Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30960 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30960 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13804/2022 R.G. proposto da : COGNOME, rappresentato e difeso dell’avvocato NOME COGNOME -domicilio digitale all’indirizzo PEC: EMAIL–
-ricorrente-
contro
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO – PREFETTURA MATERA
-intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MATERA n. 248/2022 depositata il 05/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME aveva proposto avanti al Giudice di Pace di AVV_NOTAIO opposizione all’ordinanza -ingiunzione comminativa di sanzione amministrativa per una violazione del Codice della Strada.
L’opposizione era stata dichiarata inammissibile perché preceduta da impugnazione del verbale di accertamento innanzi al AVV_NOTAIO competente, con esito negativo.
Proposto appello, il Tribunale di AVV_NOTAIO lo aveva dichiarato inammissibile rilevando che: -i motivi posti da NOME COGNOME a fondamento dell’opposizione ad ordinanza ingiunzione erano gli stessi già proposti in sede di impugnativa del verbale di accertamento avanti al AVV_NOTAIO; in base all’art.7 co 3 d. lgs. n.115/2011, era da considerare inammissibile l’opposizione avanti al Giudice di Pace se preceduta, appunto, da ricorso al AVV_NOTAIO avverso allo stesso verbale di accertamento, a prescindere dalla contemporanea pendenza dei due ricorsi; l’appellante aveva quindi consumato il suo potere di impugnazione per i vizi del verbale, essendo residuata la possibilità di impugnazione dell’ordinanza ingiunzione solo per vizi propri, non ravvisabili nel caso di specie nella proposta opposizione, e non per quelli derivati dall’accertamento, l’impugnazione in relazione ai quali si era consumata avanti al AVV_NOTAIO.
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandolo a due motivi.
Non vi è controricorso e conseguentemente la Prefettura di AVV_NOTAIO è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso NOME COGNOME lamenta <>
Rileva il ricorrente che il procedimento regolato dall’art.7 cit. disciplinerebbe il ricorso avverso il verbale di accertamento
previsto, in via alternativa al ricorso gerarchico ex art.203 CdS, per le ipotesi di cui all’art.204 bis CdS, mentre non riguarderebbe l’opposizione a ordinanza ingiunzione, regolata dall’art.6 d. lgs. n.115/2011; non avrebbe potuto essere quindi dichiarata inammissibile l’opposizione, perché detta conseguenza non sarebbe prevista dalle norme realmente applicabili alla fattispecie
Con il secondo profilo di doglianza NOME COGNOME lamenta <>.
Per effetto dell’opposizione il Giudice dovrebbe rivalutare l’intero rapporto e non i meri vizi formali dell’ordinanza ingiunzione, della quale peraltro il ricorrente avrebbe, sia in primo che in secondo grado, contestato l’illegittimità sia per carenza di potere da parte del funzionario firmatario sia per carenza di motivazione.
I due motivi di critica, da trattare congiuntamente per connessione, sono fondati.
L’art.203 del d. lgs. n.285/1992, rilevante nel caso di specie perché si verte in materia di violazioni del codice della strada, è intitolato <> e prevede che <>; l’art. 204 d. lgs. cit. disciplina le conseguenze del ricorso proposto avanti al AVV_NOTAIO, che si può concludere con ordinanza di archiviazione, ove ritenga ingiustificato l’accertamento contestato, oppure, nell’ipotesi opposta, con pronuncia di ordinanza con la quale è ingiunto il pagamento della sanzione; l’art. 204 -bis d. lgs. cit., rubricato
<> dispone che <> per le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, <<il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall' articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .»; l'art. 205 d. lgs. cit., rubricato <>, prevede che <>, davanti al Giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione>>.
L’art.7 d. lgs. n.150/2011 disciplina quindi l’opposizione proposta dall’incolpato avverso il verbale di accertamento di violazione del codice della strada, alternativa rispetto all’analogo ricorso proponibile in sede amministrativa avanti al AVV_NOTAIO competente, ex art.203 CdS.
L’art.6 d. lgs. cit. disciplina invece l’opposizione a ordinanza ingiunzione, anche ove, secondo il disposto dell’art.204 CdS, questa derivi e sia contestuale -come nel caso di specie- al rigetto del ricorso amministrativo proposto avanti al AVV_NOTAIO, che è facoltativo: l’opposizione regolata dall’art.6 cit. è e rimane relativa al rapporto sanzionatorio e non alla legittimità formale dell’atto amministrativo che irroga la sanzione, e permette al Giudice competente adito la conoscenza piena del rapporto controverso, a prescindere dalle motivazioni del AVV_NOTAIO, con la conseguenza che l’interessato può reiterare anche le eventuali doglianze già svolte in sede di ricorso al AVV_NOTAIO e disattese.
Si richiama, al riguardo, l’insegnamento di questa Corte e SU, sentenza n.1786/2010, secondo il quale <>: ai principi di diritto affermati nella richiamata sentenza si sono uniformate le pronunce successive cfr., tra le tante, Cass.n.11280/2010, n.17799/2014, Cass. n.12503/2018, Cass. SSUU 10261/2018, Cass. n.32243/2018, e, tra le più recenti sull’oggetto del giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, Cass. n.14527/2025-.
Sia dal combinato disposto degli articoli sopra richiamati, sia dalle indicazioni chiare emergenti dall’orientamento interpretativo di legittimità in ordine all’ambito del giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione, appare chiaro che l’impugnazione ex art.7 d. lgs. n.150/2011 non esclude affatto la possibilità di proporre impugnazione ai sensi dell’art.6 cit., impugnazione che potrà essere rivolta legittimamente anche nei confronti dell’ordinanza di ingiunzione di pagamento pronunciata all’esito del rigetto del ricorso proposto avanti al AVV_NOTAIO ai sensi degli art.203-204 CdS.
Da quanto esposto consegue l’erroneità della pronuncia di inammissibilità dell’appello, effettuata dal Tribunale di AVV_NOTAIO sul presupposto parimente erroneo -condiviso con il Giudice di Pacedell’inammissibilità dell’opposizione a ordinanza ingiunzione proposta da NOME COGNOME ai sensi dell’art.6 d. lgs. n.150/2011.
In accoglimento del ricorso, la sentenza del Tribunale di AVV_NOTAIO deve essere perciò cassata con rinvio allo stesso Tribunale che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di AVV_NOTAIO che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 25 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME