Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15804 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15804 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7523/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE per la Provincia di Messina, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE giusta procura speciale unita al ricorso introduttivo
– ricorrente
–
contro
FALLIMENTO di RAGIONE_SOCIALE
– intimato
–
avverso il decreto del Tribunale di Patti n. 407/2020 depositato il 20/1/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/4/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il giudice delegato al fallimento di RAGIONE_SOCIALE non ammetteva al passivo della procedura il credito vantato da Riscossione RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE per la complessiva somma di € 178.381,30 a causa della mancata produzione della procura.
Il Tribunale di Patti, a seguito dell’opposizione presentata da RAGIONE_SOCIALE, rilevava che la creditrice opponente aveva
sì prodotto la procura speciale mancante nella precedente fase del giudizio, ma non aveva fornito alcuna prova del credito di cui aveva chiesto l’ammissione al passivo, malgrado fosse suo onere produrre nuovamente la documentazione già depositata in sede di verifica del passivo, che non poteva essere acquisita d’ufficio.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, depositato in data 20 gennaio 2020, prospettando due motivi di doglianza.
L’intimato fallimento di RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 99, comma 2, n. 4, l. fall., in quanto l’opponente non aveva alcun onere di produrre di nuovo i documenti depositati in sede di insinuazione al passivo unitamente al ricorso ex art. 98 l. fall., ma doveva soltanto elencare, nell’atto introduttivo del giudizio di opposizione, i documenti già dimessi e versati agli atti del processo che intendeva utilizzare.
Il tribunale, dunque, erroneamente non ha disposto l’acquisizione dei documenti che la società opponente aveva prodotto nella fase di verifica dei crediti e che la stessa aveva richiamato nel ricorso in opposizione.
Il motivo è fondato.
Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte nel giudizio di opposizione allo stato passivo l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), l. fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito (si vedano in questo senso, fra
molte, Cass. 25663/2020, Cass. 15627/2018, Cass. 5094/2018, Cass. 12549/2017).
La decisione impugnata confligge, all’evidenza, con questo principio, laddove (a pag. 3) ritiene che il creditore opponente abbia ‘ l’onere di produrre nuovamente, dinnanzi al tribunale, la documentazione già prodotta in sede di verifica del passivo, non potendo essere acquisita ex officio ‘.
Ne discende l’assorbimento (improprio) del secondo mezzo (che lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dato che il G.D. aveva ammesso, con riserva di produzione della procura, i crediti insinuati con esclusione soltanto dell’aggio e dei diritti di tabella), il cui vaglio risulta non necessario.
Il decreto impugnato, dunque, deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Patti, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Patti, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 29 aprile 2025.