Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32461 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32461 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13734 – 2022 proposto da:
avv. NOME COGNOME rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 cod. proc. civ., domiciliato presso il suo studio, con indicazione dell’indirizzo pec
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI NOME, in persona del Prefetto pro tempore
– intimata – avverso la sentenza n. 203/2022 del TRIBUNALE di MATERA e pubblicata in data 15 marzo 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/4/2024 dal consigliere NOME COGNOME
letta la memoria del ricorrente;
rilevato che:
con sentenza del 25 marzo 2020 il Giudice di pace di Matera rigettò l’opposizione ex artt. 22 legge n. 689 del 1981 e 6 d. lgs. n. 150 del 2011 proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza ingiunzione pronunciata dal Prefetto di Matera in data 11 dicembre 2018, con cui gli era stata inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 363,82 per violazione dell’art. 142, comma 8, del codice della strada;
con sentenza n. 203/2022, il Tribunale di Matera rigettò l’appello di COGNOME, confermando che la dichiarazione di inammissibilità già pronunciata dal Giudice di Pace, per essere stata preventivamente proposta altra opposizione avverso il verbale di accertamento della violazione notificato all’opponente in data 20 luglio 2018 dalla Polizia locale di Ferrandina; sostenne che il primo giudice aveva fatto corretta applicazione della disciplina contenuta nell’art. 7, comma 3, del d.lgs. n° 150/2011 che sanzionerebbe con l’inammissibilità il ricorso proposto al Giudice di Pace avverso il verbale di accertamento di una violazione del codice della strada, quando tale ricorso sia stato già proposto, ai sensi dell’articolo 203 del d.lgs. numero 285/1992, innanzi al Prefetto, rimarcando che, per dichiarare l’inammissibilità , non è necessaria la contestuale pendenza di due ricorsi; l’appellante aveva, secondo il Tribunale, consumato il suo potere di impugnativa dei vizi di detto verbale, residuandogli la possibilità d’impugnare l’ ordinanza-ingiunzione soltanto per vizi propri e non per quelli derivanti dal predetto verbale;
avverso questa sentenza COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo; la Prefettura di Matera, nei cui confronti è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso per regolarizzare il contraddittorio, non ha svolto difese; considerato che:
-con l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., COGNOME ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 203 e 205 del d.lgs. n. 285/1992 e dell’art. 7, comma 3, del d.lgs. 150/2011, per avere il Tribunale ritenuto che, una volta impugnato il verbale di accertamento dinanzi al Prefetto, il presunto contravventore avrebbe consumato il suo potere di impugnativa dei vizi del verbale dinanzi all’Autorità Giudiziaria e avrebbe unicamente la possibili tà di impugnare l’ ordinanza ingiunzione prefettizia per vizi propri nella fattispecie neppure esposti; ha rappresentato, infatti, che il Giudice ordinario, anche in caso di preventivo ricorso al Prefetto, è comunque investito dell’esame dell’intero rapporto sanzionatorio e non dei soli vizi dell’ ordinanza ingiunzione, risultando altrimenti una limitazione del diritto di difesa;
– il motivo è evidentemente fondato. Il Codice della strada prevede due rimedi alternativi per impugnare il verbale di accertamento di violazioni del codice della strada e, cioè, il ricorso amministrativo al Prefetto (art. 203) oppure il ricorso all’autorità giudiziaria (art. 204 bis), regolato, quest’ultimo, dall’art. 7 del decreto legislativo n. 150/2011; entrambi i rimedi possono essere esperiti a condizione che non sia stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta (cfr. art. 203 primo comma e art. 204 bis cod. strada cit.); qualora sia stato esperito il rimedio ex art. 203 cod. strada, in caso di rigetto del ricorso da parte del Prefetto, segue l’adozione dell’ordinanza ingiunzione ex art. 204 stesso codice; al trasgressore è, allora, consentito ricorrere all’autorità giudiziaria e il relativo procedimento è regolato dall’art. 6 del decreto legislativo n. 150/2011 (art. 205 cod. strada); il carattere alternativo dell’opposizione dinnanzi al prefetto e dinnanzi al Giudice di pace come previsto dall’art. 204 bis d.lgs. n. 285 del 1992, non preclude, inoltre, alla parte, la possibilità di riproporre tutte le sue doglianze disattese in sede amministrativa al
Giudice ordinario perché a quest’ultimo è demandato il giudizio sul l’intero rapporto sanzionatorio , soltanto introdotto da un atto (Cass. Sez. 2, n. 37993 del 2022, non mass);
– in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve perciò essere cassata con rinvio al Tribunale di Matera, in persona di diverso magistrato, perché riesamini l’opposizione per cui è giudizio, in applicazione del principio di diritto suesposto; statuendo in rinvio, il Tribunale deciderà anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Matera, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda