Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29188 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29188 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5071/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
FALLIMENTO
LATERIZI
COGNOME
SPA
IN
LIQUIDAZIONE
-intimato-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di SASSARI n. 4312/2014 depositato il 27/01/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Il rag. NOME COGNOME chiese di essere ammesso al passivo del fallimento di RAGIONE_SOCIALE per crediti relativi a prestazioni professionali di assistenza e studio della situazione economicopatrimoniale della società, finalizzate la ricerca di prospettive di risanamento della crisi aziendale.
Il credito venne ammesso per una somma minore di quella reclamata, perché alcune prestazioni indicate in avvisi di parcella non erano state provate.
In sede di opposizione il tribunale di Sassari ha confermato il provvedimento.
Il rag. COGNOME ha proposto ricorso per cassazione in cinque motivi. La curatela non ha svolto difese.
Ragioni della decisione
– Col primo mezzo il ricorrente, deducendo la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., sostiene che la curatela non aveva mai negato che l’incarico professionale fosse stato conferito, e il credito era stato altresì ammesso al passivo, sia pure parzialmente; pertanto nessun onere -diversamente da quanto ritenuto dal tribunale -avrebbe dovuto considerarsi gravante su di lui ricorrente in ordine ai titoli a monte dei crediti vantati.
-Col secondo mezzo egli denunzia inoltre la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione alla mancata contestazione , e anzi all’implicita ammissione, del l’effettività del credito da parte della procedura , quanto alle circostanze allegate nell’atto di opposizione al passivo.
III. -Il terzo motivo è volto a denunziare la violazione o falsa applicazione degli artt. 99 legge fall., 2969 cod. civ. e 112 cod. proc. civ. in quanto, essendosi costituita tardivamente nel giudizio di opposizione, la procedura sarebbe incorsa in decadenza dalla possibilità di sollevare eccezioni non rilevabili d’ufficio ; mentre esso opponente aveva in effetti prodotto, a sua volta in corso di giudizio, e quindi tardivamente, i contratti di conferimento degli incarichi professionali, ma per l’appunto senza avversa possibilità di eccezione .
IV. -Col quarto mezzo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 210 cod. proc. civ., in quanto il tribunale avrebbe in ogni caso dovuto ordinare l’acquisizione della documentazione relativa all’attività professionale prestata; documentazione già prodotta con l’istanza di ammissione al passivo e dettagliatamente indicata nel ricorso in opposizione.
V. -Infine col quinto motivo egli ulteriormente deduce la v iolazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in quanto, essendo stato il credito già parzialmente ammesso al passivo, il tribunale non avrebbe dovuto indagare aspetti (come il conferimento dell’incarico o le modalità del suo espletamento) non sottoposti al suo esame.
VI. – I motivi primo, secondo e quinto possono essere esaminati congiuntamente.
La premessa comunque è che il tribunale di Sassari, attesa la già avvenuta parziale ammissione del credito al passivo, avrebbe errato nel ritenere che l’opponente fosse onerato della prova ‘dei titoli’ da cui i crediti erano originati.
Questo perché -si dice -l’effettività del titolo (l’incarico professionale) non solo non era stata contestata dalla curatela, pur tardivamente costituitasi, ma si sarebbe dovuta ritenere finanche ammessa, seppure implicitamente, quale ‘presupposto imprescindibile dell’ammissione parziale’ al passivo; donde la questione controversa si
sarebbe dovuta ritenere limitata all’apprezzamento del quantum residuo.
VII. – I motivi sono manifestamente infondati perché tale (vale a dire manifestamente infondata) è la loro comune premessa.
Dal decreto risulta che la domanda di insinuazione era stata formulata con riferimento a somme portate da distinti avvisi di parcella.
Questo fatto è confermato anche dal ricorso.
Che si fosse trattato di crediti per prestazioni professionali non toglie niente al fatto che le prestazioni indicate negli avvisi di parcella implicassero la prova dei corrispondenti incarichi e dei correlati espletamenti.
Dal decreto si evince che il Fallimento aveva contestato l’avve rsa pretesa sostenendo per l’appunto che ‘l’opponente non aveva prodotto nel presente giudizio né i conferimenti di incarico da parte della società, né i contratti che avrebbe predisposto in adempimento agli incarichi detti ‘.
A tal riguardo il secondo motivo, che si concretizza nel dire il contrario, è d’altronde inammissibile per difetto di autosufficienza. Invero si sostiene che nel giudizio di opposizione la procedura non aveva ‘espressamente contestato (..) le circostanze allegate dal rag. COGNOME nel s uo atto di opposizione’. Ma né la corrispondente parte dell’atto di opposizione (onde potersi decifrare il concetto, altrimenti vago, di ‘circostanze allegate’), né la parte saliente della comparsa della curatela risultano riportate nel ricorso.
VIII. – Ne segue che è corretta l’affermazione del tribunale secondo la quale i crediti non ammessi erano stati contestati in toto ; ed è quindi corretta anche l’inferenza per cui incombeva all’attore l’onere della prova sia dell’ an che del quantum di ciò che ai distinti titoli era stato invocato.
Il decreto ha ritenuto inadempiuta la prova e simile conclusione integra una valutazione di merito, non sindacata sul versante della
motivazione, per l’unica possibilità offerta in questa sede di far valere, ai fini dei cu i all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., l’ omesso esame di fatti.
A sua volta il terzo motivo è nella sua genericità inammissibile a proposito del rilievo di esser stati prodotti in sede di opposizione ‘ i contratti di conferimento dell’incarico’, senza migliori specificazioni.
Ed è comunque anche infondato, perché è pacifico (v. ricorso pag. 18) che i documenti erano stati allegati – tardivamente – a una memoria, mentre l’art. 99 legge fall. (nel testo che rileva in causa) non consente la produzione di documenti in sede di opposizione se non contestualmente al deposito del ricorso e del fascicolo di parte (v. Cass. Sez. 1 n. 20476-15, Cass. Sez. 1 n. 31474-18, Cass. Sez. 1 n. 1523222).
Trattandosi di preclusione, è irrilevante la circostanza che la curatela si fosse costituita in sede di opposizione, tempestivamente o meno.
IX. – Il quarto motivo è invece fondato.
Il tribunale ha richiamato il principio secondo il quale ‘il giudizio di opposizione allo stato passivo è regolato dal principio dispositivo, sicché al creditore, la cui domanda ex art. 93 legge fall. sia stata respinta dal giudice delegato, è fatto onere di produrre nuovamente, dinanzi al tribunale, nel corrispondente procedimento ex art. 99 legge fall., la documentazione già depositata in sede di verifica del passivo, che non può essere acquisita ex officio. Peraltro, qualora l’opponente abbia tempestivamente indicato in ricorso la documentazione di cui intende avvalersi, facendo riferimento per relationem a quanto già prodotto davanti al giudice delegato con formula non di stile, tale da non lasciare dubbi sull’identità degli atti su cui vuole fondare l’opposizione, e ne abbia contestualmente formulato istanza di acquisizione, non è ravvisabile alcuna sua negligente inerzia idonea a giustificare il rigetto del ricorso per inosservanza dell’onere della prova, potendo quell’istanza essere interpretata come autorizzazione al ritiro della documentazione ex art. 90 legge fall., applicabile in virtù della sua
portata generale anche al procedimento di opposizione allo stato passivo’ (Cass. Sez. 6 -1 n. 16101-14).
In dipendenza di ciò, il tribunale ha affermato che i documenti non prodotti ed essenziali a fini di prova erano stati semplicemente richiamati e che l’istanza ex art. 210 cod. proc. civ. era generica per mancata indicazione dei documenti che ne avrebbero dovuto costituire oggetto, essendosi riferita alla (procedura) di concordato preventivo.
Il ricorrente si rifà alla stessa pronuncia citata dal tribunale (alla quale ha fatto seguito la conforme Cass. Sez. 6-1 n. 26639-16) per dire, invece, che vi era stata la ‘dettagliata descrizione degli atti di cui al ricorso in opposizione (..), certamente tale da non lasciare dubbi sulla loro identificazione’ ; difatti ‘di ogni atto prodotto in sede di istanza di ammissione’ era stata data, a suo avviso, ‘pr ecisa indicazione ed individuazione alle pagine da 2 a 6 del ricorso in opposizione ‘.
Per tale ragione il ricorrente assume che il tribunale avrebbe dovuto ordinare l’acquisizione, ai sensi dell’art. 210 cod. proc. civ., della documentazione relativa ‘all’ attività prestata con riferimento alla procedura per l’ammissione al concordato preventivo (..)’, trattandosi della documentazione ‘prodotta con l’istanza di ammissione al passivo e comunque nella disponibilità della procedura’.
X. Il riferimento all’ar t. 210 cod. proc. civ. non è totalmente centrato, perché la documentazione depositata dalla parte in sede di verifica dello stato passivo non può dirsi ‘ in possesso ‘ della controparte (come dovrebbe essere per discorrere di ordine di esibizione).
In casi del genere difetta cioè in nuce il presupposto della corrispondente istanza.
XI. – Il punto fondamentale è però che l’orientamento reso dalla pronuncia citata sia dal tribunale che dal ricorrente non è più attuale.
Non lo è nella premessa, perché, invece, l’art. 99 legge fall. non impone affatto che i documenti già prodotti in sede di verifica siano nuovamente prodotti in sede di opposizione. E non è vero neppure che
la documentazione già depositata in sede di verifica del passivo non possa, nel giudizio di opposizione, essere acquisita ex officio .
La norma stabilisce solo che il ricorrente, a pena di decadenza, predisponga il ricorso in opposizione con ‘l’indicazione specifica (..) dei documenti prodotti’ .
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), legge fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, al punto che, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l ‘ acquisizione dal fascicolo d ‘ ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito (Cass. Sez. 1 n. 12549-17, Cass. Sez. 6-1 n. 5094-18, Cass. Sez. 1 n. 15627-18, Cass. Sez. 6-1 n. 25663-20).
Nel caso di specie, si evince dalla stessa motivazione del decreto impugnato che i documenti non prodotti ed essenziali ai fini della prova del credito erano st ati ‘ r ichiamati’ n ell’ atto di opposizione.
Il tribunale ha detto che lo erano stati ‘semplicemente’ : ‘i documenti non prodotti ed essenziali ai fini della prova del credito sono stati semplicemente richiamati’.
Con l’avverbio ha alluso alla non sufficienza del semplice richiamo, per l’ appunto perché -in ossequio alla giurisprudenza dallo stesso tribunale richiamata – i documenti non erano stati prodotti nella sede dell’opposizione.
Ma questo fatto -vale a dire che i documenti non fossero stati prodotti in sede di opposizione -era (ed è) completamente irrilevante, per le ragioni sottese al principio di diritto appena evocato a mezzo del quale la giurisprudenza della sezione si è evoluta.
Poiché dal ricorso risulta che il ricorrente aveva fatto riferimento (e dunque aveva indicato) i documenti prodotti in sede di istanza di ammissione, precisandone la individuazione ‘ alle pag. da 2 a 6 del ricorso in opposizione’ , ne segue che il decreto va cassato, non essendo
maturata la decadenza ed essendo preciso dovere del tribunale, in questi casi, verificare il contenuto dei documenti indicati disponendone l’acquisizione dal fascicolo della procedura.
XII. -Segue il rinvio al medesimo tribunale che, in diversa composizione, si uniformerà ai principi esposti e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
p.q.m.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso e rigetta i restanti, cassa il decreto impugnato e rinvia al tribunale di Sassari anche per le spese del giudizio di cassazione.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione