Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31468 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31468 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/12/2025
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.)
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
Ad. 25/11/2025 C.C.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
R.G. n. 21688/2023
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 21688 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentati e difesi dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrenti-
nei confronti di
INDIRIZZO NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nonché dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Brescia n. 1382/2023, pubblicata in data 18 settembre 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 25 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno intimato a NOME COGNOME precetto per l’esecuzione di un obbligo di fare derivante da un titolo esecutivo costituito da un verbale giudiziale di conciliazione di una controversia già pendente tra gli stessi, assumendo che detto obbligo era stato solo parzialmente
adempiuto. Gli intimati hanno proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 comma 1, c.p.c., sostenendo, invece, di avere integralmente adempiuto all’obbligazione prevista dal titolo. Dopo oltre un anno, gli intimanti hanno rinnovato analogo precetto e gli intimati hanno proposto una nuova opposizione all’esecuzione, sempre ai sensi dell’art. 615 comma 1, c.p.c., fondata sul medesimo assunto della precedente. I due giudizi di opposizione sono stati riuniti e decisi dal Tribunale di Brescia, che ha rigettato l’opposizione della COGNOME . La Corte d’a ppello di Brescia, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato cessata la materia del contendere e, sulla base del principio della soccombenza virtuale, ha condannato gli opposti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Ricorrono NOME COGNOME e NOME COGNOME, sulla base di cinque motivi.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
La parte controricorrente ha eccepito « l’inammissibilità / improcedibilità del ricorso principale in quanto il ricorso notificato è stato generato mediante file scansionato e non in pdf nativo ». Ha precisato, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c., che « parte ricorrente non ha notificato un ricorso in pdf nativo bensì ha scansionato L’ORIGINALE ANALOGICO (cartaceo) del medesimo unitamente (in un unico file) alla procura speciale conferitagli: come emerge chiaramente dalle ombre visibili ai margini delle pagine e dal fatto che le
sottoscrizioni delle parti siano apposte a penna: e lo ha notificato a mezzo pec previa sottoscrizione digitale del file »; sostiene che la copia del ricorso depositata al momento dell’iscrizione a ruolo dello stesso non sarebbe dotata di efficace attestazione di conformità all’originale.
L’eccezione, in verità neanche di agevole comprensione, sul piano logico e giuridico, è, comunque, da ritenere infondata.
È assorbente la considerazione che, al momento dell’iscrizione a ruolo del ricorso, risulta depositato, in modalità telematica, il file, in formato ‘ .eml ‘, con il messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale è avvenuta la notificazione del ricorso stesso. Tale messaggio reca, come allegato, l’originale del ricorso, in formato digitalizzato ‘ .pdf. ‘, in calce al quale è presente la procura speciale, con sottoscrizione analogica sia delle parti che del loro difensore. Il documento digitale, contenente ricorso e procura, è stato poi ulteriormente sottoscritto digitalmente dal difensore stesso.
Tanto è senz’altro sufficiente, a giudizio della Corte, a ritenere regolare la costituzione dei ricorrenti, quanto meno in virtù di sanatoria per raggiungimento dello scopo di ogni eventuale nullità ravvisabile in proposito, atteso che la parte intimata ha certamente ricevuto la notificazione a mezzo P.E.C. del ricorso e della procura speciale, in documenti digitali perfettamente leggibili e recanti la sottoscrizione, sia in forma analogica che in forma digitale, del difensore, nonché, per quanto riguarda la procura speciale, la sottoscrizione dei ricorrenti redatta in forma analogica e poi digitalizzata in copia, con attestazione di autenticità del medesimo difensore (sulla possibilità di sanatoria per raggiungimento dello scopo del ricorso per cassazione, finanche in caso di mancanza di sottoscrizione digitale dello stesso, purché possa in qualche modo desumersi la paternità di esso, cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 6477 del 12/03/2024: « se privo dell’apposizione della firma digitale, il ricorso per
cassazione in forma di documento informatico è affetto da un vizio di nullità, che è sanabile per raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell’atto processuale da elementi qualificanti, tra i quali la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c. dell’Avvocatura generale dello Stato censita nel REGINDE e il successivo deposito della sua copia analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall’avvocato dello Stato »; a maggior ragione, non potrebbe ravvisarsi alcuna nullità o irregolarità della costituzione della parte ricorrente, nel caso in cui il ricorso e la procura speciale, notificati e poi depositati, racchiusi in unico file digitalizzato, risultino sottoscritti, sia in forma analogica che digitale, dal difensore, come nella specie).
Secondo i ricorrenti, « la difesa avversaria non ha depositato la copia del ricorso per Cassazione notificatole (né ha indicato nel controricorso la data di detta notifica), cosicché non risulta verificabile il rispetto del termine per la costituzione in giudizio, né la data di detta notifica può essere ricavabile aliunde, stante il principio di autosufficienza degli atti. Il controricorso andrà così dichiarato inammissibile / improcedibile. Ugualmente inammissibile, per difetto di autosufficienza, la comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore, mancante di ogni elemento richiesto e financo delle conclusioni ».
Anche tali eccezioni sono infondate.
Il controricorso è stato depositato in data 7 dicembre 2023 e, quindi, nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso (avvenuta in data 30 ottobre 2023, come emerge dalla stessa ricevuta di avvenuta consegna della suddetta notificazione, pr oAVV_NOTAIOa dai ricorrenti) di cui all’art. 370 c.p.c..
Il controricorrente non ha, del resto, l’obbligo di depositare la copia notificata del ricorso, ai sensi della medesima norma (obbligo che incombe piuttosto al ricorrente, ai sensi dell’art. 369 c.p.c.).
L’atto di costituzione del nuovo difensore della stessa controricorrente è regolare, in quanto allo stesso è allegata la procura speciale, come richiesto dall’art. 83, comma 3, c.p.c., mentre non è necessaria l’indicazione di nuove conclusioni di merito in tale atto che, comunque, nella specie, contiene il richiamo a tutte le deduzioni precedentemente già formulate.
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « nullità del procedimento e della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione alla violazione degli artt. 91, 92, 100, 306 c.p.c. e del criterio della soccombenza virtuale e per motivazione apparente in relazione agli art. 132 n. 4 c.p.c. e 111 Cost. ».
I ricorrenti deducono che la corte d’appello avrebbe « deciso, anche con motivazione apparente, la carenza dell ‘ interesse all ‘ esecuzione e disposto la cessazione della materia del contendere in luogo della preliminare ed assorbente decisione circa la carenza dell ‘ interesse all ‘ appello proposto (e/o di legittimazione), e di inammissibilità dell ‘ appello proposto -per intervenuto precedente fatto estintivo ed impeditivo -ed avere applicato, in danno degli odierni ricorrenti, il criterio della soccombenza virtuale invece che la condanna di controparte ex artt. 91 e/o 92 c.p.c. ».
Il motivo è manifestamente infondato.
3.1 La corte d’appello ha ritenuto che fosse cessata la materia del contendere nel giudizio di merito in quanto, già nel corso del giudizio di primo grado, era venuto meno il rapporto di locazione avente ad oggetto l’immobile relativamente al quale la locatrice COGNOME si era obbligata ad effettuare alcune riparazioni dell’impianto di illuminazione esterno, in favore dei conduttori COGNOME e COGNOME.
Ne ha fatto discendere che, di conseguenza, era « venuto a cessare l’interesse degli ex conduttori ad ottenere il ripristino dell’impianto di illuminazione esterna di un immobile di cui non sono più detentori e di cui non potranno più in astratto fruire ».
Ha, peraltro, espressamente precisato che « non è venuto a cessare l’interesse ad impugnare di INDIRIZZO, comunque condannata al pagamento delle spese processuali », dovendo essere pur sempre valutata « … in astratto la fondatezza dei motivi di gravame ai fini della regolamentazione delle spese di lite, sulla scorta del criterio della soccombenza virtuale ».
3.2 Secondo i ricorrenti, la cessazione del contratto di locazione, in data anteriore all’instaurazione del giudizio di secondo grado, avrebbe dovuto comportare la dichiarazione di inammissibilità dell’appello dell’opponente, per difetto di interesse.
Tale assunto è manifestamente infondato.
Non vi è dubbio che l’opponente COGNOME avesse conservato un evidente e concreto interesse all’impugnazione della decisione di primo grado, con cui, rigettata nel merito la sua opposizione, essa era stata condannata al pagamento delle spese di lite, quanto meno per ottenere il riconoscimento della virtuale fondatezza dell’ opposizione stessa, ai fini di una più favorevole regolamentazione delle spese processuali.
Sotto tale profilo, non ha alcun rilievo la circostanza che l’impugnazione della sentenza di primo grado fosse stata avanzata direttamente e in via principale con riguardo al merito dell’opposizione.
La regolamentazione delle spese processuali, sia che avvenga in base al principio della soccombenza reale, sia che avvenga in base al principio della soccombenza virtuale, è, infatti, in ogni caso, immediata e inevitabile conseguenza accessoria della decisione in ordine al merito della controversia e va, comunque, operata dal giudice di secondo grado in relazione all’intero giudizio, a meno che la sua decisione non sia di totale conferma di quella di primo grado (nel qual caso dovrà regolare solo le spese del giudizio di appello).
Ne consegue che sussiste sempre l’interesse ad impugnare la decisione di primo grado da parte del soccombente, specie
laddove questi sia stato, per giunta, condannato al pagamento delle spese di lite.
Con il secondo motivo si denunzia « Nullità del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 112, 474 e 615 c.p.c. ».
I ricorrenti deducono che « nell ‘ ambito della valutazione circa la soccombenza virtuale, ingiustamente ritenuta in danno dei sig.ri COGNOME e COGNOME, il giudice a quo ha indebitamente provveduto ad una valutazione, vietata, della portata del titolo esecutivo ».
Il motivo è manifestamente infondato.
La pretesa esecutiva posta dagli intimanti alla base degli atti di precetto opposti aveva ad oggetto l’esatto adempimento dell’obbligo di fare portato dal titolo esecutivo, sull’assunto che esso fosse stato solo parzialmente adempiuto dall’intimata, perché non era stato posto in essere il ripristino di una delle fonti di illuminazione esterna dell’abitazione locata.
La contestazione avanzata dall’intimata con l’opposizione era, di contro, fondata sull’assunto che l’obbligo di cui al titolo esecutivo era stato integralmente adempiuto, in quanto detto titolo aveva ad oggetto esclusivamente i due lampioni esistenti nel g iardino e non l’ulteriore punto di illuminazione cui facevano riferimento gli intimanti.
Di conseguenza, era evidentemente necessario per il giudice dell’opposizione, al fine di valutare la fondatezza di quest’ultima, procedere all’interpretazione del titolo esecutivo, per stabilire se esso aveva ad oggetto esclusivamente i due lampioni esistenti nel giardino, come sostenuto dall’opponente, ovvero anche l’ulteriore punto luce posto all’esterno all’abitazione, come sostenuto dagli opposti.
E ciò, ovviamente, indipendentemente dalla natura giudiziale o stragiudiziale del titolo stesso.
Nella sostanza, i ricorrenti sostengono che la corretta interpretazione di detto titolo esecutivo sia diversa da quella fatta propria dal giudice del merito (che l’ha ritenut o riferibile solo ai due lampioni del giardino), assumendo che fosse « … chiaro ed incontestabile l’impegno assunto dalla sig.ra COGNOME di cui al verbale di conciliazione giudiziale -udienza del 24 maggio 2017 … … al secondo punto, ove ella si era infatti impegnata ad effettuare, tout court, le riparazioni ‘dell’illuminazione esterna dell’abitazione … ‘, fra cui allora va certamente ritenuta anche la luce d’ingresso esterna e non so lo dei due lampioni del giardino ».
Ma anche tale assunto è manifestamente infondato, dal momento che il titolo esecutivo, facendo generico riferimento all’illuminazione esterna dell’abitazione, non ha affatto il contenuto « chiaro e incontestabile » che pretendono i ricorrenti e, pertanto, certamente necessitava di una più precisa e corretta interpretazione, da parte del giudice dell’opposizione.
Basti considerare, in proposito, che « l’illuminazione esterna dell’abitazione » ben avrebbe potuto, in astratto, essere adeguatamente assicurata anche solo dai due lampioni del giardino, specie in mancanza di altri punti luce di pertinenza della stessa abitazione.
Con il terzo motivo si denunzia « Nullità del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 345 e 346 c.p.c. ». I ricorrenti deducono che « sempre nell ‘ ambito della valutazione della ritenuta soccombenza virtuale, il giudice a quo ha indebitamente provveduto ad una positiva valutazione, vietata, dei fatti, prove, anche documentali, domande ed eccezioni nuovi dell ‘ appellante o non riproposti, come tali, rispettivamente, inammissibili ex art. 345 c.p.c. o da intendersi rinunciati ex art. 346 c.p.c. ».
Il motivo è infondato.
5.1 Secondo i ricorrenti, la corte d’appello avrebbe deciso la controversia sulla base di un fatto e di un documento tardivamente introAVV_NOTAIOi dall’opponente nel giudizio di primo grado. Segnatamente, a loro dire, il fatto che il punto luce posto all’ esterno de ll’ingresso dell’immobile locato fosse di proprietà o, comunque, nella disponibilità di terzi, nonché il documento (una dichiarazione scritta del fratello dell’opposta) da cui tale fatto emergeva, sarebbero stati introAVV_NOTAIOi nel giudizio « tardivamente sia avanti al giudice di prime cure, sia, stante la relativa eccezione della presente difesa, a quello del gravame », non essendo ciò avvenuto con l’ atto introduttivo della prima opposizione, ma solo al momento delle integrazioni istruttorie, relativamente al giudizio instaurato con detta opposizione, cioè con il deposito della seconda memoria di cui all’art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e, successivamente, con la seconda opposizione. L’assunto è infondato.
5.2 Va, preliminarmente, ricordato che sono state proposte, dalla COGNOME, due successive opposizioni all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., in relazione a due successivi atti di precetto intimatile dalla RAGIONE_SOCIALE e dal COGNOME, opposizioni riunite e decise contestualmente.
Con il primo atto di precetto, era stato intimato alla COGNOME di ripristinare una fonte di illuminazione, posta all’esterno dell’ingresso dell’abitazione locata, sull’assunto che vi era stato adempimento solo parziale delle obbligazioni di cui al titolo esecutivo, costituito da un verbale di conciliazione giudiziale in cui la locatrice si impegnava a ripristinare l’illuminazione esterna dell’abitazione locata.
L ‘intimata aveva proposto opposizione avverso tale atto di precetto, sostenendo di avere integralmente adempiuto alle predette obbligazioni, sull’assunto (contrario a quello degli intimanti) che il titolo esecutivo, nel fare riferimento alla ‘ illuminazione esterna ‘ dell’immobile locato, aveva, in realtà,
esclusivamente riguardo a due lampioni posti nel giardino, che erano le uniche fonti di illuminazione oggetto del verbale di conciliazione. Aveva proAVV_NOTAIOo, contestualmente, una lettera del luglio 2016 della stessa parte conduttrice, in cui questa si lamentava che era funzionante solo uno di tali lampioni, senza alcun riferimento all’altr a fonte di illuminazione posta all’esterno de ll’ingresso dell’abitazione, poi, invece, oggetto dell’intimazione opposta.
Con la memoria autorizzata per le integrazioni istruttorie, di cui all’art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., l’opponente aveva ulteriormente proAVV_NOTAIOo una dichiarazione di suo fratello NOME COGNOME, in cui quest’ultimo affermava che il punto di illuminazione controverso, posto a ll’esterno dell’ ingresso dell’immobile, era in realtà di pertinenza della sua attigua proprietà (poi alienata a terzi, per quanto emerge dagli atti) e, come tale, esso era nella sua esclusiva disponibilità, a seguito della divisione immobiliare intervenuta tra i germani; ciò ad ulteriore sostegno dell’assunto per cui il titolo esecutivo riguardava, in realtà, esclusivamente i lampioni del giardino dell’immobile locato , essendo queste le uniche fonti di illuminazione pertinenti a tale immobile e di cui la locatrice aveva effettiva disponibilità.
A seguito della perdita di efficacia del primo atto di precetto (non essendo nelle more iniziata alcuna esecuzione, per quanto emerge dagli atti), era stato intimato un secondo precetto, con contenuto analogo al primo. L’intimata aveva proposto, quindi, una nuova opposizione, in cui aveva ribadito che il titolo esecutivo riguardava esclusivamente i due lampioni del giardino e, contestualmente a tale seconda opposizione, aveva nuovamente proAVV_NOTAIOo, tra l’altro, la dichiarazione scritta del fratello sulla pertinenza alla sua attigua proprietà della fonte di illuminazione posta all’esterno dell’ ingresso dell’immobile .
I due giudizi, come già precisato, sono stati riuniti e il giudice di primo grado, senza prendere espressamente posizione
sull’ammissibilità dell’allegazione in contestazione e della relativa produzione documentale (e, anzi, in qualche modo dando addirittura per scontata la proprietà aliena della luce controversa), ha affermato, in proposito: « La circostanza sostenuta dall’opponente, secondo cui detta luce -visibile nella fotografia proAVV_NOTAIOa con la memoria ex art 183 VI comma cpc -non sia di proprietà di INDIRIZZO, è irrilevante, atteso che la locatrice sottoscrivendo il verbale di conciliazione giudiziale ha implicitamente ammesso, per un accordo con il proprietario, di avere il diritto di procedere alla riparazione della luce ».
Il giudice d’appello, poi, nel ritenere fondata (virtualmente) l’opposizione della COGNOME e, più precisamente, nel ritenere fondato l’assunto di quest’ultima secondo cui il titolo esecutivo aveva esclusivamente ad oggetto i due lampioni del giardino dell’immobile locato e non la fonte di illuminazione nell’area di ingresso, ha tenuto conto, tra l’altro, oltre che dell’oggetto del giudizio definito in via conciliativa e della lettera del luglio 2016, in cui parte conduttrice lamentava solo il guasto di uno dei lampioni del giardino, anche della dichiarazione del fratello della COGNOME sulla circostanza di fatto che l’altro punto di illuminazione non era di pertinenza dell’unità immobiliare della sorella e nella disponibilità di questa, affermando in proposito, a pag. 11 della sentenza impugnata: « nel titolo esecutivo non si fa espresso riferimento al punto luce infisso alla parete ed ovvio che nel concetto di illuminazione esterna non si possano ricomprendere luci che appartengono a terzi ».
5.3 Tanto chiarito, non è affatto condivisibile l’assunto dei ricorrenti per cui vi sarebbe stata una allegazione tardiva di un fatto posto a base dell’opposizione.
L’opponente non ha certamente introAVV_NOTAIOo un nuovo fatto principale a fondamento della sua domanda, ma semplicemente proAVV_NOTAIOo un documento, comprovante un fatto secondario a sostegno dell’ unico assunto posto a base dell’ opposizione
all’esecuzione (sia la prima che la seconda) e, cioè, l’assunto per cui l’obbligo consacrato nel titolo esecutivo non riguardava il punto di illuminazione esterna di cui gli intimanti pretendevano il ripristino.
Tale assunto non può certo dirsi fondato sul fatto costitutivo che il punto di illuminazione controverso era di pertinenza di terzi, né costituisce allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto degli intimanti di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo fatto valere.
Al contrario, esso si risolve nella mera contestazione di un fatto costitutivo del preteso diritto degli intimanti al ripristino del punto di illuminazione in questione e, cioè, del fatto che il ripristino di quel punto luce fosse effettivamente previsto dal titolo esecutivo.
In tale contesto, la circostanza di fatto che il punto di illuminazione controverso fosse di pertinenza di una diversa unità immobiliare (in particolare di una unità immobiliare, in origine, appartenente al fratello dell’opponente) rappresenta semplicemente un fatto secondario utile a comprovare o, meglio, a sostenere l’indicata contestazione.
Il documento controverso, di conseguenza, deve ritenersi proAVV_NOTAIOo tempestivamente, a tanto potendo, infatti, senz’altro procedersi entro il secondo termine assegnato dal giudice ai sensi dell’art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., destinato, appunto, alle integrazioni istruttorie, anche documentali.
E l’allegazione del fatto sottostante (implicita nella produzione del documento) era altrettanto ammissibile, nel termine per il deposito della memoria destinata alle integrazioni istruttorie, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre elementi idonei ad indurre a rimeditare) per cui « in tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari (deAVV_NOTAIOi per dimostrare i primi), l’allegazione dei quali non è
soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell’indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali » (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 21332 del 30/07/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 8525 del 06/05/2020).
Inoltre, va considerato che la medesima prova documentale (la dichiarazione scritta del fratello dell’opponente) ed il fatto sottostante, sono stati certamente allegati nell’ambito della seconda opposizione, avanzata in relazione al secondo atto di precetto , addirittura già all’atto dell’instaurazione del relativo giudizio.
Se (anche solo per un momento e in via di mera ipotesi) si potesse considerare l’allegazione della pertinenza ad una diversa unità immobiliare, di proprietà aliena, del punto di illuminazione controverso, addirittura, come un vero e proprio fatto costituti vo posto alla base dell’opposizione della COGNOME (ovvero come un fatto estintivo, impeditivo o modificativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata degli intimanti), una volta escluso che lo stesso fosse stato allegato con la prima opposizione, nulla avrebbe potuto impedire che lo fosse con la seconda, dal momento che l’oggetto del giudizio di opposizione all’esecuzione si determina sulla base delle ragioni poste a base della contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata e, cioè, dei fatti (estintivi, impeditivi o modificativi del suddetto diritto, ovvero costitutivi di diritti incompatibili con quello) deAVV_NOTAIOi a fondamento della stessa (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021; Sez. U, Sentenza n. 28387 del 14/12/2020, in motivazione): se un determinato fatto, estintivo, impeditivo o modificativo, ovvero un fatto costitutivo di un diritto idoneo ad escludere il diritto di procedere ad esecuzione forzata non viene allegato dall’opponente, quel fatto resta
estraneo all’oggetto del giudizio e, di conseguenza, può essere deAVV_NOTAIOo, di regola, in una successiva opposizione.
In realtà, nel caso di specie, già con la prima opposizione, era stato oggetto di espressa contestazione l’assunto, posto a base del precetto opposto, che il titolo esecutivo riguardasse anche il punto di illuminazione posto all’ingresso dell’immobile. L’opposizione della COGNOME era stata fondata, quindi, in realtà, non sull’allegazione di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto di procedere ad esecuzione forzata degli intimanti, né sull’allegazione di fatti costitutivi, su ccessivi, che avessero fondato un suo diritto incompatibile, ma sulla mera contestazione di un fatto costitutivo del diritto degli stessi intimanti di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo fatto valere.
La disponibilità del punto di illuminazione non può considerarsi, pertanto, un fatto principale allegato a fondamento dell’opposizione (né della prima, né della seconda) e, di conseguenza, non può ritenersi tardiva la relativa produzione documentale (neanche limitatamente al primo giudizio di opposizione), trattandosi di documento probatorio di un fatto secondario. Ma, se anche lo fosse stato, allora esso, se ed in quanto non allegato a fondamento della prima opposizione, avrebbe ben potuto essere allegato a fondamento della seconda opposizione.
In entrambi i casi, il motivo di ricorso in esame non potrebbe trovare accoglimento.
5.4 D’altra parte, non possono sussistere dubbi sulla regolarità della produzione della lettera del luglio 2016, in cui la conduttrice lamentava solo il guasto di uno dei lampioni del giardino, proAVV_NOTAIOa unitamente alla prima opposizione.
Il fatto che il giudice di primo grado non l’avesse ritenuta rilevante non imponeva certo, contrariamente a quanto sembrano sostenere i ricorrenti, la proposizione di uno specifico motivo di gravame da parte dell’ opponente, che ben poteva limitarsi, come ha certamente fatto, a ribadire che il titolo esecutivo
aveva ad oggetto esclusivamente i lampioni del giardino, chiedendo al giudice di secondo grado un diverso esame del materiale probatorio a sostegno di tale assunto.
Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 e 2729 del c.c. in relazione all ‘ art. 360, n. 3, c.p.c. e per nullità del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c. ».
I ricorrenti deducono che « sempre nell ‘ ambito della valutazione della ritenuta soccombenza virtuale, il giudice a quo, in spregio alle previsioni di cui agli art. 115 e 116 c.p.c., ha ingiustamente ritenuto -a pag. 10 della sentenza (qui a doc. A) -che la sig.ra COGNOME non aveva correttamente effettuato l ‘ intervento riparativo sul terzo punto luce, quello in contestazione, non essendovi tenuta, poiché ella aveva allegato e provato che lo stesso -che non le apparteneva -non era guasto, bensì azionabile solo dall ‘ abitazione di suo fratello, INDIRIZZO, in quanto rimasto collegato al suo solo contatore, come da accordi intercorsi in sede di divisione immobiliare, avendo ella proAVV_NOTAIOo conforme sua dichiarazione scritta ».
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
6.1 I ricorrenti contestano l’accertamento in fatto, operato dalla corte d’appello, in ordine alla circostanza per cui il punto di illuminazione all’ingresso dell’immobile, di cui si discute, non era nella disponibilità dell’opponente, ma era di pertinenza de ll’unità immobiliare contigua, già di proprietà del fratello, circostanza da cui sarebbe stato, ulteriormente, desunto che il titolo esecutivo non facesse riferimento a tale punto di illuminazione, ma solo ai due lampioni del giardino.
Sostengono che il suddetto accertamento sarebbe, in tal modo, avvenuto sulla base della valutazione del documento costituito dalla dichiarazione scritta del fratello della COGNOME, proAVV_NOTAIOo tardivamente, e, comunque, che tale dichiarazione non sarebbe stata idonea a fornire idonea prova del fatto allegato.
6.2 Orbene, in primo luogo, quanto alla regolarità e tempestività della produzione del documento in questione, è sufficiente richiamare quanto già esposto con riguardo al precedente motivo di ricorso.
6.3 D’altra parte, le censure di violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., nonché 115 e 116 c.p.c., non risultano effettuate con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018; Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020: « in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo ‘prudente apprezzamento’, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria -come, ad esempio, valore di prova legale -oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione »).
6.4 Va, inoltre, considerato (anche a fini di completezza espositiva) che la conclusione cui è pervenuta la corte d’appello, per cui il titolo esecutivo aveva ad oggetto solo ed esclusivamente i due lampioni del giardino e non l’altro punto di illuminazione oggetto delle pretese degli intimanti, è stata tratta da un complessivo esame di tale titolo esecutivo (costituito da un verbale di conciliazione giudiziale), dell’oggetto del giudizio nell’ambito
del quale esso si era formato, nonché di tutti gli ulteriori elementi di prova disponibili (tra cui la lettera del luglio 2016, in cui la conduttrice aveva lamentato il solo guasto di uno dei lampioni del giardino), non solo dal documento cui fanno riferimento le censure di cui al motivo di ricorso in esame, il quale, in tale contesto, non può, quindi, neanche ritenersi, di per sé solo, decisivo.
In ogni caso, l’indicata conclusione, tratta dalla valutazione del materiale istruttorio disponibile, risulta sostenuta da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sindacabile nella presente sede.
È, dunque, evidente che, per ogni altro profilo, le censure formulate con il motivo di ricorso in esame si risolvono nella contestazione di un incontrovertibile accertamento di fatto operato dai giudici del merito, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.
Con il quinto motivo si denunzia « Nullità del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di condanna ex art 96 c.p.c. ».
I ricorrenti sostengono che la corte d’appello avrebbe omesso la decisione sulla loro domanda di condanna della controparte per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., per avere agito in mala fede o colpa grave.
Il motivo è manifestamente infondato.
La corte d’appello ha ritenuto (virtualmente) fondata l’opposizione della COGNOME e condannato gli opposti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, onde non vi erano neanche i presupposti per una valutazione, in concreto, della loro domanda di condanna della controparte per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., per avere agito in mala fede o colpa grave, condanna possibile, come è ovvio,
esclusivamente a carico della parte soccombente e non certo a carico della parte vittoriosa (sia pure virtualmente) in giudizio. La conferma della decisione impugnata, anche in punto di spese processuali, comporta, poi -è appena il caso di farlo presente -anche l’infondatezza della domanda di restituzione degli importi versati dai ricorrenti, per tali spese, alla controparte, in esecuzione della predetta sentenza.
8. Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P .R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 25 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME