Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23764 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 23764 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14926-2023 proposto da:
Oggetto
OPPOSIZIONE ESECUZIONE
Ordinanza di assegnazione Opposizione ex art. 615 c.p.c. Inammissibilità Rilievo ex art. 382, co. 3, c.p.c. in sede di legittimità
R.G.N. 14926/2023
COGNOME
Rep.
COGNOME NOME, domiciliato ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica de i propri difensori come in atti, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME; Ud. 2/4/2025 Adunanza camerale
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante ‘ pro tempore ‘, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa da ll’ Avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 178/2023 della Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, pubblicata il 27/04/2023;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale in data 02/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 178/23, del 27 aprile 2023, della Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che – in accoglimento del gravame esperito dalla società RAGIONE_SOCIALE (già società cooperativa RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 1147/21, del 7 maggio 2021, del Tribunale di Taranto ha rigettato l’opposizione ex art. 615, comma 2, cod. proc. civ. proposta dal COGNOME in relazione ad una procedura espropriativa presso terzi, intrapresa dalla predetta società RAGIONE_SOCIALE e conclusasi con ordinanza di assegnazione del 7 ottobre 2019.
Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di essersi opposto a tutti gli atti del suddetto procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi (nella specie, nei confronti anche della ASL Taranto, della quale egli era dipendente, così vantando verso di essa crediti relativi al rapporto di lavoro), procedimento intrapreso dal creditore esecutante sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto, munito di esecutorietà ex art. 647 cod. proc. civ.
In particolare, l’opponente lamentava la nullità della notificazione – giacché avvenuta in Massafra, in INDIRIZZO, luogo dal quale risultava essersi allontanato dal 16 gennaio 2017, avendo stabilito la residenza in INDIRIZZOin immobile privo di numero civico) – sia del decreto ingiuntivo, sia del precetto e di tutti gli atti della procedura esecutiva suddetta, peraltro conclusasi con ordinanza di assegnazione delle somme
delle quali l’ente terzo pignorato si era dichiarato ‘ debitor debitoris ‘.
Proposta, come detto, opposizione ai sensi del comma 2 dell’art. 615 cod. proc. civ. (norma che – a seguito della novella di cui all’art 4 del decreto -legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, in legge 30 giugno 2016, n. 119 – statuisce la proponibilità dell’opposizione all’esecuzione anche dopo che è stata disposta la vendita e/o l’assegnazione se il debitore dimostra di non averla potuta proporre prima per causa a lui non imputabile), l’opposizione veniva accolta dal primo gi udice.
Esperito gravame dalla società RAGIONE_SOCIALE, il giudice d’appello lo accoglieva, sul rilievo che quella denunciata costituiva non un’ipotesi di inesistenza della notificazione del titolo esecutivo, bensì di nullità dello stesso, da farsi valere, come tale, con lo strumento dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ex art. 650 cod. proc. civ.
Avverso la sentenza della sezione tarantina della Corte salentina ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base – come detto – di un unico motivo.
3.1. Esso denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 615 e 650 cod. proc. civ.
Si censura la sentenza impugnata là dove afferma che ‘il primo giudice ha errato nel ravvisare l’inesistenza della detta notifica ricorrendone al più la nullità, considerato che il luogo di sua esecuzione non può dirsi che non avesse alcun collegamento con il Panaro tenuto conto delle modalità della notifica’, e ciò perché ‘l’agente postale nell’avviso di ricevimento dell’atto spedito con raccomandata attestò di aver immesso avviso in cassetta dopo aver rilevato la temporanea assenza del
destinatario per mancanza’, constatando che ‘presso l’indirizzo di INDIRIZZO in Massafra vi era una cassetta con il nominativo di NOME COGNOME.
Ribadisce, per contro, il ricorrente che, essendo la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in un luogo privo di qualsiasi collegamento con esso Panaro, la ‘inefficacia del provvedimento monitorio inficia radicalmente la sua qualità di titolo esecutivo, necessario ed indispensabile alla proposizione dell’azione esecutiva’, sicché essa ‘è stata avviata in danno del dott. COGNOME o NOME NOME in totale assenza di efficace e valido titolo esecutivo; ne consegue la mancanza del diritto del presunto creditore a procedere ad espropriazione forzata’.
Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la società RAGIONE_SOCIALE liquidazione, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
La controricorrente ha presentato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Collegio di dover provvedere a norma dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., attesa l’improponibilità dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.
8.1. Tale esito, infatti, s’impone in applicazione del principio secondo cui, in tema di espropriazione presso terzi, ‘avverso l’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 cod. proc. civ. è esperibile unicamente l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l’hanno preceduto, atteso che, una volta concluso il procedimento esecutivo con l’assegnazione del credito pignorato, non è più possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nelle forme dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.’ (Cass. Sez. 3, ord. 6 giugno 2023, n. 15822, Rv. 667838-01).
E ciò perché ‘il diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere contestato solo fintanto che è minacciato o viene esercitato dal creditore e non già dopo che il processo esecutivo si sia definitivamente concluso, potendo, in tal caso, il debitore instaurare un ordinario processo di cognizione per accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito (e, se del caso, ottenere la restituzione delle somme già incassate) in ragione di circostanze modificative o estintive sopravvenute alla conclusione del processo esecutivo’ (Cass. Sez. 3, ord. 21 aprile 2022, n. 12690, Rv. 664812-01).
In forza di tali considerazioni, dunque, entrambi i giudici di merito avrebbero dovuto constatare che l’odierno ricorrente non era legittimato a valersi del mezzo costituito dall’opposizione all’esecuzione , donde il rilievo in questa sede, a norma dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ. – che la domanda non poteva essere proposta.
Né essa poteva convertirsi nella sola ammissibile opposizione formale ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. (dovendo qualificarsi come motivi di contestazione della regolarità formale dell’atto conclusivo del procedimento quelli che incolpevolmente non siano
stati fatti valere con la doverosa opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.), visto che nulla è addotto a contrastare la sua evidente tardività (risultando introdotta solo con atto del 13 gennaio 2020, a fronte della pronuncia dell’ordinanza di assegnazione in data 7 ottobre 2019) e, soprattutto, l’evidente carenza dell’invece indefettibile (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 11 ottobre 2018, n. 25170, Rv. 65116-01) fase sommaria.
8.2. Tale esito questo Collegio reputa imporsi a preferenza del rilievo secondo cui, in ambo i gradi di merito del presente giudizio, risulta essere stata pretermessa la terza pignorata, ASL Taranto, pur trattandosi di litisconsorte necessaria.
In adesione, infatti, alla più recente – ma ormai più che costante – giurisprudenza di questa Corte (in particolare si veda Cass. Sez. 3, sent. 18 maggio 2021, n. 13533, Rv. 661412-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 14 dicembre 2021, n. 39973, Rv. 663189-01; Cass. Sez. 3, ord. 3 novembre 2022, n. 32445, Rv. 666112-01), si ribadisce che ‘in tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato’. Sicché, essendo mancata la partecipazione al giudizio, sin dalle fasi di merito, di un soggetto, il terzo pignorato appunto, che avrebbe dovuto prendervi parte, la sentenza impugnata dovrebbe essere cassata , a norma dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ., con rimessione della causa al giudice del primo grado.
Nondimeno, la preferenza per la diversa soluzione prescelta e sopra illustrata deriva dalla constatazione che, nel presente caso, viene rilevata, ‘ora per allora’ , un’inidoneità originaria dello strumento utilizzato a radicare il giudizio di opposizione.
Si tratta, pertanto , di un’evenienza diversa da quella – in presenza della quale si è ritenuto di dover, comunque, procedere
a norma dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ. – oggetto di Cass. Sez. 3, sent. 1° agosto 2023, n. 23484, non massimata. Decisione, questa, con cui si è ritenuta non preclusa la pronuncia ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ. dalla circostanza della conclusione del giudizio di opposizione all’esecuzione ‘con una declaratoria di cessazione della materia del contendere’ (peraltro, contestata dall’allora ricorrente). Si è, infatti, in tale occasione sottolineato che ‘la necessità dell’integrazione del contrad dittorio «deve essere valutata non ‘ ex post ‘ in base all’esito della lite, ma ‘ ex ante ‘ in relazione alle domande proposte dalle parti», giacché «postula che la decisione richiesta abbia ad oggetto l’accertamento di una situazione giuridica che è unica per più soggetti, si ché sarebbe ‘ inutiliter data ‘ se non emessa nei confronti di tutti» (Cass. Sez. 2, sent. 24 settembre 1994, n. 7861, Rv. 48789601)’ (cfr. Cass. Sez. 3, sent. n. 23484 del 2023, cit.).
Nel caso che oggi occupa, tuttavia, proprio in relazione alla valutazione ‘ ex ante ‘ della domanda proposta da NOME COGNOME e della situazione non sopravvenuta, ma esistente in quel momento (la chiusura della procedura esecutiva per effetto dell’ordinanza di assegnazione) , si deve, vieppiù, confermare l’inidoneità dello strumento dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.
Infatti, in tema di litisconsorzio necessario, ove il difetto di integrità del contraddittorio venga rilevato in sede di legittimità, appare superfluo -benché ne sussistano i presupposti -provvedere ai sensi degli artt. 383, comma 3, e 354 c.p.c., rimettendo la causa al primo giudice, quando l’azione sia ab origine improponibile, giacché la stessa rimessione determinerebbe un allungamento dei tempi per la definizione del giudizio, in contrasto col principio di ragionevole durata del processo, ex art. 111, comma 2, Cost., senza nel contempo
attribuire alcun vantaggio alla parte pretermessa, ai fini della garanzia dell’effettività dei suoi diritti processuali, vista la certa non esperibilità dell’azione cui pure non ha partecipato; ne consegue che, in siffatta ipotesi, ben può disporsi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
Di qui, come detto, la necessità di cassare la sentenza a norma dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ. perché la domanda non poteva essere proposta nelle forme dell’opposizione all’esecuzione (in termini: Cass. Sez. 3, sent. 1° dicembre 2021, n. 37847, Rv. 663431-01).
8.3. Alla cassazione, senza rinvio, della sentenza impugnata (cui consegue pure quella, per la vista improponibilità originaria dell’opposizione, della sentenza di primo grado) segue, comunque, la necessità di provvedere sulle spese di lite, da liquidarsi a carico di NOME COGNOME e in favore della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione nei seguenti termini: quanto al primo grado di giudizio, € 1.700,00, più 15% per spese generali ed accessori di legge; quanto al giudizio di appello, € 2.000,00, più 15% per spese generali ed accessori di legge.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza , da valutarsi con riferimento all’esito complessivo della lite, e sono liquidate come da dispositivo.
A carico del ricorrente sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 65719801), ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte cassa senza rinvio la gravata sentenza, dichiarando improponibile l’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. proposta da NOME COGNOME condannandolo a rifondere, alla società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, le spese di lite, che liquida, quanto al primo grado di giudizio, in € 1.700,00, più 15% per spese generali ed accessori di legge, nonché, quanto al giudizio di appello, in € 2.000,00, più 15% per spese generali ed accessori di legge.
Condanna, altresì, NOME COGNOME a rifondere, alla società RAGIONE_SOCIALE liquidazione, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 3.1 00,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della