Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3481 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3481 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al nr. 7450/2016 proposto da: NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo AVV_NOTAIO dellAVV_NOTAIO, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore AVV_NOTAIO;
– intimato – avverso il decreto n. 1041/2016 del Tribunale di Messina depositato il l’11/2/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/1/2024 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 NOME COGNOME propose domanda di ammissione al passivo del RAGIONE_SOCIALE, in collocazione privilegiata ex art. 2751 bis nr. 2 cc. o, in subordine, in via chirografaria, del credito di € 200.000 a titolo di compenso per l’attività svolta quale componente del Consiglio di Amministrazione della società; la COGNOME chiese, inoltre, l’ammissione al passivo per l’ulteriore credito di € 500, in privilegio professionale per la predisposizione del ricorso.
2.Il Giudice Delegato ammise il credito, in chirografo, limitatamente all’importo di € 135.000, quale compenso per la carica amministrativa rivestita e, nella misura di € 350, sempre in via chirografaria, il credito a titolo di spese e competenze per la presentazione della domanda di ammissione al passivo.
3.Sull’impugnazione proposta dal RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di Messina, con decreto dell’11/2/2016, ha accolto il ricorso ed ha rigettato la domanda di insinuazione al passivo.
4 I giudici dello stretto rilevavano che la delibera assembleare fondante l’istanza di ammissione del 29/6/2010 era stata sospesa dal Tribunale di Messina mentre la diversa delibera del 27/11/2010, evincibile dalla visura storica prodotta con la memoria difensiva, era stata menzionata solo nel giudizio di opposizione e, pertanto, costituendo allegazione e produzione nuova, non era ammissibile.
5 COGNOME NOME ricorre per Cassazione affidandosi a tre motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art 99 l.f. per avere la Corte erroneamente
ritenuto inammissibile la produzione di nuovi documenti con l’opposizione allo stato passivo non valendo per tale giudizio il divieto dettato in materia di ius novorum dall’art 345 cpc.
1.1 Il secondo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti costituito dalla delibera del 17/11/2010 allegata in sede di costituzione nel giudizio di opposizione.
1.2 Il terzo motivo oppone violazione dell’art . 115 in relazione all’art. 360 1° comma nr. 3 cpc per non aver posto a base della sua decisione una prova non contestata costituita dalla delibera assembleare del 27/11/2010.
2 Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento degli altri due motivi.
2.1 Va fatta applicazione del consolidato principio in tema di opposizione allo stato passivo (estensibile anche al giudizio di impugnazione ex art 98 comma 3° l.fall.) secondo il quale la produzione di documenti a sostegno dell’istanza di ammissione al passivo, anche nel sistema introdotto dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (come nel regime intermedio, successivo al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), non può considerarsi assoggettata alla disciplina dettata dall’art. 345 c.p.c., trattandosi di un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione, autonomamente disciplinato dalla l. Fall., artt. 98 e 99 e non essendo l’opposizione configurabile come un appello; è stato infatti chiarito che tale rimedio, pur avendo natura impugnatoria, mira a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria ed idoneo, se non opposto, ad acquistare efficacia di giudicato meramente endofallimentare, ai sensi dell’art. 96 della L. Fall., con la conseguenza che il termine preclusivo per l’articolazione dei mezzi istruttori è segnato soltanto dagli atti introduttivi del giudizio, in riferimento ai quali l’art. 99 della l. fall. prevede l’onere di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti
(cfr. Cass. 4952/2020, 21201/2017, 4708/11, 24028/10 e 19697/09).
2.2 Ha, quindi, errato il Tribunale nel ritenere inammissibile l’allegazione e la produzione per la prima volta nel giudizio di impugnazione della delibera 27/11/2020.
3 In accoglimento del primo motivo di ricorso, il decreto impugnato va cassato, con rinvio al Tribunale di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri due, cassa il decreto impugnato, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa al Tribunale di Messina, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio