Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3038 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3038 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15047/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO C/O STUDIO AVV. COGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso ORDINANZA di TRIBUNALE di ROMA n. 61521/2022 depositata il 08/05/2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e art. 14 d.lgs. 150/2011 NOME ed NOME COGNOME proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13219/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma su richiesta dell’avv.to NOME COGNOME per compensi professionali avvocato in materia stragiudiziale.
Il Tribunale di Roma, premetteva in fatto che la somma oggetto di ingiunzione rappresentava il compenso professionale richiesto dalla odierna resistente per l’attività stragiudiziale di consulenza ed assistenza resa in favore degli RAGIONE_SOCIALE attività che, nello specifico, riguardava i rapporti intrattenuti con la RAGIONE_SOCIALE ed era consistita, dapprima, nell’analisi della documentazione e nello studio della fattibilità, quindi nella stesura di una scrittura privata -sottoscritta dalle parti -posta a latere di un contratto preliminare di locazione di immobile ad uso non abitativo (pure sottoscritto dalle parti nella stessa data del 25.05.2016, ma alla cui stesura provvedeva altro professionista), nonché nella stesura del contratto di appalto con l’impresa, già individuata, RAGIONE_SOCIALE sita in Leonessa (RI), INDIRIZZO -che avrebbe eseguito tutti gli interventi di ristrutturazione (di cui al computo metrico estimativo redatto dalla Ditta); nella partecipazione a molteplici incontri con i clienti e con le altre parti contrattuali (anche presso la sede legale della RAGIONE_SOCIALE sita in Potenza) e in lunghe e complesse trattative finalizzate alla stipula dell’atto finale
(che, però, non veniva infine sottoscritto dalle parti per il sopraggiunto venire meno del suo interesse.
Sulla base di tale premessa il Tribunale dichiarava inammissibile l’opposizione perché il procedimento ex art. 14 d.lgs. 150/2011 può essere introdotto esclusivamente per conseguire la liquidazione del compenso professionale per prestazioni giudiziali civili e stragiudiziali connesse alle stesse, giusto quanto previsto dal richiamato art. 28 della legge 794/1942 che disciplina gli ‘onorari di avvocato e procurate per prestazioni giudiziali in materia civile’ .
Invece l’opposizione a d.i. era stata proposta nella forma dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, pur avendo la predetta ingiunzione ad oggetto il pagamento delle spettanze professionali per prestazioni rese nell’ambito di attività esclusivamente stragiudiziale.
NOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
I ricorrenti con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha nno insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
Con una falsa applicazione dell’art. 645 c.p.c. e con chiara compressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, il Tribunale avrebbe dichiarato, sic et simpliciter , inammissibile l ‘opposizione a decreto ingiuntivo proposta con ricorso anziché con
citazione, mentre la norma non esclude la possibilità per l’opponente di optare per il rito sommario di cognizione.
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.; violazione art. 93 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.; violazione art. 132, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.
Il Tribunale, in applicazione del principio iura novit curia e dell’art. 156 c.p.c. che privilegia, alla mera forma, il raggiungimento dello scopo dell’atto, avrebbe dovuto riqualificare il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. codicistico e rimettere gli atti al Giudice monocratico per la decisione o per l’istruttoria, previa eventuale trasformazione del rito.
I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
La domanda di pagamento del compenso, proposta in via monitoria, riguardava prestazioni stragiudiziali non inscindibilmente collegate alla difesa in giudizio. Sia nel regime precedente all’introduzione dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, che in quello in vigore, si è ritenuto applicabile in tal caso non il rito speciale della liquidazione dei compensi di avvocato, ma il rito ordinario di cognizione (Cass. 1422/1973; Cass. 2062/1970; Cass.
1957/1994; Cass. 10823/1994; Cass. 3709/1995; 3772/1996; Cass. 2020/1998; Cass. 9150/1999; 5700/2011; Cass. 20293/2004; Cass. 20269/2014; 19025/2016).
Cass. Cass. Cass.
Ai sensi della generale previsione dell’art. 645 c.p.c., il giudizio di opposizione è -quindi – introdotto con citazione (che deve avere
tutti i requisiti prescritti dall’art. 163 c.p.c.: Cass. 22528/2006; Cass. 6017/2003) e il processo si svolge poi secondo le norme del procedimento ordinario dinanzi al giudice adito.
1.2. Di recente le S.U., nell’escludere che la sanatoria prevista dall’art. 4, comma quinto, d.lgs. 150/2011 abbia portata generale (nel senso che essa è applicabile solo se la controversia è stata promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal decreto sulla semplificazione dei riti civili e che la parte avrebbe dovuto obbligatoriamente osservare), hanno ribadito che l’errore sulla forma dell’atto introduttivo, come citazione o come ricorso, ai fini del prodursi degli effetti sostanziali e processuali della domanda (inteso quale errore sul singolo atto, isolatamente considerato, e non già quale “errore sul rito”), se non comporta ex se una nullità comminata dalla legge, va comunque valutato alla luce dei requisiti indispensabili che l’atto deve avere per raggiungere il suo scopo (art. 156, secondo comma, c.p.c.; Cass. s.u. 927/2022, Cass. s.u. 13620/2012; Cass. s.u. 23675/2013). Se l’opposizione deve proporsi con ricorso (ad es. nelle cause di lavoro e in quelle locatizie), la citazione può produrre gli effetti del ricorso solo se depositata in cancelleria entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che, entro tale termine, sia stata semplicemente notificata (Corte cost. 45/2018; Cass. 21671/2017; Cass. 27343/2016;); qualora la parte avrebbe dovuto notificare una citazione ed abbia invece depositato ricorso, viene in considerazione la data di notifica, che deve intervenire entro il termine dell’art. 641 c.p.c., e non quella del deposito (cfr. Cass. s.u. 21675/2013, secondo cui, nel regime anteriore al d.lgs.
150/2011 anche l’opposizione in materia di compensi civili deve proporsi con citazione).
1.3. Diverso -tuttavia -dal problema dell’errore sulle forme di introduzione del giudizio (ricorso o citazione), cui hanno dato risposta le S.U., è il quesito in ordine alla possibilità di impiegare la forma ricorso e di avvalersi del procedimento sommario ex art. 702 bis c.c., in virtù di una scelta consapevole dell’ingiunto che intenda ottenere una semplificazione della trattazione e dell’istruzione della causa di opposizione. Il punto è -in tal caso – stabilire se tale opportunità è nella disponibilità dell’opponent e (non essendo ravvisabile, in caso positivo, alcuna violazione processuale per la quale possa porsi un problema di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, comma terzo, c.p.c.).
Di recente la Corte si è espressa in senso affermativo, sul rilievo che ‘la scelta delle forme del procedimento monitorio, da parte dell’avvocato creditore di compensi non soggetti al rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, non comporta che l’eventuale opposizione al decreto ingiuntivo vada proposta necessariamente nelle forme del rito ordinario di cognizione, rimanendo in facoltà dell’opponente optare per il procedimento sommario, previsto dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c. (introdotto dall’art. 51 della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed applicabile in tutte le controversie di competenza del Tribunale in composizione monocratica. Già nelle controversie ricadenti nell’ambito applicativo dell’art. 14 d.lgs. 150/2011 -ossia in materia di compensi in materia civile – l’atto introduttivo del giudizio di opposizione si deve intendere regolato dall’art. 702-bis c.p.c., per cui sarebbe contradditorio che nelle altre controversie sottoposte al rito ordinario dalla scelta del legale
di avvalersi di un procedimento che esprime comunque una forma di tutela differenziata e privilegiata discenda il necessario svolgimento del giudizio di opposizione secondo il rito ordinario, privando l’opponente della alternativa di avvalersi del rito som mario per una controversia comunque non esclusa dall’ambito di operatività dell’art. 702 bis c.p.c. (Cass. 34501/2022).
A tale decisione ritiene il Collegio di dover dare continuità. Si impone, pertanto, l’ accoglimento del ricorso e la cassazione dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa