Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19810 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19810 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 10431-2024 proposto da:
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché
COMMISSARIO GIUDIZIALE DEL CONCORDATO PREVENTIVO RAGIONE_SOCIALE, FINANZIARIA INTERNAZIONALE RAGIONE_SOCIALE, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, AUTOSTRADE PER RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, BNL RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE per il tramite di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), quale mandataria alla gestione del credito BNL s.p.aRAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, INAIL-DIREZIONE REGIONALE LAZIO, RAGIONE_SOCIALE, MONTE DEI PASCHI DI RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE – intimati – avverso il DECRETO N. 1395/2024 della CORTE D ‘ APPELLO DI NAPOLI, depositato il 9/4/2024; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME del
NOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio 13/6/2025.
FATTI DI CAUSA
1.1. Il tribunale di Napoli, con decreto del 20.22/12/2023, ha omologato il concordato preventivo proposto dalla RAGIONE_SOCIALE
1.2. Si tratta di un concordato misto in continuità diretta ex art. 186 bis l.fall., con transazione fiscale ex art. 182 ter l.fall. e con apporto di finanza esterna per €. 2.161.255,42.
1.3. Il tribunale, con il suddetto decreto, per quel che ancora rileva, dopo aver dato atto che: – non erano state raggiunte le maggioranze prescritte dall ‘ art. 177 l.fall. per il dissenso espresso dall ‘ Agenzia delle entrate, che rappresentava l ‘ unico creditore della classe I, nonché dai creditori della classe II; – l ‘ Agenzia delle entrate, quale creditore dissenziente, non si era costituita in giudizio, non avendo depositato una formale memoria né era comparsa all ‘ udienza; ha ritenuto che, nel caso in esame, doveva trovare applicazione il cram down fiscale disciplinato dall ‘ art. 180, comma 4°, l.fall., come modificato dal d.l. n. 125/2020, conv. in l. n. 176/2020 e poi successivamente modificato con d.l. n. 118/2021, secondo cui ‘ il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell ‘ amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l ‘ adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle
maggioranze di cui all ‘ articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all ‘ articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all ‘ alternativa liquidatoria … ‘; – la proposta concordataria, valutata sulla base della relazione presentata dal professionista indipendente nonché di quella del commissario giudiziale presentata ai sensi dell ‘ art. 172 l.fall. e del parere di quest ‘ ultimo espresso in sede di omologa, era, in effetti, maggiormente conveniente per l ‘ Agenzia delle entrate rispetto all ‘ alternativa liquidatoria.
1.4. L ‘ Agenzia delle entrate ha proposto reclamo avverso tale decreto, deducendo, tra l ‘ altro: – di essere legittimata alla proposizione del reclamo ai sensi dell ‘ art. 183 l.fall., per essere stata parte del giudizio di omologazione in considerazione del proprio dissenso alla proposta di concordato ed alla transazione fiscale, espresso sia con memoria del 5/10/2023 trasmessa al commissario giudiziale in occasione dell ‘ adunanza dei creditori chiamati ad esprimere il proprio voto sul concordato, sia con successiva memoria del 16/11/2023, avente il medesimo contenuto di quella precedente, parimenti trasmessa al commissario giudiziale in occasione dell ‘ udienza di omologa del concordato, fissata con decreto del 25/10/2023; – il tribunale aveva, dunque, erroneamente ritenuto che l ‘ Agenzia reclamante non si era costituita formalmente mediante deposito di specifica memoria né era comparsa all ‘ udienza, avendo, al contrario, presentato, con la memoria del 16/11/2023, un ‘ opposizione sostanziale all ‘ omologa, non richiedendo quest ‘ ultima la formale costituzione in giudizio della parte processuale.
1.5. La società debitrice ha resistito al reclamo sostenendo, tra l ‘ altro che: – il reclamo era inammissibile, non avendo la reclamante preso parte al giudizio di omologazione con la proposizione di una formale opposizione, che richiede il deposito in cancelleria di una memoria redatta con il ministero di un difensore munito di procura, la cui assenza determinava l ‘ applicazione dell ‘ art. 183, comma 3°, l.fall., che non contempla la possibilità di proporre reclamo avverso il decreto di omologazione; – né poteva ritenersi tale la memoria del 16/11/2023, inviata dall ‘ Agenzia delle entrate alla pec personale del commissario giudiziale e non a quella della procedura.
1.6. La corte d ‘ appello, con il decreto in epigrafe, ha dichiarato l ‘ inammissibilità del reclamo.
1.7. La corte, in particolare, ha ritenuto che la reclamante non risultava avere presentato una formale opposizione all ‘ omologa del concordato e che il decreto di omologazione, secondo quanto stabilito dall ‘ art. 180, comma 3°, l.fall., non era, pertanto, suscettibile di essere impugnato con il reclamo.
1.8. Ed infatti, ha osservato la corte: -‘ dall ‘ esame degli atti di causa non risulta … che la reclamante sia stata parte del giudizio di omologazione del concordato, non avendo partecipato all ‘ udienza fissata con decreto del 25 ottobre 2023, ritualmente notificatole dal debitore, né avendo presentato formale memoria di costituzione nel citato giudizio ‘; -‘ nella specie, non può assegnarsi valore di costituzione in giudizio alla memoria del 16 novembre 2023 spedita dall ‘ Agenzia delle Entrate, senza ministero di un difensore, al commissario giudiziale, non garantendo tale modalità di presentazione dell ‘ opposizione un pieno contraddittorio con il debitore ‘; -‘ né può sul punto accogliersi la tesi dell ‘ Agenzia delle Entrate secondo cui nel
giudizio di opposizione all ‘ omologa non è richiesta la formale costituzione in giudizio col ministero di un difensore ‘ posto che ‘ il titolo dell ‘ art. 180 l.f. parla di giudizio di opposizione ed il comma 2 di tale articolo contempla una costituzione in giudizio del debitore e dei creditori dissenzienti che tramite appunto tali memorie possono presentare opposizioni all ‘ omologazione ‘; – né può sostenersi che la norma dell ‘ art. 180, comma 3°, l.fall. non si applichi nell ‘ ipotesi di cram down fiscale, disciplinato dal successivo comma 4°, (seconda parte), del medesimo articolo ed applicato al caso di specie, giacché ‘… l’ istituto del c.d. cram down fiscale, disciplinato nell ‘ art. 180, comma 4, l.fall., non dà luogo ad un tertium genus di giudizio di omologazione del concordato preventivo, ma segue il regime procedurale ordinario, che contempla il reclamo ex art. 183 l.fall. (art. 180, comma 4, cit.), ovvero quello semplificato, che ne esclude la proponibilità (art. 180, comma 3 … ), a seconda che siano proposte o meno opposizioni ‘ .
1.9. L ‘ Agenzia delle entrate, con ricorso notificato l ‘ 8/5/2024, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto.
1.10. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
1.11. Le altre parti indicate in epigrafe sono rimaste intimate.
1.12. Le parti costituite hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con l ‘ unico motivo articolato, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 180, commi 2°, 3° e 4°, l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto che il decreto di omologazione del concordato preventivo RAGIONE_SOCIALE non era suscettibile di essere reclamato sul rilievo che l ‘ Agenzia delle entrate non si era
costituita nel giudizio di omologazione, non avendo partecipato all ‘ udienza né avendo presentato una formale memoria di costituzione, senza, tuttavia, considerare, così giudicando, che: – intanto, l ‘ Agenzia delle entrate, quale creditore dissenziente, era già parte, a norma dell ‘ art. 180, comma 2°, l.fall., del giudizio di omologazione ed era, come tale, legittimata a proporre reclamo; – la stessa Agenzia, del resto, in data 16/11/2023, aveva trasmesso al commissario giudiziale una memoria che, per il suo contenuto, aveva senz ‘ altro il valore di opposizione sostanziale all ‘ omologazione; – la volontà di opporsi all ‘ omologazione, infatti, in mancanza di un chiaro ed univoco indice normativo di segno contrario, può essere manifestata anche in modo diverso dalle memorie previste dall ‘ art. 180, comma 2°, l.fall.
2.2. Il motivo va rigettato. La ricorrente, infatti, lamenta, in sostanza, che la corte d ‘ appello non ha considerato che l ‘Agenzia delle entrate , con memoria del 16/11/2023 (incontestatamente trasmessa al commissario giudiziale ‘ senza ministero di un difensore’ ), aveva inequivocamente espresso la volontà di opporsi all ‘ omologazione del concordato preventivo proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, limitandosi, tuttavia, ad un generico rinvio (peraltro errato) all’allegato 6 del giudizio di reclamo (v. il ricorso, p. 11), laddove, al contrario, (come giustamente eccepito dalla società controricorrente) era suo onere, a pena d’inammissibilità, provvedere non solo all ‘ indispensabile riproduzione, in ricorso, almeno nei suoi tratti salienti, del contenuto di tale memoria, ma anche (quale corollario della specifica indicazione dello stesso) al suo deposito altrettanto specifico tra gli atti processuali sui quali il ricorso è fondato (artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c.).
2.3. Nel giudizio di legittimità, infatti, il ricorrente che censuri la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, deve specificare, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione (Cass. n. 9888 del 2016, la quale, in applicazione di tale principio, ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso per non avere il ricorrente ivi trascritto quelle parti dell ‘ atto di appello necessarie a dimostrare la proposizione, già nell ‘ atto introduttivo del gravame, dei motivi articolati nella comparsa conclusionale di secondo grado e la conseguente erroneità del loro rigetto in rito).
2.4. Nel ricorso per cassazione, in effetti, l ‘ esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato (come nel caso in esame) un error in procedendo , presuppone, comunque, l ‘ ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell ‘ iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (Cass. n. 23834 del 2019, con riferimento ad un caso in cui il ricorrente lamentava l ‘ erronea dichiarazione di inammissibilità dell ‘ appello per tardiva notificazione della citazione senza l ‘ indicazione in ricorso della data della notificazione dell ‘ atto, nemmeno desumibile dalla sentenza impugnata).
2.5. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell ‘ art. 366, comma 1°, n. 6), c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi, se, infatti (anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU COGNOME e altri
c. Italia del 28/10/2021) non dev ‘ essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può, pertanto, tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, impone, nondimeno, che, nel ricorso per cassazione, sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all ‘ interno delle censure e sia specificamente (e correttamente) segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. SU n. 8950 del 2022).
2.6. La Corte, per il resto, non può che ribadire che: – nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, come recita l ‘ art. 180, comma 2°, l.fall., ” il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti ed ogni altro interessato devono costituirsi almeno dieci prima dell ‘ udienza fissata “; – il creditore dissenziente (compresa l’Agenzia delle entrate) assume, dunque, al pari del commissario giudiziale, la veste di parte di tale procedimento solo se ed in quanto abbia provveduto (sul presupposto del dichiarato dissenso alla proposta o di un altro interesse) alla propria formale costituzione in tale giudizio nonché al deposito (presso la cancelleria del tribunale) di una memoria con cui (avvalendosi, secondo le regole che le sono proprie, della necessaria assistenza tecnica di un difensore) manifesti la volontà di opporsi all ‘ omologa, esponendone le ragioni in fatto e in diritto (cfr. Cass. n. 18987 del 2011; Cass. n. 40483 del 2021); – il creditore che, pur se dissenziente rispetto alla proposta, non abbia proposto, nei termini esposti, l ‘ opposizione alla relativa omologazione, non ha, dunque, assunto la qualità di parte in senso formale del giudizio (Cass. n. 16932 del 2024, in motiv.), con la conseguenza che, in tale ipotesi (ed in mancanza di altre opposizioni ritualmente proposte), il tribunale, in applicazione dell ‘ art. 180, comma 3°,
l.fall., verificata ‘ la regolarità della procedura e l ‘ esito della votazione ‘ , ‘ omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a reclamo ‘.
2.7. La corte d ‘ appello, lì dove ha ritenuto che la reclamante, non avendo presentato una formale opposizione all ‘ omologazione del concordato, non era legittimata a proporre reclamo avverso il decreto di omologazione, sul rilievo che tale decreto, secondo quanto stabilito dall ‘ art. 180, comma 3°, l.fall., non era, pertanto, suscettibile di essere impugnato, si è attenuta ai principi esposti e, come tale, si sottrae ai rilievi critici sollevati sul punto dalla ricorrente.
Il ricorso dev ‘ essere, dunque, rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio, che liquida nella somma di €. 8.200 ,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima