Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26970 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 26970 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25730/2021 r.g., proposto da
COGNOME NOME , elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME.
ricorrente
contro
Ispettorato territoriale del lavoro di La Spezia , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO Roma, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura generale dello Stato.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 75/2021 pubblicata in data 07/04/2021, n.r.g. 211/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/09/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.- NOME COGNOME, già amministratore di RAGIONE_SOCIALE società poi cessata e cancellata dal registro delle imprese, proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 249/2019 emessa dall’Ispettorato del lavoro di La Spezia per il pagamento della somma di euro 10.352,00 a titolo di sanzione
OGGETTO:
opposizione a ordinanza ingiunzione – vizi della notifica del verbale di accertamento all’obbligato solidale
amministrativa per gli illeciti di cui agli artt. 3, co. 3, d.l. n. 12/2002 (per avere omesso di comunicare al Centro per l’impiego l’assunzione di due dipendenti per la giornata del 04/10/2014) e 4 bis, co. 2, d.lgs. n. 181/2000 (per avere omesso di conse gnare ai predetti due dipendenti, all’atto dell’assunzione, copia del contratto di lavoro).
L’opponente eccepiva la mancata notifica del verbale di accertamento sia a lui, sia alla società, obbligata in solido, e la conseguente decadenza dalla potestà sanzionatoria ai sensi dell’art. 14 L. n. 689/1981. Deduceva altresì la nullità dell’ordinanza i ngiunzione per insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di La Spezia rigettava l’opposizione.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dal COGNOME.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
come affermato dal Tribunale, eventuali vizi della notifica del verbale di accertamento alla società sono irrilevanti, posta l’autonomia del rapporto fra l’obbligato principale e la pubblica amministrazione rispetto a quello fra l’obbligato solidale (ossia la società) e la stessa amministrazione, sicché l’eventuale decadenza determinata dalla mancata tempestiva notificazione del verbale nei confronti di uno dei destinatari non si estende all’altro (Cass. sez. un. n. 22082/2017);
quanto alla notifica al COGNOME in proprio, il procedimento notificatorio si è perfezionato con la spedizione della raccomandata c.a.d. in data 20/11/2014 e comunque vi è stato il ritiro del plico in data 22/11/2014;
è irrilevante l’eventuale disconoscimento della sottoscrizione dell’avviso di ricevimento così come la contestazione della qualità di delegato, posto che l’attestazione dell’agente postale che ha effettuato la consegna del plico è assistita da fede probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c., sicché eventuali vizi avrebbero dovuto essere fatti valere a mezzo di querela di falso (Cass. nn. 19512/2020 e 22058/2019), nella specie non proposta;
ne consegue l’insussistenza di alcuna decadenza dal potere sanzionatorio;
con riguardo alla motivazione dell’ordinanza ingiunzione, può richiamarsi la giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessaria una motivazione analitica e dettagliata paragonabile a quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente anche una motivazione sintetica, anche per relationem all’atto di contestazione dell’illecito, considerato, inoltre, che il giudizio di opposizione ha ad oggetto non il provvedimento quanto il rapporto sanzionatorio (Cass. n. 16316/2020);
l’art. 7 L. n. 241/1990 è inapplicabile in tema di sanzioni amministrativa in virtù della prevalenza della speciale disciplina dettata dalla legge n. 689/1981;
l’art. 7 dello statuto del contribuente è parimenti inapplicabile, perché relativo soltanto agli di imposizione tributaria;
nella specie la motivazione è sufficiente, in quanto vi è il richiamo al verbale di accertamento che, come detto, risulta ritualmente notificato;
pertanto sono da considerarsi meri refusi gli errori presenti nell’ordinanza circa la data dell’illecito (04/11/2014 in luogo di 04/10/2014) e il nominativo dei due dipendenti non regolarizzati oggetto di addebito, individuati in coloro che si erano precipitosamente allontanati dal cantiere alla vista degli ispettori, poi univocamente identificati grazie alle indicazioni confessorie dello stesso COGNOME e del committente dei lavori;
la sussistenza degli addebiti è pacifica, poiché dal verbale risulta che i due, già in passato dipendenti di RAGIONE_SOCIALE, vennero sorpresi dagli ispettori nella giornata di sabato 04/10/2014 mentre stavano eseguendo lavori di tinteggiatura delle pareti es terne dell’edificio operando sui ponteggi presenti all’interno del cantiere della società;
è irrilevante il fatto che il COGNOME fosse all’oscuro della circostanza, attesi gli obblighi gravanti sul datore di lavoro e la natura anche colposa dell’illecito;
in ogni caso l’ignoranza del COGNOME è poco plausibile, poiché agli ispettori egli stesso ha ammesso di avere contattato i istruito i due
lavoratori sul lavoro da svolgere già nei giorni precedenti e di averli incontrati nel suo ufficio quella mattina del 04/10/2014 per la consegna dei documenti necessari per l’assunzione.
4.- Avverso tale sentenza COGNOME Andrea ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
5.Con ordinanza dell’11/03/2025 questa Corte ha dichiarato nulla la notifica in quanto non eseguita presso l’Avvocatura generale dello Stato (Cass. sez. un. n. 608/2015) e ne ha disposto il rinnovo.
6.- L ‘ Ispettorato territoriale del lavoro di La Spezia ha resistito con controricorso.
7.- Il ricorrente ha depositato memoria.
8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n n. 4) e 5), c.p.c. il ricorrente denuncia nullità della sentenza e del procedimento per avere la Corte territoriale omesso di rilevare il difetto di patrocinio dell’ispettorato del lavoro, in violazione degli artt. 75, co. 3, e 82 c.p.c., atteso che l’ispettorato si era costituito anche i n appello a mezzo di funzionario e non mediante l’Avvocatura dello Stato né avvocato del libero foro.
Il motivo è infondato.
Il ricorrente si limita a riportare passi di decisioni di questa Corte di legittimità relativi all’Agenzia delle Entrate. Nel caso di specie, invece, trova applicazione l’art. 9, co. 2, d.lgs. n. 149/2015, secondo il quale l’ispettorato può farsi rappresentare da propri funzionari sia nel primo che nel secondo grado di giudizio nei giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione. Infatti, con tale norma, rubricata ‘ Rappresentanza in giudizio ‘, il legislatore dispone:
Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, all’Ispettorato si applica l’articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
L’Ispettorato può farsi rappresentare e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione … nonché negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri
dipendenti. Nel secondo grado di giudizio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, è fatta salva la possibilità per l’Avvocatura dello Stato di assumere direttamente la trattazione della causa secondo le modalità stabilite al fine dai decreti di cui all’articolo 5, comma 1. In caso di esito favorevole della lite all’Ispettorato sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto …’.
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione degli artt. 14 e 6 L. n. 689/1981 per avere la Corte territoriale ritenuto provata l’avvenuta notifica del verbale di accertamento ad esso ricorrente e per aver ritenuto irrilevante le vicende della mancata notifica alla società quale obbligato solidale.
Il motivo è inammissibile, perché non pertinente rispetto al decisum e quindi difetta di specificità. In particolare il ricorrente non si confronta con la specifica motivazione con cui i Giudici d’appello, richiamando precedenti di questa Corte di legittimità, da un lato hanno affermato l’autonomia del rapporto fra l’obbligato principale e la pubblica amministrazione rispetto a quello fra l’obbligato solidale e la stessa amministrazione, sicché l’eventuale decadenza determinata dalla mancata tempestiva notificazione del verbale nei confronti di uno dei destinatari non si estende all’altro (Cass. sez. un. n. 22082/2017); dall’altro hanno evidenziato che l’attestazione dell’agente postale è dotata di fede probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c., sicché per infirmarne la validità sarebbe occorsa la querela di falso, nella specie non proposta.
3.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione dell’art. 14 L. n. 689/1981 per avere la Corte territoriale ritenuta non estinta l’obbligazione sanzionatoria.
Il motivo è assorbito ed è comunque infondato in conseguenza del rigetto del secondo.
4.Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n n. 3) e 5), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione degli artt. 7, co. 1, L. n. 212/2000 e 18, co. 2, L. n. 689/1981 per avere la Corte territoriale omesso l’esame di un fatto decisivo del giudizio, rappresentato dalla contraddittorietà del verbale di accertamento ispettivo, e per non avere ammesso i mezzi istruttori da lui
richiesti.
Il motivo è inammissibile per varie ragioni:
risulta precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 348 ter, penult. co., c.p.c.) e peraltro il ricorrente non ha indicato, come invece era suo onere, le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, né ha allegato e dimostrato che esse siano tra loro diverse (Cass. n. 5528/2018; Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 19001/2016);
il ricorrente non si confronta con la specifica motivazione con cui i Giudici d’appello hanno escluso l’applicabilità dell’art. 7, L. n. 212/2000, ritenuto limitato agli atti di accertamento tributario;
quanto alla mancata ammissione dei mezzi istruttori, il ricorrente ha omesso di trascrivere i capitoli di prova e di dimostrarne la decisività (Cass ord. n. 23194/2017), ossia che l’esito della prova testimoniale sarebbe stato tale da determinare con certezza una decisione diversa da quella impugnata.
5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 11/09/2025.
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME