Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30745 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30745 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15932/2021 R.G.
proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, INDIRIZZO -ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE)
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
DURASTANTE NOME COGNOME
– intimati – avverso la sentenza n. 17454/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 07/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/9/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
-nell ‘ espropriazione immobiliare promossa nei suoi confronti, NOME COGNOME proponeva opposizione (qualificata dal giudice di merito ai sensi dell ‘ art. 617 cod. proc. civ.) avverso il decreto di trasferimento per dolersi del fatto che la procedura esecutiva era stata iniziata sulla scorta di un titolo inesistente azionato dal creditore procedente (RAGIONE_SOCIALE), circostanza che, in tesi, avrebbe determinato la nullità derivata di tutti gli atti susseguenti, nonché per lamentare l ‘ esiguità del prezzo di vendita del bene staggito rispetto al valore stimato;
-con la sentenza n. 17454 del 07/12/2020 il Tribunale di Roma dichiarava cessata la materia del contendere e, in parte motiva, statuiva che «la domanda è comunque infondata»;
-avverso tale decisione NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, deducendo nove motivi d ‘ impugnazione;
-gli intimati non svolgevano difese nel giudizio di legittimità;
-il ricorso è stato oggetto di sintetica proposta di definizione ex art. 380bis cod. proc. civ., comunicata al ricorrente in data 5/4/2023:
« Si rileva, innanzitutto, che i motivi sono aspecifici e ripetitivi.
In secondo luogo, la procura speciale è stata rilasciata e autenticata il 3/6/2021, in data diversa da quella in cui è stato redatto e notificato il ricorso: in forza dell ‘ art. 83, comma 3, secondo periodo, cod. proc. civ., l ‘ autografia della sottoscrizione della parte può essere certificata dal difensore solo se la procura è apposta in calce o a margine di uno degli atti menzionati nel primo periodo (tra i quali è annoverato il ricorso), perché l ‘ avvocato, a differenza di altri pubblici ufficiali (ad esempio, il notaio), non è munito di un potere certificativo generale, bensì limitato dalle speciali disposizioni (tra cui l ‘ art. 83 cod. proc. civ.) che regolano il suo potere di autentica.
Inoltre, e soprattutto, si deve osservare che avverso il decreto di trasferimento è stata proposta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. non per lamentare vizi propri dell ‘ atto, bensì per sostenere l ‘ invalidità
del titolo esecutivo giudiziale in forza del quale è stata promossa l ‘ espropriazione forzata; secondo consolidata giurisprudenza, ogni questione attinente alla pretesa creditoria azionata in giudizio e/o alla validità del provvedimento giudiziale impiegato come titolo dev ‘ essere fatta valere nel giudizio in cui detto titolo si è formato e con le impugnazioni e i rimedi all ‘ uopo previsti.»;
-in data 15/5/2023 il difensore del ricorrente ha presentato istanza di decisione del ricorso;
-fissata l ‘ adunanza del 13/9/2023, il difensore del ricorrente ha poi depositato un ‘ istanza di rinvio, da un lato adducendo l ‘ impossibilità di accedere al fascicolo telematico, dall ‘ altro contestando le motivazioni della proposta di definizione;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 13/09/2023, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-preliminarmente, va respinta l ‘ istanza di rinvio dell ‘ adunanza, in quanto generica nella descrizione dei malfunzionamenti che avrebbero impedito al ricorrente di esaminare il fascicolo informativo e, comunque, totalmente priva di conforto probatorio;
-il ricorso (e le censure con esso dedotte) è inammissibile per violazione dell ‘ art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., il che preclude a questa Corte l ‘ esame della pronuncia impugnata (la quale ha dichiarato cessata la materia del contendere, perché, nelle more dell ‘ opposizione de qua , «il procedimento esecutivo in oggetto si è chiuso con declaratoria di approvazione del progetto di distribuzione e il decreto di trasferimento opposto è stato portato ad esecuzione con il compimento delle operazioni indicate dall ‘ art. 586 c.p.c.»; in proposito, anche se con riferimento ad atto dell ‘ esecuzione presso terzi, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17021 del 14/06/2023, Rv. 668123-01);
-dalla confusa esposizione del ricorrente, parrebbe evincersi che il COGNOME ha avanzato plurime opposizioni esecutive al fine di contrastare l ‘ esecuzione nei suoi confronti, intrapresa sulla scorta di un titolo esecutivo giudiziale affetto -a suo dire -da un ‘ insanabile invalidità; parrebbe comprendersi altresì che la presente opposizione ha avuto origine da un ricorso avverso il decreto di trasferimento col quale si era dedotta l ‘ illegittimità dell ‘ intera procedura, la «Nullità e/o annullabilità degli atti presupposti al decreto di trasferimento» e la «Nullità (anche derivata) del decreto di trasferimento», proprio in ragione della sostenuta mancanza di un valido titolo esecutivo;
-nell ‘ atto introduttivo di questo giudizio, il ricorrente formula, per sostenere l ‘ erroneità della sentenza del Tribunale di Roma, nove motivi che, tuttavia, ripetono -con diverse, generiche, non perspicue parole -lo stesso concetto e, cioè, che, a dire del COGNOME, il titolo esecutivo era invalido;
-nella formulazione del ricorso, poi, il ricorrente richiama i diversi vizi elencati dall ‘ art. 360, comma 1, cod. proc. civ. (persino quelli indicati ai nn. 1 e 2, anche se difetta qualsivoglia questione attinente alla giurisdizione o alla competenza), in alcuni casi anche con aspecifici riferimenti a disposizioni normative (artt. 111 Cost., 474, 615, 100, 96 cod. proc. civ.) e, comunque, senza spiegare -se non in maniera tautologica, priva cioè di un ‘ analisi delle norme citate e della loro riferibilità alla fattispecie e, soprattutto, alla decisione di merito -che il giudice dell ‘ esecuzione prima e quello del merito poi avrebbero dovuto riconoscere le sue ragioni;
-si tratta di modalità di deduzione irrispettosa dell ‘ «onere di specificità dei motivi, sancito dall ‘ art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all ‘ art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d ‘ inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi
demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020, Rv. 659448-01);
-si osserva, inoltre, che -reiterando ad oltranza l ‘ argomento della (pretesa) invalidità del titolo esecutivo (dalla quale, in tesi, discenderebbe la nullità di tutti gli atti del processo e, segnatamente, del decreto di trasferimento) -il ricorrente nemmeno si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui «nel caso di titolo esecutivo giudiziale, infatti, con l ‘ opposizione (al pari di quella all ‘ esecuzione già iniziata sulla base di quello) non si può giammai addurre alcuna contestazione su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, poiché quelle avrebbero dovuto dedursi esclusivamente coi mezzi di impugnazione previsti dall ‘ ordinamento contro di quello» (così, Cass., Sez. U, Sentenza n. 19889 del 23/07/2019, che nello stesso senso richiama «Cass. 17/02/2011, n. 3850; Cass. 25/02/2016, n. 3712; Cass. Sez. U. 23/01/2015, n. 1238; Cass. ord. 21/09/17, n. 21954»), la quale rende il ricorso inammissibile anche a norma dell ‘ art. 360bis cod. proc. civ.;
-ai sensi dell ‘ art. 380bis , comma 3, cod. proc. civ., dunque, «la Corte … definisce il giudizio in conformità alla proposta»;
-da tale circostanza deriva, in difetto di costituzione della parte intimata, l ‘ automatica applicazione del solo comma quarto dell ‘ art. 96 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19749 del 11/07/2023, Rv. 66837501) e, cioè, la condanna del ricorrente a pagare in favore della cassa delle ammende una somma, che il Collegio ritiene di determinare in Euro 5.000,00;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell ‘ art. 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento della somma di Euro 5.000,00 in favore della cassa delle ammende;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,