Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33195 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33195 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7496/2022 R.G. proposto da
COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che li rappresenta e difende
-ricorrenti –
contro
SPV RAGIONE_SOCIALE 155 , in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in REGGIO CALABRIA INDIRIZZO
Oggetto:
Contratti
bancari – Fideiussione –
Decreto
ingiuntivo
–
Opposizione
–
Contestazioni – Contenuto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 12/11/2025 CC
INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO ROMA n. 8522/2021 depositata il 28/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12/11/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 8522/2021, pubblicata in data 28 dicembre 2021, la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione dell’appellata RAGIONE_SOCIALE S.P.A. – e per essa di DORAGIONE_SOCIALE S.P.ARAGIONE_SOCIALE – e con l’intervento della cessionaria del credito RAGIONE_SOCIALE – e per essa della RAGIONE_SOCIALE -ha respinto l’appello proposto congiuntamente da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e dalla RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 119/2015, pubblicata in data 27 gennaio 2015.
Quest’ultima, a propria volta, aveva respinto l’opposizione proposta dagli odierni ricorrenti avverso il decreto ingiuntivo n. 21095/2011, col quale era stato ingiunto ai medesimi -nella veste di fideiussori della società debitrice principale RAGIONE_SOCIALE -il pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE dell’importo di € 549.301,07, quale saldo passivo di tre conti correnti intestati alla stessa RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’appello ha disatteso il gravame condividendo le ragioni poste dal giudice di prime cure a fondamento del rigetto
dell’opposizione, in quanto ha rilevato che il contenuto dell’opposizione era del tutto generico, essendosi gli appellanti limitati a dedurre l’inidoneità probatoria dell’estratto delle scritture contabili ex art. 50 TUB ed a contestare, in modo generico e non puntuale, la presenza di addebiti per operazioni non autorizzate.
La Corte d’appello, quindi, ha affermato che, pur gravando sull’opposta l’onere di fornire prova della propria pretesa creditoria, nel caso in esame la genericità delle contestazioni degli ingiunti -rimasta tale anche in sede di formulazione dell’appello doveva comportare l’applicazione dell’art. 115 c.p.c.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorrono NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE e per essa la mandataria RAGIONE_SOCIALE
È rimasta intimata RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.
La controricorrente ha depositato memoria.
Con ordinanza interlocutoria pubblicata in data 25 gennaio 2025, questa Corte, ritenuta l’assenza in atti di adeguata prova del perfezionamento della notifica del ricorso a RAGIONE_SOCIALE SPA, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo, assegnando ai ricorrenti termine ‘entro il quale procedere o alla produzione della documentazione relativa al perfezionamento della notifica già compiuta oppure alla rinnovazione della notifica stessa’ .
Con memoria in data 4 marzo 2025, i ricorrenti hanno evidenziato di avere già provveduto in data 15 marzo 2022 a notificare
il ricorso a RAGIONE_SOCIALE (già DORAGIONE_SOCIALE SPA, già RAGIONE_SOCIALE), mandataria di RAGIONE_SOCIALE SPA, con esito positivo, procedendo poi al rinnovo della notifica direttamente ad RAGIONE_SOCIALE SPA, avendo appurato che il difensore domiciliatario della medesima era stato cancellato con decorrenza dal 31 dicembre 2022.
RAGIONE_SOCIALE e, per essa, la mandataria RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 115, primo comma, c.p.c. e 2697 c.c.
I ricorrenti censurano la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto applicabile l’art. 115 c.p.c. per via della genericità delle deduzioni svolte nell’opposizione al decreto ingiuntivo, evidenziando, da un lato, che, in ragione della loro veste di meri fideiussori, essi non avevano possibilità di svolgere contestazioni più specifiche e, dall’altro lato, che tali contestazioni erano precluse dall’assenza , agli atti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dello stesso fascicolo del monitorio.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 346 c.p.c.
I ricorrenti – dopo aver evidenziato, ancora una volta, che la decisione di prime cure aveva dato atto dell’assenza in atti del fascicolo del monitorio – deducono che in sede di gravame la Banca appellata si era limitata al deposito di una semplice copia del medesimo fascicolo monitorio, senza dichiarare di volersene avvalere e senza aver
interposto appello incidentale sul capo della sentenza di prime cure che aveva accertato l’assenza del fascicolo.
Sulla scorta di tale ricostruzione, i ricorrenti argomentano che la Corte territoriale avrebbe erroneamente fondato la propria decisione su documenti che dovevano invece ritenersi inutilizzabili.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
La tesi fondamentale sostenuta dai ricorrenti è che essi, nella veste di meri fideiussori, non si sarebbero trovati in grado di muovere contestazioni specifiche avverso la pretesa creditoria azionata col decreto ingiuntivo opposto.
L’infondatezza di tale tesi che si traduce nella infondatezza di fondo del motivo -deriva dalla mera constatazione dell’orientamento espresso da questa Corte per cui il diritto del titolare di un rapporto di conto corrente di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell’art. 119 D. Lgs. n. 385/1993 spetta anche al fideiussore il quale, in ragione dell’accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto al contratto di conto corrente, può definirsi, in senso lato, un cliente della banca, non diversamente dal correntista debitore principale (Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 24181 del 30/10/2020).
Tale diritto -che questa Corte ha reiteratamente chiarito costituire un vero e proprio diritto sostanziale la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, il cui riferimento sistematico generale può ravvisarsi negli obblighi integrativi strumentali di cui agli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11733 del 19/10/1999; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12093 del 27/09/2001; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 13277 del 28/05/2018; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 35039 del 29/11/2022) e che, in quanto autonomo diritto sostanziale, ben può trovare autonoma tutela in sede giurisdizionale, e cioè essere oggetto di una specifica domanda volta a
conseguire la condanna all’adempimento dell’obbligo legale, al di là della finalità posta alla base della domanda medesima, e quindi al di là dei casi in cui, essendo la richiesta funzionale all’esercizio in giudizio di un ulteriore pretesa, si possa altresì venire a presentare il distinto profilo dell’impiego ulteriore dello strumento processuale di cui all’art. 210 c.p.c. (in ordine al quale la posizione di questa Corte è stata da ultimo chiarita da Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 24641 del 13/09/2021 e da Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 23861 del 01/08/2022) -consente quindi al fideiussore di attivarsi anche reiteratamente presso l’istituto di credito allo scopo di acquisire la documentazione necessaria a verificare la posizione dell’obbligato principale, e quindi anche di verificare la sussistenza o meno di annotazioni a debito non dovute con la relativa causale.
Tale facoltà, quindi, ben consente al fideiussore, il quale si voglia opporre ad una pretesa creditoria azionata dall’istituto di credito, di acquisire preliminarmente ogni elemento utile per formulare le proprie contestazioni, senza che, conseguentemente, possa ritenersi legittimo l’atteggiamento di mera e generica contestazione , quale quello nella specie rilevato dal giudice di merito, non solo in prime cure ma anche e soprattutto in sede di gravame, quando il ricorso allo strumento preliminare di cui al citato 119 D. Lgs. n. 385/1993 ben avrebbe comunque consentito l’articolazione di specifiche contestazioni , ancor prima ed al di là del ricorso allo strumento processuale di cui all’art. 210 c.p.c. che il ricorso dichiara essere stato richiesto senza alcun riscontro da parte del giudice di prime cure.
In sintesi -fermi restando gli oneri probatori che gravano sull’istituto di credito che agisca per il pagamento del saldo negativo di un rapporto bancario e fermi anche gli oneri probatori gravanti sul cliente della banca (e quindi anche sul suo garante), che deduca la
sussistenza di una fattispecie di indebito derivante dall’applicazione di clausole contrattuali nulle con conseguente rideterminazione del saldo del rapporto o anche pretesa restitutoria (su cui, in particolare Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 1763 del 17/01/2024) -non può ritenersi valida contestazione della pretesa azionata da un istituto di credito una linea difensiva come quella che è stata evidenziata nella sentenza impugnata, consistente nel mero ed astratto richiamo a principi giurisprudenziali e nella formulazione di contestazioni del tutto slegate dal caso concreto.
Vi è, del resto, da rilevare ulteriormente che le doglianze dei ricorrenti riferite ad una illegittima assunzione del mero estratto ex art. 50 T.U.B. come piena prova della pretesa azionata, non si confrontano con la ratio della decisione impugnata, la quale, invero, ha espressamente rimarcato (pagg. 7-8) che in alcun modo il giudice di prime cure ave attribuito una simile valenza al suddetto estratto, essendosi la decisione da esso assunta, come del pari quella di appello, basate entrambe sulla constatazione che gli odierni ricorrenti, senza in alcun modo contestare né l’esistenza del rapporto garantito né l’esistenza delle fideiussioni né l’esistenza di un debito della debitrice principale, si erano limitati a sollevare una serie di contestazioni di stile, prive di concreta riferibilità al caso concreto.
Anche il secondo motivo di ricorso è sia infondato sia, ancor prima, inammissibile.
Il giudizio di infondatezza deriva dal richiamo alla posizione assunta da questa Corte enunciando il principio per cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ammesso il deposito dei documenti allegati al ricorso monitorio anche dopo lo spirare dei termini assegnati dal giudice per le produzioni documentali, atteso che tali documenti, ai sensi dell’art. 638, terzo comma, c.p.c., restano a disposizione
dell’ingiunto almeno fino alla scadenza del termine per proporre opposizione, sicché, essendo già esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati come “nuovi” nei successivi sviluppi del processo (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20584 del 31/07/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11817 del 27/05/2011; Cass. Sez. U, Sentenza n. 14475 del 10/07/2015).
A tale principio deve, invero, essere data continuità e prevalenza rispetto al precedente richiamato dai ricorrenti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 32020 del 2019), il quale, del resto, risulterebbe inapplicabile al caso di specie, dal momento che l’odierna controricorrente, in quanto parte integralmente vincitrice, non era tenuta a proporre gravame avverso la sentenza di prime cure, ben potendosi limitare a riproporre la questione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14086 del 11/06/2010; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24021 del 26/11/2010) procedendo al deposito del fascicolo del monitorio come i ricorrenti assumono essere avvenuto.
Il giudizio di inammissibilità si ricollega alle considerazioni svolte in sede di esame del primo motivo in ordine alla ratio della decisione impugnata.
Ratio che risulta totalmente indipendente dal profilo ora in esame -e quindi dal l’impiego del la documentazione che si assume essere stata depositata solo in sede di appello -essendosi la decisione impugnata fondata sul ben diverso profilo delle inadeguate contestazioni mosse dagli odierni ricorrenti all ‘indirizzo dell a pretesa creditoria azionata dall’istituto di credito .
Ratio che viene, quindi, a rendere il motivo in esame radicalmente inammissibile, dal momento che lo stesso non si confronta minimamente con la ratio medesima e viene a sollevare profili che non hanno avuto alcuna incidenza sulla decisione impugnata.
Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 8.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 12 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME