SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 988 2025 – N. R.G. 00000687 2024 DEPOSITO MINUTA 20 11 2025 PUBBLICAZIONE 20 11 2025
CORTE D’APPELLO DI SALERNO II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 687/2024 del RAGIONE_SOCIALE
TRA
, con sede legale in Roma, alla INDIRIZZO, cod. fisc. e p. iva , in persona del Responsabile Contenzioso Campania, AVV_NOTAIO , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all ‘atto di appello, dall’AVV_NOTAIO, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Santa NOME Capua Vetere, alla INDIRIZZO; P.
appellante
E
1. , nata a Salerno il DATA_NASCITA ed ivi residente, in INDIRIZZO, cod. fisc. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall’AVV_NOTAIO, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla INDIRIZZO; C.F.
appellata
2.
‘
–
con sede legale in Roma, alla INDIRIZZO, cod. fisc. e p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore , AVV_NOTAIO , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, dall’AVV_NOTAIO P.
NOME COGNOME, con il quale elettivamente domicilia in Salerno, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO ;
appellata-appellante incidentale
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 5836/2023 DEL TRIBUNALE DI SALERNO -OPPOSIZIONE A PREAVVISO DI FERMO AMM.;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
per l’ appellante (come da atto di appello) -‘ a) riformare, alla luce delle argomentazioni innanzi esposte, la sentenza n° 5836/2023 emessa dal Tribunale di Salerno …, pubblicata in data 20.12.2023, mai notificata, nel giudizio recante R.G. n. 2039/2020, nella parte in cui non dichiara l’inammissibilità dell’opposizione proposta in primo grado dalla sig.ra b) riformare, alla luce delle argomentazioni innanzi esposte, la sentenza appellata, nella parte in cui dispone condanna le parti convenute, in solido tra loro, a pagare nei con fronti dell’odierna parte attorea le spese di lite del presente giudizio, quantificate in euro 5.077,00 oltre oneri ed accessori con attribuzione; c) condannare la sig.ra al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di
giudizio, nonché le spese forfettarie, da attribuirsi al sottoscritto avvocato ‘ ;
per l’appellata (come da comparsa di costituzione) -‘ 1) rigettare perché infondato in fatto e diritto l’appello proposto ad istanza dell’ con il richiamato atto di appello avverso la sentenza n. 5863/2023, resa dal Tribunale di Salerno … in data 20.12.2023. Rigettare le conclusioni dell’appellata . Confermare, così, integralmente l’impugnata sentenza. 2) Condannare, in ogni caso, le controparti in solido al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione ‘ ;
per l’appellat a-appellante incidentale (come da comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale) -‘ a) d ichiarare l’appello alla sentenza n. 5836/2023 del 20.10.2023 del Tribunale di Salerno … , resa a definizione del giudizio R.G. n. 2039/2020 proposto da , adesivo a quello principale di , pienamente fondato. b) Per gli effetti: riformare interamente la pronuncia di primo grado dichiarando non prescritto il credito di fatto valere con la NUMERO_CARTA esattoriale n. NUMERO_CARTA notificata il 12.07.2018 a cui poi è seguito il preavviso di fermo amministrativo n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato il 22.11.2019 essendo la sig.ra definitivamente decaduta dalla possibilità di contestare il credito di , ormai definitivo ed irretrattabile, per omessa impugnazione della cartella esattoriale notificatale da oltre un anno e mezzo prima del preavviso di fermo. c) Con vittoria di spese di
lite del doppio grado. d) In caso di mancato accoglimento del primo motivo d’appello (che inevitabilmente comporterebbe la rideterminazione delle spese di lite del primo grado) riformare la sentenza di primo grado sul capo delle spese di lite riparametrandole al minimo di tariffa secondo lo scaglione di riferimento. e) Con vittoria di spese di lite dell’appello’.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5836/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti dell’ e dell’ , ex art. 615, comma 1, c.p.c., con atto di citazione rispettivamente notificato il 21 febbraio 2020 e il 26 febbraio 2020, così provvedeva: 1) accoglieva la domanda e, per l’effetto, dichiarava la nullità del preavviso di fermo amministrativo n. NUMERO_DOCUMENTO e della prodromica cartella esattoriale n. NUMERO_CARTA in ragione dell’intervenuta prescrizione del credito di euro 5.484,97, vantato dall’ ‘ , già ‘RAGIONE_SOCIALE‘, nei confronti della in forza del contratto di finanziamento agevolato stipulato il 27 ottobre 2000 ai sensi dell’art. 9 septies decreto legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996; 2) condannava l’ e l’ ‘ processuali, liquidate in euro 5.077,00,
, in via solidale, alla refusione delle spese oltre accessori, con attribuzione a beneficio del difensore della
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l’ con atto di citazione notificato l’11 giugno 2024, assumendo che: 1) l’opposizione spiegata dalla per eccepire l’intervenuta prescrizione del credito in data antecedente alla notifica della cartella esattoriale n. NUMERO_CARTA, perfezionatasi il 12 luglio 2018, era inammissibile, giacché tale atto impositivo non era stato tempestivamente impugnato, sicché la debitrice avrebbe potuto far valere soltanto vizi propri del preavviso di fermo amministrativo n. NUMERO_DOCUMENTO; 2) l’agente della riscossione, non essendo responsabile della formazione del RAGIONE_SOCIALE esattoriale, per rientrare tale attività nella sfera delle attribuzioni del l’ente impositore, era privo di legittimazione passiva rispetto all’eccezione di prescrizione del credito vantat o dall’ ‘ , con la conseguenza che non poteva essere condannato alla refusione, in favore della delle spese di lite, peraltro liquidate in misura non proporzionata al valore della causa.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 14 ottobre 2024, l’
spiegava appello incidentale per censurare, al pari dell’
, la sentenza di primo grado nei capi con i quali il Tribunale di Salerno aveva,
da un lato, accolto l’opposizione proposta dalla omettendo di considerare che la debitrice era decaduta dalla possibilità di sollevare qualsiasi contestazione, ivi compresa la prescrizione del credito , in ragione dell’irretrattabilità della cartella esattoriale n. NUMERO_CARTA per mancanza di tempestiva impugnazione , e, dall’altro, liquidato le spese di lite poste a carico delle soccombenti sulla base dei valori tabellari medi e non di quelli minimi, nonostante la natura strettamente documentale della causa e l’esiguità dell’attività processuale svolta dalle parti.
Con comparsa di costituzione depositata il 17 ottobre 2024, la contestava la fondatezza RAGIONE_SOCIALE appelli spiegati dall’ e dall’ ‘
, chiedendone il rigetto con la conseguente conferma della sentenza di primo grado. La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la precisazione delle conclusioni, all’udienza del 17 luglio 2025, poi sostituita, ai sensi dell’ art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 25 agosto/25 settembre 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al RAGIONE_SOCIALE per la decisione, a norma dell’art. 352, comma 2, c.p.c. .
Gli appelli proposti dall’ e dall’ ‘ sono infondati e vanno rigettati.
In ordine al primo motivo dei due gravami, con il quale viene eccepita l’inammissibilità della domanda spiegata dalla occorre osservare, in via preliminare, che, a seguito della notifica di una cartella esattoriale, atto funzionalmente equiparabile ad un precetto (cfr., ex plurimis , Cass. 13 gennaio 2016, n. 384; Cass. 8 febbraio 2018, n. 3021; Cass. 11 marzo 2021, n. 6833; Cass. ord. 14 novembre 2024, n. 29388), l’esistenza del credito e, dunque, anche del diritto della parte istante di procedere alla sua riscossione può essere contestata senza limiti temporali, con l’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., o con un’ordinaria azione di accertamento negativo , come quella promossa avverso il preavviso di fermo amministrativo (cfr. Cass. ord. 30 settembre 2022, n. 28509), sempre che ricorra l’imprescindibile condizione dell’interesse ad agire, a norma dell’art. 100 c.p.c. (cfr. Cass. ord. 2 luglio 2024, n. 18152), ad eccezione delle ipotesi in cui l’obbligazione di pagamento abbia natura tributaria o previdenziale.
Ed invero, la cartella esattoriale avente ad oggetto crediti fiscali deve essere impugnata davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, a pena di inammissibilità, nel termine di giorni sessanta dalla relativa notifica, a norma dell’art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, mentre quella relativa a crediti previdenziali deve essere opposta dinnanzi al Giudice del Lavoro nei quaranta giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1 999, con la
conseguente impossibilità, in mancanza di una tempestiva reazione difensiva, di rendere controvertibili l’ esistenza e l’entità di tali obbligazioni.
Pertanto, al di fuori delle specifiche ipotesi previste dal legislatore, a fronte della notifica di una cartella esattoriale, l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., al pari di un’azione di accertamento negativo del credito, può essere proposta senza l’osservanza di un determinato dies ad quem , diversamente da quanto avviene per l’opposizione agli atti esecutivi, la cui ammissibilità è subordinata, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., al rispetto del termine perentorio ivi stabilito.
Ne consegue che, nel caso in esame, derivando il credito dal contratto di finanziamento agevolato stipulato il 27 ottobre 2000 ai sensi dell’art. 9 septies decreto legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996, la non era tenuta a proporre, a pena di decadenza, l’opposizione preventiva all’esecuzione entro un prestabilito termine dalla notifica della cartella esattoriale n. NUMERO_CARTA, ricevuta il 12 luglio 2018, ma poteva, come in concreto avvenuto, far valere il fatto estintivo del diritto controverso anche a seguito della notifica, in data 22 novembre 2019, del preavviso di fermo amministrativo n. NUMERO_DOCUMENTO, atto con il quale le veniva nuovamente intimato l’adempimento dell’obbligazion e restitutoria, e, dunque, mediante un’azione di accertamento negativo della sussistenza dell’avversa pretesa .
In sostanza, non dovendo la cartella esattoriale n. 10020180014252992000 essere impugnata in un termine perentorio, la era legittimata ad eccepire la prescrizione del credito maturata in data antecedente alla sua notifica anche con l’opposizione avverso il successivo preavviso di fermo amministrativo n. NUMERO_DOCUMENTO, proprio in ragione dell’insussistenza di qualsiasi preclusione normativa alla proposizione di una domanda diretta ad ottenere una pronuncia di accertamento dell’intervenuta estinzione del diritto dell’ ‘ di richiedere il pagamento di quanto vantato in virtù del contratto di finanziamento del 27 ottobre 2000.
Ne deriva che, ad onta di quanto sostenuto dall’
e dall’
‘ , non essendo la cartella esattoriale n. NUMERO_CARTA divenuta irretrattabile, il Tribunale di Salerno ha correttamente esaminato nel merito la domanda spiegata dalla per eccepire la prescrizione del credito in forza del quale era stato preannunciato il fermo amministrativo del proprio autoveicolo, per non esserne configurabile alcuna ipotesi di inammissibilità.
Parimenti infondato è il motivo di gravame con il quale l’
lamenta di essere stata condannata alla refusione delle spese processuali in
via solidale con l’ ‘ , per non essere legittimata passiva rispetto all ‘eccezione di prescrizione del credito sollevata dalla
Ed infatti, nella controversia in cui il debitore contesti l ‘ esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o incardinata, o anche il fermo amministrativo (cfr. Cass. ord. 7 maggio 2018, n. 10854) non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell ‘ agente della riscossione, né, di per sé sola considerata, di una loro compensazione, la circostanza che l ‘ illegittimità dell ‘ azione esecutiva o della misura coercitiva sia ascrivibile al creditore interessato, restando ferme, peraltro, da un lato, la facoltà dell ‘ agente della riscossione di chiedere all ‘ ente impositore la manleva dall ‘ eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall ‘ altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l ‘ agente della riscossione, purché sussistano i presupposti previsti all ‘ art. 92, comma 2, c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto al solo fatto che l ‘ opposizione sia stata accolta per motivi riferibili all ‘ ente creditore (cfr., ex plurimis , Cass. ord. 6 febbraio 2017, n. 3105; Cass. 13 giugno 2018, n. 15390; Cass. ord. 9 luglio 2020, n. 14502).
L ‘ agente della riscossione, pur rimanendo del tutto estraneo al processo di formazione del RAGIONE_SOCIALE e ai relativi vizi, deve comunque rispondere delle spese processuali nei confronti dell ‘ opponente vittorioso sulla base del principio di causalità, che informa quello della soccombenza, dal momento che la controversia trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto compiuto proprio dall ‘ esattore, anche se in esecuzione del rapporto giuridico avente ad oggetto il servizio di riscossione.
Lo stesso esattore, inoltre, proprio perché ha una RAGIONE_SOCIALE legittimazione passiva nelle controversie relative alla riscossione delle somme di cui è incaricato, non può non rispondere dell ‘ esito della lite, anche in ordine alle spese processuali.
Ne deriva che l ‘eventuale pronuncia di condanna solidale alla refusione delle spese processuali dell ‘ ente creditore e dell ‘ agente della riscossione è pienamente legittima, costituendo una conseguenza della legittimazione passiva d i quest’ultimo, mentre la doglianza relativa all ‘irregolare formazione del RAGIONE_SOCIALE può essere fatta valere dall’agente della riscossione nei rapporti interni con l’ente creditore mediante l’esercizio di un ‘ azione di manleva (cfr. Cass. 7 novembre 2017, n. 26342).
A tali conclusioni si perviene considerando che, ai sensi dell ‘ art. 39 d.lgs. n. 112/1999, qualora la lite non riguardi la validità RAGIONE_SOCIALE atti posti in essere dal concessionario, l ‘ avere il contribuente individuato nel concessionario il legittimato passivo contro cui dirigere la
propria impugnazione non determina l ‘ inammissibilità della domanda, gravando sullo stesso agente di riscossione l ‘ onere di evocare in giudizio l ‘ ente impositore, se non vuole rispondere dell ‘ esito della lite (cfr., ex plurimis , Cass., Sez. Un., 25 luglio 2007, n. 16412; Cass. 15 giugno 2011, n. 13082; Cass. ord. 15 luglio 2020, n. 14991).
In definitiva, anche nel caso in cui l’opposizione sia diretta a contestare soltanto la pretesa creditoria, l’unico legittimato passivo necessario, quale titolare dell’azione esecutiva esattoriale, è il concessionario (cfr., ex ceteris , Cass. ord. 6 novembre 2023, n. 30777; Cass. ord. 12 febbraio 2024, n. 3870), che, al fine di evitare di essere gravato delle conseguenze della lite, sarà tenuto a chiamare in causa l ‘ ente impositore.
Sul piano dei rapporti interni con l ‘ ente impositore, dunque, il concessionario dovrà chiedere di essere manlevato dalle conseguenze della propria soccombenza e, di riflesso, dalla condanna alle spese in favore dell ‘ opponente, per non essere in alcun modo responsabile dell’illegittima formazione del RAGIONE_SOCIALE.
La manleva, tuttavia, dipende inevitabilmente dalla domanda della parte, sicché l’esattore, ove non l ‘ abbia proposta, non potrà che dolersi di tale scelta, mentre, qualora l ‘ abbia infruttuosamente proposta, dovrà impugnare il suo mancato accoglimento e non la statuizione sulle spese processuali relativa al rapporto principale.
Alla luce di tali premesse, non può revocarsi in dubbio che l’
era legittimata passiva rispetto all’ opposizione con la quale la aveva eccepito la prescrizione del credito sotteso alla cartella esattoriale n. NUMERO_CARTA e al preavviso di fermo n. NUMERO_CARTA, giacché, sebbene non fosse l’artefice della formazione del RAGIONE_SOCIALE, per essere stata tale attività compiuta dal l’ , quale ente impositore, tuttavia, in ossequio alle sue funzioni istituzionali, aveva comunque intimato l’adempimento dell’obbligazione restitutoria e preannunciato, in mancanza, l’applicazione della predetta misura coercitiva, in tal modo causando la reazione difensiva della debitrice e la relativa instaurazione della controversia, sicché poteva de plano essere destinataria di una pronuncia di condanna alla re fusione delle spese processuali, a norma dell’art. 91, comma 1, c.p.c..
Né, peraltro, l’ , nel costituirsi in giudizio, spiegava domanda di manleva nei confronti dell’ per l’ipotesi in cui fosse stata condannata al pagamento delle spese di lite, essendosi limitata ad eccepire l’inammissibilità dell’opposizione proposta dalla e , in ogni caso, la propria estraneità al procedimento di formazione del RAGIONE_SOCIALE esattoriale e alle contestazioni relative all’esistenza del credito azionato.
Privo di fondamento è anche il motivo di gravame con il quale l’ assume che il giudice di primo grado avrebbe dovuto liquidare le spese di lite poste a carico delle parti soccombenti sulla base dei valori tabellari minimi e non di quelli medi.
In realtà, il Tribunale di Salerno, nel determinare le spese processuali gravanti sulle convenute, ha correttamente applicato il principio RAGIONE_SOCIALE sancito dal l’art. 4, comma 1, terzo periodo, D.M. n. 55/2014, ai sensi del quale, ai fini della liquidazione del compenso difensivo, il giudice tiene conto dei valori medi previsti dalle allegate tabelle, non ricorrendo specifiche ragioni per avvalersi della facoltà di ridurli fino al 50%.
In particolare , contrariamente a quanto ritenuto dall’ ‘ , il mero rilievo che la causa , in ragione dell’entità del credito in contestazione, pari ad euro 5.484,87, era appena riconducibile nello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,01 e la sua natura strettamente documentale non imponevano al giudice di prime cure di utilizzare i parametri normativi minimi, né l’attività processuale svolta dalla può definirsi esigua, avendo l’ attrice, tra l’altro , depositato tutte le memorie di cui all’art. 183, comma 6, n. 1, n. 2 e n. 3, c.p.c. e, in ogni caso, articolato argomentazioni difensive nei confronti di due controparti, circostanza che avrebbe potuto anche consentire, a norma dell’art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014, la maggiorazione del compenso nella misura del 30%.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall’art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sull’
e sull’ ‘ e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell’entità del credito in contestazione, ed in rapporto all’ attività difensiva espletata dalla in euro 2.900,00 per compenso, di cui euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 800,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, a norma RAGIONE_SOCIALE artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell’allegata tabella, con refusione in favore dell’AVV_NOTAIO, quale suo procuratore distrattario, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
Deve darsi atto, infine, che il rigetto delle impugnazioni integra, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte sia dell’ , sia dell’ ‘
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per la proposizione dei rispettivi gravami, se dovuto (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
3.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull’impugnazione proposta dall’ avverso la sentenza n. 5836/2023 del Tribunale di Salerno c on atto di citazione notificato l’11 giugno 2024 nonché sull’impugnazione incidentale spiegata dal l’ ‘
con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14 ottobre 2024, così provvede:
rigetta gli appelli proposti dall’
–
condanna l’
e dall’ ‘
e l’ ‘
in via solidale, alla refusione, in favore dell’AVV_NOTAIO, quale procuratore distrattario di ex art. 93, comma 1, c.p.c., delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in euro 2.900,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 800,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma RAGIONE_SOCIALE artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell’allegata tabella ;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1
, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti sia quater
sia dell’
dell’
,
–
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del l’11 novembre 2025 .
Il Consigliere estensore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME