Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29197 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29197 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 4703 del ruolo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘anno 20 16, proposto
da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE, negli uffici RAGIONE_SOCIALEa quale in Roma, alla INDIRIZZO, si domicilia
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, da ll’AVV_NOTAIO (a seguito di rinuncia al mandato RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO), col quale elettivamente si domicilia presso l’indirizzo pec
-controricorrente-
Oggetto: Amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi- Opposizione allo stato passivo- Omessa produzione RAGIONE_SOCIALEa domanda di ammissione e del decreto impugnato- Conseguenze.
per la cassazione del decreto del Tribunale di Udine depositato in data 11 gennaio 2016; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale RAGIONE_SOCIALE’11 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME; lette le considerazioni svolte per iscritto dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatti di causa
Emerge dal decreto impugnato che il RAGIONE_SOCIALE chiese, senza successo, di essere ammesso al passivo del procedimento di amministrazione straordinaria RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE per una cospicua somma a titolo di danno ambientale, ripartita in relazione a tre stabilimenti RAGIONE_SOCIALEa società, rispettivamente ubicati in Torviscosa, in Colleferro e a Brescia.
Il Tribunale di Udine ha rigettato la successiva opposizione, perché ha ritenuto inammissibile il ricorso col quale era stata introdotta, corredato né RAGIONE_SOCIALEa domanda di ammissione, né del provvedimento impugnato e, per conseguenza, ad avviso del Tribunale, formulato in maniera radicalmente carente, proprio perché le laconiche considerazioni ivi svolte non potevano essere integrate dall’esame di domanda e decreto , mai depositati nel giudizio di opposizione.
Nel merito il Tribunale ha comunque ritenuto infondata l’opposizione, per l’omessa produzione di documenti posti a sostegno RAGIONE_SOCIALE‘esistenza dei danni lamentati e del nesso eziologico con l’attività RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e, in particolare, per l’assenza degli elaborati sviluppat i dall’RAGIONE_SOCIALE, non prodotti con l’opposizione , e ritenuti non surrogabili dal l’espletamento RAGIONE_SOCIALEa consulenza tecnica d’ufficio, che il RAGIONE_SOCIALE pure aveva richiesto , né dall’acquisizione degli atti RAGIONE_SOCIALEa consulenza svolta in un parallelo processo penale.
Contro questo decreto propone ricorso il RAGIONE_SOCIALE per ottenerne la cassazione, che affida a quattro motivi, cui il commissario straordinario RAGIONE_SOCIALEa procedura risponde con controricorso, che illustra con memoria.
Motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione
1.Preliminarmente, è respinta l’eccezione d’improcedibilità sollevata in memoria per l’omesso deposito telematico del ricorso e del decreto impugnato.
Il giudizio risale all’anno 2016; e, in relazione alla normativa all’epoca vigente, sono stati ritualmente depositati ricorso e decreto. Inconferente è il richiamo alla novella, introdotta dal d.lgs. n. 149/22, che non può che riferirsi agli atti successivi alla sua entrata in vigore, come d’altronde emerge anche dal precedente di questa Corte citato in memoria (Cass. n. 10689/23), il quale, difatti, concerne un ricorso del 2023.
2.- Coi quattro motivi di ricorso, che vanno congiuntamente esaminati, perché connessi, il RAGIONE_SOCIALE lamenta:
la violazione o falsa applicazione degli artt. 90, 93, 98 e 99 l.fall. là dove il Tribunale ha ritenuto che il ricorso in opposizione, che richiamava per relationem i fatti indicati nella domanda di ammissione, fosse carente perché non corredato RAGIONE_SOCIALEa produzione di quella domanda ( primo motivo );
la violazione o falsa applicazione degli artt. 101, 112 e 183 c.p.c., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 99 l.fall., perché il Tribunale, peraltro d’ufficio, ha stabilito che l’omessa produzione del decreto impugnato avesse inciso sull’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, contribuendo a eliderla ( secondo motivo );
la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., 112, 115, 116, 184, 210 e 213 c.p.c., nonché 90, 93, 98 e 99 l.fall., quanto alla statuizione concernente l’omesso assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova, benché a corred o RAGIONE_SOCIALEa domanda di
ammissione vi fossero le valutazioni elaborate dall’RAGIONE_SOCIALE ( terzo motivo );
-l’omesso esame dei fatti decisivi concernenti l’ an e il quantum RAGIONE_SOCIALEa responsabilità risarcitoria indicati per l’appunto nelle suddette valutazioni RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ( quarto motivo ).
2.1.- Il precedente citato in memoria (Cass. n. 14916/19) relativo alla medesima società non è utile a sostenere le ragioni RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, perché è calibrato sulla valutazione dei motivi del ricorso in quel caso esaminato, in rapporto alle rationes decidendi del provvedimento impugnato: e la sintesi che se ne legge in quell’ordinanza, in mancanza di ulteriori specifiche indicazioni RAGIONE_SOCIALE a controricorrente, non consente di affermarne l’identità rispetto ai motivi RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorso e alle rationes decidendi che con essi sono aggredite.
3.- Ciò posto, la censura complessivamente proposta, oltre che ammissibile, in quanto, contrariamente a quanto obiettato in controricorso, correttamente calibrata su violazioni di legge, è fondata.
Questa Corte (Cass. n. 3164/14; n. 18253/15; n. 19764/17) ha difatti stabilito che il ricorso con il quale, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 93 l.fall., si propone la domanda di ammissione allo stato passivo non è un documento probatorio del credito e non può, pertanto, ritenersi compreso fra i documenti che, nel caso in cui il giudice delegato abbia respinto, in tutto o in parte la domanda, devono essere prodotti a pena di decadenza, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 99, comma 2, n. 4, l.fall., al momento del deposito del ricorso in opposizione. Il ricorso introduttivo, peraltro, è contenuto nel fascicolo d’ufficio RAGIONE_SOCIALEa procedura a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 90 l.fall., di modo che è sottoposto al regime stabilito dall’art. 168, comma 2, c.p.c. e 36 disp.att. c.p.c.
3.1.- Per conseguenza, non essendo espressamente prevista la formazione, all’interno del fascicolo d’ufficio, di un apposito
fascicolo d’ufficio del singolo procedimento sommario introdotto dal creditore con la domanda di ammissione, una copia del ricorso introduttivo deve essere inserita nel fascicolo d’ufficio RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, che il cancelliere forma a seguito del deposito del relativo atto: è questo il primo momento utile a consentire che quel ricorso entri concretamente a far parte di tale fascicolo, così che, come previsto in ogni processo di merito di natura impugnatoria, il tribunale adito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 99 l.fall. possa controllare la rispondenza fra causa petendi e petitum RAGIONE_SOCIALE‘originaria domanda e di quella avanzata con l’opposizione, nonché i limiti entro i quali la prima di esse è stata devoluta alla sua cognizione.
3.2.- E ancora, al contrario di quanto stabilito col decreto impugnato, la mancanza fra gli atti del giudizio di una copia del ricorso introduttivo non può giustificare una pronuncia di rigetto; in tal caso, pertanto, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione che non sia in grado di ricostruire, sulla scorta degli ulteriori atti processuali, i termini effettivi RAGIONE_SOCIALEa domanda di ammissione, il cui esame gli appaia indispensabile alla decisione, deve provvedere all ‘ acquisizione RAGIONE_SOCIALEa domanda.
4.- Ad analoghe considerazioni questa Corte è giunta anche con riguardo all’omessa produzione del decreto impugnato con l’opposizione .
Non solo si può provvedere al deposito RAGIONE_SOCIALEa copia autentica del decreto impugnato in qualsiasi momento, fino alla chiusura del contraddittorio, trattandosi di documento indispensabile per la decisione (tra le più recenti, Cass. nn. 18253/15, cit.; 19802/15; 17086/16; 23138/20).
4.1.- Contrariamente a quanto sostenuto in controricorso, è altresì irrilevante che la copia autentica del decreto impugnato non sia mai stata depositata in giudizio: non occorre che chi impugna il decreto di formazione RAGIONE_SOCIALEo stato passivo lo produca nel
corso del giudizio, poiché il tribunale può accedere direttamente al fascicolo RAGIONE_SOCIALEa procedura per conoscere il contenuto RAGIONE_SOCIALEa statuizione che s’intende censurare con l’impugnazione (Cass. n. 23138/20, cit., punto 4.2.2.; n. 25663/20).
5.- E, coerentemente, in difetto RAGIONE_SOCIALEa produzione di uno o più documenti già prodotti nel corso RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALEo stato passivo, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo RAGIONE_SOCIALEa procedura fallimentare dove essi sono custoditi, posto che, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 99, comma 2, n. 4, l.fall., l’opponente deve soltanto indicare specificamente i documenti dei quali s’intende avvalere (Cass. n. 25663/20, cit.).
La norma, inoltre, come la stessa Procura RAGIONE_SOCIALE ha segnalato, non può essere intesa in senso così formale da ritenere che l’opponente debba comunque indicare ciascuno dei documenti che intende porre a base RAGIONE_SOCIALEe proprie difese anche quando sia del tutto chiaro, dal tenore dei suoi scritti, a quali atti, fra quelli già prodotti in sede di verifica, egli intenda riferirsi, anche con espressioni di tenore complessivo e riassuntivo (Cass. n. 18909/23).
Il che è appunto avvenuto nel caso in esame, in cui col ricorso in opposizione, integralmente riportato in quello per cassazione, il RAGIONE_SOCIALE aveva richiamato quanto « già esposto e documentato nella domanda di ammissione al passivo » (pag. 2, trascritta a pag. 25 del ricorso per cassazione , dov’è poco oltre ulteriore riferimento alla « documentazione prodotta »), e, in particolare, aveva fatto leva sulle quantificazioni compiute dall’RAGIONE_SOCIALE , allegate alla domanda di ammissione, come emerge dal testo di questa, pure trascritto in ricorso.
5.1.Questo principio è d’altronde espressione di quello RAGIONE_SOCIALE di acquisizione processuale, in applicazione del quale le sezioni di questa Corte hanno stabilito che, in materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d’appello può porre a fondamento RAGIONE_SOCIALEa propria decisione il documento in formato cartaceo
già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado (Cass., sez. un., n. 4835/23).
6.- La censura va per conseguenza accolta e il decreto cassato, con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Udine in diversa composizione.
Per questi motivi
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Udine in diversa composizione. Così deciso in Roma, l’11 ottobre 2023.