Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32315 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 3 Num. 32315 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 38500/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, in qualità di procuratore di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 879/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 24/05/2019;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott. NOME COGNOME; udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto procuratore generale dott. NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori delle parti comparsi in udienza.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza resa in data 24/5/2019, la Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’opposizione di terzo revocatoria proposta dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata in data 18/7/2017 con la quale la Corte d’appello di Torino ha accolto la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per l’esecuzione in forma specifica di un contratto di compravendita concluso dalla stessa NOME, quale promittente acquirente, con la RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE (debitrice della RAGIONE_SOCIALE), quale promittente venditrice, sul presupposto della riconducibilità della sentenza impugnata al dolo o alla collusione delle parti a proprio danno.
A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come l’RAGIONE_SOCIALE avesse proposto tardivamente la propria opposizione di terzo, avendola avanzata oltre il termine di
trenta giorni decorrenti, non già dal passaggio in giudicato della sentenza impugnata, bensì dalla data della concreta appresa conoscenza del dolo o della collusione delle parti a proprio danno.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione.
NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE resistono ciascuna con un proprio controricorso.
A seguito di istanza di parte, l’udienza fissata per la discussione è stata rinviata all’odierna udienza pubblica.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando il rigetto del ricorso.
Tutte le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per errata interpretazione degli artt. 404, co. 2, 404, co. 2, e 326, co. 1, c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente interpretato il secondo comma dell’art. 404 c.p.c. ritenendo che il requisito del passaggio in giudicato o dell’esecutività della sentenza frutto di dolo o collusione delle parti non sia previsto per la proposizione quale dies a quo per la proposizione dell’opposizione di terzo revocatoria, interpretando e applicando erroneamente il principio ubi lex voluit dixit , per concludere che il terzo, a conoscenza del dolo o della collusione prima del deposito della sentenza viziata, deve impugnarla anche se non è ancora definitiva o esecutiva.
Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2932, 2908 e 2209 c.c. e degli artt. 324, 325, co. 1, 326, co. 1, 327 e 404, co. 2, c.p.c. (in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente interpretato il principio della natura costitutiva della sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c., erroneamente affermando l’impugnabilità di tale sentenza per opposizione di terzo revocatoria anche prima del relativo passaggio in giudicato.
Con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 405, co. 2, 326, co. 1, e 100 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto l’insensatezza della previsione, da parte dell’art. 405, co. 2, co. 2, c.p.c. dell’indicazione del giorno della conoscenza del dolo o della collusione per la proposizione dell’opposizione di terzo revocatoria se tale conoscenza fosse irrilevante fino al passaggio in giudicato della sentenza viziata; e per avere altresì ritenuto irragionevole tale tesi per l’eventuale impossibilità del terzo di conoscere la definitività della sentenza nel caso la stessa fosse notificata tra le altre parti senza il coinvolgimento del terzo.
Con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 404, co. 2, 326, co. 1, e 100 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente interpretato il principio della ragionevole durata del processo al fine di sostenere l’immediata proponibilità dell’opposizione di terzo revocatoria a partire dal momento dell’acquisita conoscenza, da parte del terzo, del dolo o della collusione delle parti in proprio danno.
Con il quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 325 co. 1, 326, co. 1, e 404, co. 2, c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente interpretato le norme richiamate, affermando che la tesi secondo cui l’opposizione di terzo revocatoria debba essere proposta solo contro la sentenza definitiva o esecutiva, anche se il terzo è conoscenza del dolo già al momento della pubblicazione della sentenza, violerebbe il principio di ordine pubblico processuale per cui un atto giudiziario, effetto di uno strumentale ricorso alla giustizia e viziato da finalità di abuso del diritto e fraudolento, dovrebbe essere eliminato il prima possibile.
Le censure indicate -congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione -sono, nel loro complesso, fondate.
Osserva la Corte come, secondo l’orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità (che il Collegio richiama e fa proprio nella sua interezza, anche al fine di assicurarne continuità), in tema di opposizione di terzo revocatoria, il creditore può venire a conoscenza del dolo o della collusione anche in pendenza del giudizio tra le parti colluse, sicché, in tale ipotesi, è dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce quest’ultimo che decorre il termine di cui al combinato disposto degli artt. 326, comma 1, e 404, comma 2, c.p.c. per la proposizione dell’opposizione, sempreché il creditore non eserciti il diritto di intervenire volontariamente e tempestivamente ad opponendum nel medesimo giudizio, onde far valere le ragioni contrarie all’accoglimento della domanda, a tutela dei suoi interessi (Sez. 2, Ordinanza n. 18027 del 23/06/2023 Rv. 668353 – 01).
Nel caso di specie -incontestata la circostanza del mancato intervento ad opponendum , da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, nel giudizio
intercorso tra NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE per l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di compravendita concluso tra dette parti -varrà sottolineare il carattere decisivo, ai fini dell’odierno giudizio, della peculiare ipotesi costituita dall’oggetto della prospettata collusione tra le parti del giudizio ‘a monte’, nella specie identificato nella pronuncia di natura costitutiva ( ex art. 2932 c.c.) destinata a determinare gli effetti del mancato consenso contrattuale in precedenza reciprocamente promesso dalle parti; effetti tali per cui, prima del passaggio in giudicato della decisione destinata a provocarli e a stabilizzarli, non risulterebbe neppure possibile individuare un concreto interesse del terzo ad impugnare.
9. Una simile conclusione, peraltro, deve ritenersi coerente con la soluzione adottata dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte in relazione all’impugnazione con opposizione di terzo revocatoria del decreto ingiuntivo ex art. 656 c.p.c., là dove si afferma che l’opposizione di terzo revocatoria, configurandosi come impugnazione straordinaria (la quale presuppone il passaggio in giudicato di un provvedimento giudiziario), è proponibile avverso il decreto ingiuntivo quando lo stesso, come previsto dall’art. 656 cod. proc. civ., sia divenuto esecutivo, ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., per difetto di tempestiva opposizione o per mancata costituzione dell’opponente (Sez. 2, Sentenza n. 15350 del 25/06/2010, Rv. 613694 -01; conf. Sez. 1, Sentenza n. 10288 del 29/04/2010, Rv. 613034 – 01); e ciò, ancora una volta, in considerazione della circostanza per cui l’interesse alla proposizione dell’opposizione di terzo revocatoria appare emergere, nella sua concretezza, solo nel momento in cui il provvedimento monitorio acquisisce stabilità e concreta idoneità a ledere i diritti del creditore terzo opponente.
10. Sulla base di tali considerazioni, rilevata la fondatezza delle censure esaminate, dev’essere disposta, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione