 R.G.;
udita la relazione svolta, all’udienza del 29.4.2025, dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l ‘
avv. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente propose domanda di ammissione al passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, vantando un credito privilegiato per retribuzioni e trattamento di fine rapporto da lavoro dipendente.
Il giudice delegato ammise solo in parte il credito e il lavoratore propose opposizione ai sensi degli artt. 98 e 99 legge fall . per l’ammissione anche del residuo importo.
Il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarò inammissibile l’opposizione , rilevando la mancanza di prova della tempestività del ricorso rispetto al termine perentorio di 30 giorni fissato nell’art. 99, comma 1, legge fall.
Contro il decreto del Tribunale il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
Il fallimento è rimasto intimato.
Nei termini di legge anteriori alla data fissata per la pubblica udienza di discussione, il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso e il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia «violazione degli artt. 98 e 99 r.d. 16.3.1942 n. 267 e s.m.i., nonché dell’art. 2697 c.c. ( art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».
Il ricorrente si duole che il Tribunale, per dichiarare inammissibile l’opposizione , gli abbia addossato l’onere di provarne la tempestività. Il ricorrente sostiene che fosse invece onere del fallimento provare la tardività dell’opposizione e rileva che, comunque, la tempestività risultava dagli atti della
procedura fallimentare, che il Tribunale avrebbe potuto e dovuto consultare.
Il secondo motivo prospetta il vizio di «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)».
Il ricorrente rileva di avere allegato, nel ricorso in opposizione, depositato il 21.7.2014, che lo stato passivo era stato approvato, reso esecutivo e notificato in data 27.6.2014, sicché il Tribunale -laddove avesse tenuto conto di tali circostanze -avrebbe dovuto constatare la tempestività della opposizione, proposta meno di trenta giorni dopo il dies a quo della decorrenza del relativo termine.
Anche il terzo motivo di ricorso è rubricato «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)».
In questo caso il ricorrente si duole che il giudice del merito non abbia tenuto nel debito conto che il curatore del fallimento, costituendosi in giudizio, non aveva contestato l’allegazione de l fatto che lo stato passivo era stato reso esecutivo e notificato solo in data 27.6.2014. Pertanto, secondo il ricorrente -che, ai fini della specificità del motivo, trascrive l’intero contenuto della memoria di costituzione del fallimento -il Tribunale avrebbe dovuto considerare vero il fatto che dimostrava la tempestività del ricorso (data del deposito e della notificazione dello stato passivo), in quanto non contestato. Sul tema il ricorrente è tornato nella memoria illustrativa e nella discussione orale, invocando un precedente di questa Corte (Cass. n. 16306/2021).
Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
4.1. Deve essere innanzitutto ribadit o che l’ opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria , tant’è che il giudice dell ‘ opposizione, in caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità, deve rendere l ‘ attestazione circa la sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, di cui all ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002, propria dei provvedimenti resi in sede di impugnazione (Cass. n. 48/2025). Di conseguenza, il Tribunale ha il dovere di verificare, anche d’ufficio, la tempestività del deposito del ricorso, dichiarandone, in caso contrario, l’inammissibilità , indipendentemente dalle difese delle parti e dalla eventuale contumacia del curatore, in particolare controllando la data di ricezione dell ‘ avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione dello stato passivo (Cass. nn. 9464/2021; 24551/2016).
Tale verifica va condotta dal giudice dell’impugnazione senza concedere termine ex art. 101, secondo comma, c.p.c., non trattandosi di questione attinente allo sviluppo della controversia (Cass. S.u. n. 30883/2024), bensì di questione attinente alla funzione dello strumento dell’impugnazione, idonea a impedire il passaggio in cosa giudicata della decisione giurisdizionale. L’estraneità al contraddittorio di tale questione non è, peraltro, incompatibile con l’art. 6, § 1, CEDU, non potendo il contraddittorio essere suscitato in relazione a questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Cass. n. 7356/2022).
La rilevabilità di ufficio riposa sul principio di stabilità della cosa giudicata, che assume un rilievo primario all’inter no del diritto dell’Unione, in quanto finalizzato a garantire tanto la
stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia, che insorge ove decisioni giurisdizionali divengano definitive dopo l’esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione (CGUE, 16 gennaio 2025, RAGIONE_SOCIALE, C-376/23, punto 71; CGUE, 7 novembre 2024, RAGIONE_SOCIALE, C-189/23, punto 32; CGUE, 4 marzo 2020, Telecom Italia, C34/19, punto 64; CG UE, 11 settembre 2019, Călin, C -676/17, EU:C:2019:700, punto 26; CGUE, 3 settembre 2009, RAGIONE_SOCIALE, C -2/08, punto 22). Il controllo della tempestività dell’opposizione incide, pertanto, sulla formazione del giudicato e sulla stabilità dei provvedimenti giurisdizionali, motivo per cui non può essere rimesso alla disponibilità delle parti.
Non è tanto quindi la mera natura processuale del tema ad attrarre la verifica della tempestività dell’impugnazione alla verifica officiosa del giudice, sottraendola al contraddittorio (Cass. S.u. n. 8312/2019), quanto il fatto che il riscontro della tempestività riposa su un ‘ esigenza pubblicistica, estranea alla disponibilità delle parti, legata al rispetto del vincolo della cosa giudicata formale, non potendo giovare al ricorrente, ai fini della prova della tempestività dell’impugnazione, l’omessa contest azione dei presupposti in base ai quali l’impugnazione possa considerarsi tempestiva, atteso che si tratta di incombente rimesso all’esame del giudice dell’ impugnazione a tutela dell ‘ esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale (Cass. S.u. n. 9005/2009; Cass. nn. 3218/2025; 9987/2016; 25070/2010).
4.2. Dato questo presupposto, il creditore opponente ha l’onere di indicare nel ricorso i termini e le ragioni della tempestività del ricorso. In particolare, nel caso ordinario,
l’opponente deve indicare la data della comunicazione del decreto di esecutorietà dello stato passivo (art. 97 legge fall.), che rappresenta il dies a quo della decorrenza del termine di 30 giorni per l’opposizione (art. 99, comma 1, legge fall.) . Qualora, tuttavia, l’opposizione sia presentata entro 30 giorni dal la data del decreto che dichiara l’esecutività dello stato passivo , è sufficiente che l’opponente indichi tale data , per la semplice ed ovvia ragione che la comunicazione del decreto ( dies a quo ) non può essere cronologicamente anteriore al decreto stesso. Pertanto, se il ricorso in opposizione è depositato entro 30 giorni dalla data del decreto di esecutività dello stato passivo, esso non può che essere tempestivo anche rispetto alla comunicazione di quel decreto (cd. «prova di resistenza», sulla quale v. Cass. nn. 24023/2023; 22324/2020; 14839/2020; 17066/2013).
4.3. Una volta che l’ opponente abbia assolto al l’onere di allegare chiaramente gli elementi necessari per apprezzare la tempestività del ricorso, qualora tali elementi non risultino dai documenti prodotti dalle parti, il Tribunale non può limitarsi a rilevare l’incertezza in proposito e a dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione sulla base del mancato assolvimento dell’onere della prova, ma deve procedere alle necessarie verifiche, anche compulsando il fascicolo della procedura fallimentare (v. Cass. nn. 4322/2024; 25663/2020; 12549/2017).
Ciò in quanto gli atti rilevanti per verificare la tempestività o la tardività del ricorso (decreto di esecutività dello stato passivo e sua comunicazione) non sono fatti storici o atti esterni al processo riferibili alla parte opponente, bensì atti della procedura concorsuale.
4.4. Solo nel caso in cui , all’esito della verifica effettuata e contrariamente a quanto allegato dall’opponente , il deposito
del ricorso risulti effettivamente tardivo, il Tribunale dovrà dichiarare inammissibile l’opposizione .
Non si tratta, pertanto, di porre l’onere della prova a carico dell’opponente o del curatore fallimentare, bensì di affermare il principio per cui la questione della tempestività o della tardività del ricorso (e della conseguente ammissibilità o inammissibilità dell’opposizione ) non può essere decisa dal Tribunale in applicazione delle regole sulla ripartizione dell’onere della prova (regole giuridiche la cui applicazione presuppone la residua incertezza sul fatto da accertare), potendo e dovendo il giudice accertare in concreto -anche esercitando poteri ufficiosi -la materialità dei fatti rilevanti.
4.5. A tale principi non si è attenuto il Tribunale di Nocera Inferiore che, di fronte alla precisa allegazione del lavoratore opponente in merito alla data di approvazione e comunicazione dello stato passivo (allegazione che, se rispondente alla verità, non lascia dubbi sulla tempestività del ricorso) ha omesso qualsiasi ulteriore verifica e ha dichiarato inammissibile la opposizione sulla base della perentoria e generica affermazione che «quando la decadenza da un diritto consegue alla mancata osservanza di compiere un atto entro un certo termine, spetta a colui che intende esercitare il diritto fornire la prova di aver tempestivamente compiuto l’atto medesimo» .
4.6. E, in effetti, acquisita la copia degli atti relativi all’accertamento dello stato passivo (fatto processuale che questa Corte può esaminare e valorizzare: Cass. n. 1669/2023), risulta che il decreto di esecutività fu pronunciato dal giudice delegato in cale al verbale d’udienza del 24.6.2014, il che rende sicuramente tempestivo -in base alla citata «prova di resistenza» -il ricorso in opposizione depositato il 21.7.2014.
Con l’accoglimento de l primo motivo rimangono assorbiti il secondo e il terzo motivi, volti anch’ess i a ottenere la cassazione del decreto che ha risolto in limine e in rito l’opposizione al passivo, senza entrare nel merito delle censure mosse alla decisione del giudice delegato.
In esito alle considerazioni che precedono, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. E ciò dovrà fare uniformandosi al seguente principio di diritto:
« Nella opposizione allo stato passivo ai sensi degli artt. 98 e 99 legge fall. (nel testo vigente a seguito delle riforme apportate dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007), il Tribunale ha il dovere di verificare, anche d’ufficio, la tempestività del deposito del ricorso e, in caso di deposito tardivo, di dichiarare inammissibile l’opposizione ; qualora l’oppo nente abbia chiaramente descritto nel ricorso le ragioni della tempestività (indicando la data della comunicazione del decreto di esecutorietà dello stato passivo o comunque la data di tale decreto, qualora il ricorso sia stato depositato entro il trentesimo giorno successivo), il Tribunale non può dichiarare inammissibile l’opposizione sulla base del semplice rilievo di carenza di prova documentale della tempestività, ma ha il dovere di verificare in concreto la tempestività o la tardività del deposito del ricorso, anche consultando il fascicolo della procedura fallimentare ».
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale
di Nocera Inferiore, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima