Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17970 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17970 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 34665-2019 r.g. proposto da:
NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del difensore.
-ricorrente -contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore curatore RAGIONE_SOCIALE
-intimato – avverso il decreto del Tribunale di Roma, depositato in data 10.10.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/6/2024
dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
1.Con il decreto qui impugnato con ricorso per cassazione il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione allo stato passivo presentata ai sensi dell’art. 98 l. fall. dall’ AVV_NOTAIO nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, avverso il provvedimento del g.d. col quale quest’ultimo aveva accolto solo parzialmente la sua domanda di insinuazione al passivo per il minor credito di euro 27.390,66 ed euro 998,00, in relazione a due incarichi professionali, il primo quale advisor finanziario della società ancora in bonis nella procedura di concordato preventivo n. 12/2017 ed il secondo quale difensore nel procedimento preRAGIONE_SOCIALE n. 287/2017, per i quali aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento per euro 350.000 ovvero in via subordinata per euro 220.651, in prededuzione privilegiata ovvero in subordine in privilegio.
2.Aveva sostenuto in sede di opposizione allo stato passivo di aver concordato il compenso con scrittura privata del 6.12.2016 per una somma non inferiore ad euro 350.000, con espressa previsione di tale compenso anche ove la società non fosse stata ammessa alla procedura concordataria e di non condividere l’abbattimento del 60% proposto dalla RAGIONE_SOCIALE (ed accolto dal g.d.) perché non aveva tenuto conto di tale scrittura privata, dell’assenza dell’acconto e di pattuizioni diverse.
Il Tribunale ha ricordato e rilevato che: (i) il g.d. nel provvedimento impugnato aveva ritenuto che la predetta scrittura privata del 6.12.2016, con la quale l’opponente aveva concordato il compenso con la società proponente per l’attività svolta quale advisor legale nell’ambito della procedura di concordato, fosse stata novata con la procura alle liti del ricorso ex art. 161, comma sesto, l. fall., la quale non aveva previsto un compenso predeterminato ma aveva fatto riferimento al D.M. n. 55/2014 ed aveva dunque determinato il compenso sui valori medi calcolati sul passivo, riducendolo del 60%, essendo l’attività svolta cessata prima dell’apertura del concordato; (ii) nel fascicolo telematico dell’opponente non risultava prodotta né la scrittura privata né la procura alle liti poste a base della decisione del giudice delegato e che tuttavia la detta scrittura privata era stata indicata nel ricorso in opposizione tra i documenti di cui l’opponente intendeva avvalersi,
mentre la procura alle liti allegata al ricorso ex art. 161, sesto comma, l. fall., non era stata fatta oggetto di analoga menzione dall’opponente nell’atto introduttivo, con la conseguenza che soltanto la scrittura privata predetta poteva essere acquisita ed apprezzata per la decisione e non la procura, stante anche la ferma opposizione alla sua acquisizione da parte del fallimento opposto; (iii) quest’ultimo documento era tuttavia indispensabile per l’accoglimento dell’opposizione in quanto lo stesso cont eneva, secondo la prospettazione del creditore, la determinazione del compenso per l’attività svolta quale advisor legale e pertanto l’opposizione doveva essere rigettata. 2.Il decreto, pubblicato il 10.10.2019, è stato impugnato da ll’ AVV_NOTAIO con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE, intimato, non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione ‘ degli artt. 98, 99 l. fall. e artt. 115, 116 c.p.c., nonché art. 2697 cod. civ., in ragione dell’erroneità del giudizio in ordine al rigetto del Ricorso in opposizione allo stato passivo, stante l’erronea ripartizione dell’onere della prova, nonché in ragione della mancata acquisizione ai fini del decidere, di un documento (procura alle liti) già presente in atti ed indicato in Ricorso, nonché comunque in ragione della mancata acquisizione d’ufficio del documento medesimo ‘.
1.1 Il motivo così articolato è infondato.
1.1.1 Sostiene, infatti, il ricorrente, in prima battuta, che il Tribunale non si sarebbe avveduto della sussistenza, tra gli atti, della procura alle liti in quanto la stessa sarebbe stata allegata in calce al ricorso ex art. 161, 6 comma, l. fall., rilevando al fine della sua acquisizione la considerazione che il predetto ricorso introduttivo del concordato con riserva era stato indicato nell ‘ istanza di insinuazione al passivo, oltre che nel ricorso in opposizione, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe potuto apprezzare il contenuto probatorio del predetto documento ‘procura alle liti’, invece ritenuto non valutabile, attraverso uno scrutinio di inammissibilità dunque errato. Aggiunge ancora il ricorrente che il provvedimento del g.d. ed impugnato con
l’atto di opposizione allo stato passivo era stato invero fondato sulla procura alle liti allegata in calce al ricorso ex art. 161, 6 comma, l. fall., allegato al doc. 1 in sede di insinuazione al passivo, con l’ulteriore conseguenza che non sarebbe comprensibile, sempre secondo il ricorrente, la ragione della mancata acquisizione istruttoria della predetta procura alle liti di cui egli ricorrente aveva rinnovato comunque il deposito in sede di udienza di discussione del giudizio di opposizione allo stato passivo.
1.1.2 Le censure sin qui proposte dal ricorrente sono infondate perché si pongono in contrasto con i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità nella materia in esame, essendo la doglianza, veicolata nel motivo di ricorso qui in esame non già a sostenere l’eventuale indicazione del documento (procura alle liti del ricorso ex art. 161, 6 comma, l. fall.) nell’atto introduttivo del giudizio di opposizione allo stato passivo, quanto piuttosto a perorare la tesi della sufficiente indicazione del contenuto del detto documento nella precedete sede di verifica del passivo.
Sul punto giova infatti ricordare che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità quello secondo cui, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), l.fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura RAGIONE_SOCIALE ove esso è custodito (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 25663 del 13/11/2020; Cass. n. 12549/2017; Sez. 1 – , Ordinanza n. 4322 del 19/02/2024).
Il Tribunale ha applicato proprio il principio giurisprudenziale sopra ricordato ed il ricorrente si è invece limitato a contrastare tale affermazione, sostenendo di aver già prodotto il documento di cui chiedeva l’acquisizione nella fase di verifica dello stato passivo, senza invece considerare che avrebbe dovuto ‘indicarlo’ nel ricorso ex art. 98 l. fall. , ai fini della sua acquisizione nel giudizio di opposizione allo stato passivo.
1.1.3 Il ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale sarebbe incorso in errore anche nel governo dei principi che regolano la ripartizione degli oneri
probatori in quanto, nell ‘ ipotesi in cui la domanda ex art. 93 l. fall. sia stata respinta dal giudice delegato, spetterebbe sì al creditore l’onere di produrre nuovamente innanzi al Tribunale la documentazione già prodotta in sede di verifica del passivo, ma il Tribunale, nell’app licare tale principio, non avrebbe tenuto in considerazione che il documento di cui il creditore aveva inteso avvalersi ai fini del riconoscimento del credito, come domandato, non era la sopra menzionata procura alle liti, quanto piuttosto la scrittura privata precedentemente intervenuta tra le parti. Ritiene così il ricorrente che, in considerazione del fatto che sul documento predetto, e cioè la procura alle liti, era stato proprio la RAGIONE_SOCIALE ad invocare l’effetto novativo del rapporto negoziale intercorso tra le parti, allora avrebbe dovuto essere la RAGIONE_SOCIALE a produrre in giudizio il menzionato documento proprio per dimostrare l’allegata novazione, con la conseguenza che la mancata allegazione del documento avrebbe dovuto ridondare in danno della RAGIONE_SOCIALE ai fini della decisione della causa.
1.1.4 Questo secondo ordine di censure, incentrate sulla presunta violazione dell’art. 2697 cod. civ., risulta formulato in modo inammissibile, perché mal posto, ancora una volta, rispetto alle ragioni poste a sostegno della decisione impugnata, in quanto era stato proprio il g.d., nel decreto poi impugnato con ricorso ex art. 98 l. fall., ad affermare l’effetto novativo della procura alle liti rispetto al rapporto negoziale già intercorso tra le parti sulla base della scrittura privata più volte sopra rico rdata, con l’ulteriore conseguenza che avrebbe dovuto essere la parte opponente, proprio per contestare tale ragione decisoria, a depositare la ‘procura alle liti’, al fine di confutare la tesi accolta dal g.d. nella contestata decisione. Ne consegue ancora, come ulteriore corollario, che non affermarsi una violazione dei principi regolatori della ripartizione degli oneri probatori da parte del g.d., e ciò proprio in ragione dei diversi principi che regolano le impugnazioni, dovendosi ritenere onerata la pa rte impugnante a dimostrare l’erroneità del decisum impugnato, anche tramite l’allegazione dei necessari atti istruttori volti a dimostrare la fondatezza dell’impugnazione stessa, nei limiti in cui ciò sia possibile processualmente, come previsto anche nel rito di opposizione allo stato passivo, secondo le regole dettate dall’art. 99 l. fall.
Ne consegue il complessivo rigetto del primo motivo di ricorso.
Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‘ degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. in considerazione della non corrispondenza tra chiesto e pronunciato in funzione dei motivi di Ricorso in opposizione allo stato passivo non valutati, neanche indirettamente, dal Tribunale ‘, sul rilievo che il decreto impugnato risulterebbe privo di una pronuncia su ‘tutti i motivi’ di impugnazione promossi dal ricorrente in sede di opposizione.
2.1 Ricorda il ricorrente che si era lamentato in sede di opposizione allo stato passivo sia dell’importo oggetto del riconoscimento da parte del g.d., a fronte della scrittura privata del 6.12.2016, sia del ritenuto arbitrario abbattimento delle somme dovute, da parte della RAGIONE_SOCIALE prima e poi del g.d. stesso, sia infine del mancato riconoscimento del rango della prededuzione rispetto al credito riconosciuto. Sempre secondo il ricorrente, il Tribunale si sarebbe disinteressato di affrontare tali temi di impugnazione, omettendo sul punto ogni pronuncia.
2.2 Il motivo è anch’esso complessivamente infondato.
2.2.1 Quanto al contestato profilo della quantificazione del credito, su cui il ricorrente denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., rileva il Collegio come non sia ritracciabile nella decisione impugnata la denunciata minuspetizione, posto che l’affermata mancata dimostrazione -tramite l’allegazione da parte dell’opponente della procura alle liti dell’infondatezza della tesi della intervenuta novazione del rapporto negoziale intercorso tra le parti (tramite la scrittura privata del 6.12.2016, per come invece confermata dal g.d.) ha determinato l’assorbimento anche delle ulteriori questioni attinenti al contestato profilo dell’abbattimento del 60% del compenso, e ciò proprio in ragione della mancata dimostrazione del mantenimento di efficacia di un accordo negoziale contenente il compenso pattuito tra le parti.
2.2.2 Per quanto riguarda invece il profilo della dedotta omessa pronuncia sul diverso profilo della richiesta prededuzione in relazione al credito già ammesso in via chirografaria, la doglianza risulta invero formulata in modo inammissibile.
Sul punto giova ricordare che, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del “fatto processuale”, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Sez. 2, Ordinanza n. 28072 del 14/10/2021; Cass. 15367/2014; Sez. 3, Ordinanza n. 16899 del 13/06/2023).
Ciò posto, risulta evidente l’inammissibilità della doglianza sopra evidenziata, proprio in ragione di un evidente difetto di autosufficienza, posto che il ricorrente si è limitato solo a riportare (cfr. pag. 12 del ricorso) la domanda di insinuazione al passivo RAGIONE_SOCIALE, come tale corredata effettivamente anche della richiesta prededuzione, senza tuttavia allegare e descrivere il relativo motivo di impugnazione in sede di ricorso ex art. 98 l. fall.: motivo che avesse, cioè, investito anche il profilo del mancato riconoscimento dell’invocata prededuzione da parte del g.d.
Ne consegue il complessivo rigetto del secondo motivo.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione del DM 55/2015, ‘in considerazione dell’abnormità della somma irrogata titolo di spese processuali in capo alla parte soccombente’.
Anche il motivo in esame è infondato perché le relative doglianze si scontrano con il principio normativo dettato dall’ art. 5 del d.m. sopra citato, secondo il
quale si deve aver riguardo, per la liquidazione delle spese della fase di opposizione, alla somma richiesta.
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa del fallimento intimato.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del RAGIONE_SOCIALE, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 4.6.2024