Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15802 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15802 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11177/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende, ricorrente-
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE , intimato-
avverso il decreto del Tribunale di Palermo n.241/2018, depositato il 28/02/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 Il Tribunale di Palermo, con decreto del 28/02/2018 e comunicato il 2/3/2018, rigettava l’opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE che aveva ammesso il minor credito di € 66.689,02, in via INDIRIZZO, insinuato da RAGIONE_SOCIALE a fronte del credito complessivamente richiesto dalla ricorrente per € 1.085.170,50 per forniture di capi di abbigliamento come da fatture insolute emesse tra il 2009 e il 2013.
1.1 Rilevava il Tribunale che l’opponente, pur avendo depositato tempestivamente in forma cartacea il ricorso, non aveva versato in atti i documenti a causa di un errore nella trasmissione telematica e che non sussistevano i presupposti per la rimessione in termini in quanto il mancato deposito dei documenti non era dipeso né da fatto non imputabile al ricorrente né a ritardo della Cancelleria ma l’errore era imputabile alla parte che aveva predisposto la busta.
1.2 Ne conseguiva la mancata prova del credito in quanto anche la prova per testi non poteva essere ammessa atteso che i capitoli sui quali la stessa era stata articolata rendevano necessaria l’esibizione ai testi dei documenti non depositati.
3 RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione avverso il decreto sulla base di due motivi; il Fallimento non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo è rubricato « nullità del procedimento (artt. 99, 95 e 90 l.267/1942, dell’art. 9 co. 1. D.M. 11.02.2011 n.44 nonché dell’art 115 c.p.c . , in relazione all’art 360 n.4 c.p.c.) »: si sostiene che i documenti elencati nell’atto di opposizione allo stato passivo e non potuti produrre per un errore del sistema informatico erano già stati depositati nella fase dell’accertamento dello stato passivo e
facevano parte del fascicolo di parte con la conseguenza che il Tribunale avrebbe potuto acquisirli.
1.1 Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 16 bis, comma 7, l 221/2012 e 153, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c . per non avere il Tribunale spiegato le ragioni della imputabilità dell’errore di trasmissione al depositante e per non aver ritenuto che il deposito era stato ritualmente eseguito in quanto il depositante aveva ricevuto entrambe le ricevute di avvenuta accettazione (Rda) e di avvenuta consegna (Rdac).
2.Il primo motivo è fondato.
2.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte «Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza l.fall., ex art. 99, comma 2, n. 4), deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, al punto che, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito» (Cass. 12549/17, 5094/18, 15627/18, 25663/20 e 29188/2023).
2.2. Dal ricorso risulta che il creditore, in calce al ricorso per opposizione allo stato passivo aveva fatto espressa menzione dei documenti prodotti in sede di istanza di ammissione, elencandoli in maniera specifica con la numerazione 1-14.
2.3 Ne consegue che nessuna decadenza era maturata essendo preciso dovere del tribunale, in questi casi, verificare il contenuto dei documenti indicati disponendone l’acquisizione dal fascicolo della procedura.
3 Il secondo motivo resta assorbito.
4 In accoglimento del primo motivo l’impugnato decreto va cassato con rinvio della causa al Tribunale di Palermo, in diversa
composizione, che si atterrà ai principi di cui innanzi si è dato conto e regolamenterà anche le spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnato decreto, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2025.