Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17542 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17542 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22628/2021 R.G. proposto da:
COGNOME COGNOME NOME e NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Canicattì INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso il decreto del Tribunale di Locri di cui al procedimento nr. 785/2019 depositato il 25/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 Il Tribunale di Locri con l’impugnato decreto rigettava l’opposizione, proposta da NOME COGNOME NOME e da NOME COGNOME NOME, al decreto di esecutività dello stato passivo Fallimento C.G. 98 s.r.l. in liquidazione che aveva escluso il credito insinuato dagli opponenti di natura risarcitoria trasmesso a titolo ereditario dalla loro madre, NOME COGNOME, a seguito di una caduta dalle scale all’interno del centro commerciale ‘Center Gross’ di Canicattì.
1.1 Rilevava il tribunale che il ricorso introduttivo dell’opposizione allo stato passivo, depositato in data 22/5/2019 era stato accompagnato dalla allegazione di due soli documenti, la cartella clinica della signora COGNOME e un certificato storico di famiglia, e solo il 29 /5/ 2019 gli opponenti avevano depositato la documentazione relativa allo svolgimento giudizio ordinario, svoltosi davanti al Tribunale di Agrigento e dichiarato interrotto per il fallimento della società convenuta, che non erano stati indicati come prodotti in sede di giudizio di accertamento dello stato passivo.
1.2 Riteneva il collegio di aderire all’ orientamento giurisprudenziale di legittimità che interpreta l’articolo 99, comma 2 n. 4), l.fall. nel senso di richiedere non solo l’indicazione specifica, ma anche la produzione dei documenti indicati nell’opposizione, stanti le peculiari caratteristiche del ‘ricorso’ (salvo che si tratti di documenti depositati nella fase della verifica, a condizione però che questi siano specificamente indicati nel ricorso), con la conseguenza che, non potendo essere utilizzati e valutati i
documenti prodotti dopo il deposito del ricorso i fatti costitutivi del credito risultavano del tutto sforniti di prova.
Evidenziava, infine, l’insussistenza dei presupposti per la remissione in termini ex art 153 c.p.c. non avendo gli opponenti né osservato le specifiche tecniche di invio frazionato, né preannunciato che non avrebbero potuto inviare insieme tutti i documenti.
2 Marchese COGNOME NOME e Marchese COGNOME Domenico hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi illustrati con memoria. Il Fallimento non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 167 e 183 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 nr. 3, c.p.c., per avere il Tribunale riconosciuto la tardività della produzione della documentazione su eccezione del curatore non sollevata alla prima udienza, celebratasi in data 8/10/2019; la curatela, infatti si era costituita in giudizio a distanza di un anno, e precisamente in data 16/05/2020.
Il motivo è infondato.
2 Questa Corte ha enunciato il principio secondo il quale « In materia di opposizione allo stato passivo fallimentare, nel regime riformato, il ricorrente deve produrre i documenti di cui intenda avvalersi nel termine stabilito, a pena di decadenza, dall’art. 99, comma 2, n. 4, l.fall., la cui inosservanza è rilevabile di ufficio inerendo a materia sottratta alla disponibilità delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, in via ufficiosa, aveva ritenuto inammissibili, perché tardivamente depositate, le registrazioni vidimate dei contratti di fideiussione posti da un banca a fondamento della domanda) » (cfr.Cass. 25174/2015).
3 Il secondo motivo deduce «Nullità del decreto per motivazione meramente apparente e comunque al di sotto del c.d.’minimo costituzionale’, in violazione dell’art. 132 c.p.c. e 111 Cost. in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c . »: si sostiene che la Corte nel rigettare l’opposizione nulla avrebbe affermato sulla tardività della costituzione nel giudizio di opposizione allo stato passivo della curatela e sulla sua decadenza dal proporre l’eccezione di tardività della produzione documentale.
3.1 Il motivo è infondato in quanto l’impugnato provvedimento ha dato atto della tardività della costituzione del Fallimento e della proposizione dell’eccezione di inammissibilità del deposito della documentazione ritenendola implicitamente superata dal rilievo d’ufficio della questione.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
4 Nulla è da statuire sulle spese di giudizio non avendo la curatela svolto difese.
PQM
la Corte rigetta il ricorso.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2025.