Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1686 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1686 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 10401-2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dal l’RAGIONE_SOCIALE;
-resistente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DEI MINORENNI DI BOLZANO depositata il 16/10/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale dei Minorenni di Bolzano, con ordinanza del 16 ottobre 2020, ha dichiarato tardiva l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il provvedimento dello stesso Tribunale, con il quale era stata disposta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento pendente dinanzi a tale ufficio giudiziario.
Secondo il provvedimento de quo , il decreto di revoca era stato emesso in data 27 dicembre 2019 e comunicato al difensore RAGIONE_SOCIALE COGNOME il successivo 31/12/2019.
Poiché l’opposizione, ai sensi dell’art. 99 DPR n. 115/2002, doveva essere avanzata entro venti giorni dalla notizia del provvedimento, l’opposizione, depositata in data 30/1/2020 , era tardiva.
Per la cassazione di questa ordinanza COGNOME NOME ha proposto ricorso sulla base di un motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE resiste ai soli fini RAGIONE_SOCIALE discussione orale.
All’esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio del 20 -1-2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 170 DPR n. 115/2002, nonché dell’art. 15 D.Lgs. n. 150/2011, in relazione all’art. 111 Cost.
Si lamenta che, ancorché il Tribunale abbia correttamente individuato nell’art. 170 citato il rimedio da approntare avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (essendo invece erroneo il richiamo all’art. 99, che attiene alla revoca disposta nell’ambito di un processo penale), sia stata erronea l’individuazione del termine di opposizione in quello di venti giorni; si evidenzia che tale previsione, originariamente contenuta nell’art. 170, è stata abrogata per effetto RAGIONE_SOCIALE novella di cui all’art. 15 D.Lgs. n. 150/2011, dovendosi quindi ritenere che, anche a seguito dell’intervento del giudice delle leggi, il termine attualmente sia quello di trenta giorni, che nella specie è stato rispettato. 1.1.Il motivo è fondato.
Va in via prioritaria ricordato che la Suprema Corte ha di recente ribadito che l’adozione del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la pronuncia che definisce il giudizio di merito, anziché con separato decreto, come previsto dall’art. 136 d.P.R. 115/2002, non ne comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 dello stesso d.P.R., dovendosi escludere che quel provvedimento sia impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione (Cass. n. 10487/2020); dal che si trae conferma che è l’opposizione di cui all’art. 170 il rimedio per contestare la correttezza RAGIONE_SOCIALE revoca.
Ciò posto, la Suprema Corte ha già dichiarato che l’opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 va proposta entro il termine di trenta giorni stabilito in via generale per il riesame dei
provvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario (così Cass. n. 27418/2017; Cass. n. 3848/2020).
Infatti, deve richiamarsi quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 106 del 12 maggio 2016, con la quale è stata ritenuta infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 17, D. Lgs. 10 settembre 2011 n. 150, nella parte in cui sopprime il termine di venti giorni dall’avvenuta comunicazione, previsto dall’art. 170 DPR 30 maggio 2002 n. 115, per la proposizione dell’opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia, in relazione all’art. 54, commi 1 e 4, legge 18 giugno 2009 n. 69, in riferimento all’art. 76 Cost. In tal senso il giudice delle leggi ha poi precisato che l’attrazione dell’opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario comporta che il termine per la relativa proposizione sia quello di trenta giorni, stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario (in senso conforme Corte Cost. n. 234/2016).
Alla luce di tale termine, si palesa quindi erronea la conclusione di tardività espressa nel provvedimento impugnato, che deve quindi essere cassato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale dei Minorenni di Bolzano in composizione monocratica e in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte a ccoglie il ricorso e cassa l’ordinanza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale dei Minorenni di Bolzano in persona di diverso magistrato.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026
La Presidente Linalisa COGNOME