Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18816 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18816 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28520-2022 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA, in persona del vicesindaco e legale rappresentante ‘ pro tempore ‘ , domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore , rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 458/2022 della Corte d’appello di Reggio Calabria, depositata il 13/06/2022;
Oggetto
OPPOSIZIONE ESECUZIONE
Rinvio in pubblica udienza
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/02/2024
Adunanza camerale
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 28/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
rilevato:
che NOME COGNOME ricorre, sulla base di tredici motivi, per la cassazione della sentenza n. 458/22, del 13 giugno 2022, della Corte d’appello di Reggio Calabria, che respingendone il gravame avverso la sentenza n. 288/14, del 12 febbraio 2014, del Tribunale della stessa città -ha confermato tanto l’accoglimento dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., dallo stesso proposta in relazione all’esecuzione intrapresa dalla Provincia (poi divenuta Città Metropolitana) di Reggio Calabria, per ottenere il soddisfacimento, in via coattiva, di un credito restitutorio di € 179.477,66, quanto l’accoglimento della domanda riconvenzionale di quest’ultima , di condanna del COGNOME alla restituzione di tale somma;
che r iferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver instaurato il giudizio di opposizione a fronte dell’iniziativa assunta ‘ in executivis ‘ dall’amministrazione provinciale, in virtù di titolo giudiziale costituito da sentenza passata in giudicato con cui il medesimo Tribunale reggino aveva revocato un decreto ingiuntivo, già conseguito dal COGNOME (e in forza del quale egli aveva riscosso la somma suddetta), in relazione a prestazioni professionali svolte a favore della predetta amministrazione pubblica;
che la revoca del provvedimento monitorio, in particolare, era avvenuta -in accoglimento dell’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., esperita dall’allora Provincia di Reggio Calabria sul presupposto della nullità, per difetto della necessaria forma scritta , del contratto di prestazione d’opera professionale intercorso tra il predetto Ente locale e il COGNOME;
che forte, dunque, di tale titolo giudiziale, la Provincia azionava in via esecutiva il credito restitutorio, subendo, però,
l’iniziativa ex art. 615 cod. proc. civ. del COGNOME, dal medesimo assunta su più piani;
che essa, infatti, si basava, in primo luogo, sul rilievo che la sentenza resa all’esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non avesse affatto ‘pronunciato sulla natura indebita del pagamento ottenuto dall’odierno ricorrente con l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo’, né lo avesse ‘condannato a restituire la somma’ ;
che, i n secondo luogo, il COGNOME eccepiva ‘la prescrizione decennale del diritto di credito restitutorio dell’amministrazione per decorrenza del termine dalla data alla quale retroagisce la dichiarazione di nullità del contratto o comunque dalla data del pagam ento e cioè il 25 febbraio 1991’, ad essa risalendo l’adozione ‘dell’ordinanza di assegnazione della somma pignorata presso terzi’ dal professionista ;
che, i nfine, l’odierno ricorrente contestava il diritto della Provincia di procedere all’esecuzione , per essersi il suo (preteso) credito restitutorio ‘estinto per compensazione con il proprio controcredito da indennizzo per l’indebito arricchimento della medesima amministrazione’, del quale chiedeva , pertanto, all’adito Tribunale ‘l’accertamento dei presupposti costitutivi’, a norma dell’art. 2041 cod. civ. ;
che si costituiva in giudizio la Provincia di Reggio Calabria, contestando la sussistenza dell’eccepita prescrizione, e ciò in quanto il termine decennale, decorrente -a suo dire -dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell’opposizi one a decreto ingiuntivo, risultava essere stato interrotto con la raccomandata a.r. del 9 gennaio 2007;
-che l’opposta proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale , per ottenere la condanna dell’oppone nte alla restituzione delle somme indicate nell’atto di precetto, in ragione del carattere, comunque, indebito della loro percezione, secondo quanto
riconosciuto nella sentenza che aveva revocato il decreto ingiuntivo ‘ illo tempore ‘ ottenuto dal COGNOME ;
che l’esito della proposta opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. consisteva -in primo grado -nell’accoglimento della stessa, e ciò sul presupposto che la sentenza che aveva disposto la revoca del decreto ingiuntivo non costituisse titolo esecutivo;
-che, nondimeno, dichiarate assorbite o comunque inammissibili le altre domande dell’opponente (giacché precluse dal giudicato, atteso che le stesse avrebbero dovuto essere proposte nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo), il giudice di prime cure accoglieva, invece, la riconvenzionale della Provincia di Reggio Calabria, condannando, pertanto, il COGNOME al pagamento della somma precettata;
che, infine, venivano respinte tanto la eccezione/domanda riconvenzionale di compensazione giudiziale (essendosi ritenuto il controcredito invocato dal COGNOME ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. non di facile e pronta liquidazione), quanto l’eccezione di prescrizione sollevata dall’opponente ;
che a quest’ultimo esito, in particolare, si perveniva sul rilievo che alla data del 12 gennaio 2007 (ovvero, quella dell’invio della raccomanda a.r. con la quale l’amministrazione aveva chiesto la restituzione dell’indebito pagamento), non fosse ancora decorso il termine decennale di prescrizione , il cui ‘ dies a quo ‘ veniva identificato nel definitivo accertamento dell’indebito , avvenuto con il deposito della sentenza di revoca del decreto ingiuntivo, in data 8 febbraio 2001;
che p roposto gravame dal COGNOME, il giudice d’appello lo rigettava;
che avverso la sentenza della Corte reggina ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, sulla base -come detto -di tredici motivi;
che il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione ed errata interpretazione, nonché falsa applicazione degli artt. 615, comma 1, 99, 104 e 163 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata ‘per avere dichiarata preclus a all’odierno ricorrente la proposizione delle altre cumulate od accessorie domande per contestare l’esistenza attuale del diritto di credito per il cui soddisfacimento l’opposta amministrazione ha intimato il pagamento con il precetto’ ;
che il secondo motivo denuncia -sempre ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione degli artt. 615, comma 1, 99 e 104 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata ‘per avere ritenuto preclusa all’odierno ricorrente quale attore nel giudizio di opposizione a precetto, la proposizione della domanda di accertamento del proprio controcredito a titolo di indennizzo per l’indebito arricchimento dell’opposta’ e con essa la possibilità di ‘opporlo in compensazione giudiziale’ ;
che il terzo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. -errata interpretazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 474 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ., per aver ritenuto che la sentenza di revoca del decreto ingiuntivo dispositivo, costituisse titolo esecutivo passato in giudicato, nonostante essa non contenesse la condanna dell’odierno ricorrente alla restituzione delle somme percepite in forza dell’esecuzione provvisoria del revocato provvedimento monitorio;
che il quarto motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. -violazione degli articoli 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. per errata interpretazione del giudicato, costituito dalla sentenza di revoca del decreto ingiuntivo;
che il quinto motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione degli artt. 99, 615, comma 1, e 324 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ. , contestando la sentenza
impugnata per aver ritenuto preclusa dal suddetto giudicato processuale, costituito dalla pronuncia del Tribunale reggino di revoca del decreto ingiuntivo, la domanda/eccezione di compensazione, proposta da esso COGNOME -nel giudizio di opposizione a precetto -in relazione al proprio controcredito per indennizzo da indebito arricchimento, nonostante che detta domanda/eccezione fosse ‘stata dichiarata inammissibile per intempestiva proposizione’ ;
che il sesto motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione dell’art. 2909 cod. civ., lamentando, ancora una volta, l’errata interpretazione del giudicato costituito dalla sentenza di revoca del decreto ingiuntivo;
che il settimo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. -‘nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione’, essendo ‘afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ ;
che l ‘ottavo motivo denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione degli artt. 615, comma 1, e 474 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere applicato il principio secondo il quale non è possibile dedurre in sede di oppos izione all’esecuzione, promossa in base a titolo di formazione giudiziale, fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato, anteriori alla formazione del titolo;
che il nono motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione dell’art. 645, comma 2, cod. proc. civ., contestandosi alla Corte reggina di avere dichiarato inammissibile, per non averla proposta nel giudizio di opposizione a dec reto ingiuntivo, l’accessoria e cumulata sua domanda di accertamento del proprio controcredito indennitario, opposto in compensazione giudiziale al credito restitutorio azionato in via esecutiva dall’Amministrazione provinciale ;
che il decimo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. -violazione degli artt. 115, comma 1, e 167 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata ‘per non avere ritenuto accertati e pacifici i fatti costitutivi della domanda dell’opponente di riconoscimento del suo diritto al pagamento dell’indennizzo per l’indebito arricchimento dell’opposta amministrazione ‘, e ciò in difetto di contestazione della stessa;
che l ‘undicesimo motivo denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione degli artt. 1241, 1242 e 1243 cod. civ., per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile, nel presente giudizio di opposizione a precetto, la domanda/eccezione proposta da esso COGNOME di compensazione giudiziale di un proprio controcredito da accertare, con il credito dell’opposta Amministrazione anch’esso ancora da accertare, nonostante questa non abbia contestato la domanda ed i fatti costitutivi allegati in suo sostegno;
che il dodicesimo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione degli artt. 1422, 2934, 2935, 2943, 2946 e 2033 cod. civ., addebitando, in questo caso, alla Corte reggina di avere ritenuto che la prescrizione decennale del credito restitutorio, azionato in via esecutiva, decorra dalla data di deposito della sentenza che ha revocato il decreto ingiuntivo (o dal passaggio in giudicato della stessa) e non dalla data del pagamento;
che, infine, il tredicesimo motivo, in continuità con il precedente, denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione degli artt. 1422, 2934, 2935, 2943, 2946 e 2033 cod. civ., nonché degli artt. 336, comma 2, e 487 cod. proc. civ.;
-che h a resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata;
che l a trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.;
che si è costituito per la controricorrente un nuovo difensore;
che il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;
considerato:
che appare opportuno rinviare la trattazione del presente ricorso, da destinare a pubblica udienza, soprattutto in relazione alle questioni che formano oggetto dei motivi nono, dodicesimo e tredicesimo, da reputarsi di particolare rilevanza per la necessità di una meditata considerazione complessiva degli orientamenti di legittimità a vario titolo coinvolti;
p. q. m.
La Corte dispone rinvio in pubblica udienza. Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della