Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1839 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1839 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15648/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME,
-ricorrente-
contro
COMUNE DI PALERMO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME NOME COGNOME,
-controricorrente-
nonché contro
A SSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DELLA REGIONE SICILIANA, rappresentata e difes a dall’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE,
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME,
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE,
-intimata- avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALE CORTE DI CASSAZIONE n. 15398/2025 depositata il 9.6.2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.1.2026 dal Consigliere NOME COGNOME, lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
FATTI DI CAUSA
1.Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione di terzo ex art. 404 comma primo c.p.c. avverso la sentenza n. 509/2015 RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, confermativa RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE. Tale sentenza, in accoglimento RAGIONE_SOCIALEe domande avanzate da RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi per brevità RAGIONE_SOCIALE), e nel contraddittorio con l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi per brevità l’RAGIONE_SOCIALE), e con RAGIONE_SOCIALE, aderente alla posizione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE,
aveva dichiarato la risoluzione del contratto di affitto di azienda concluso l’1.5.2010 tra detta RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, e condannato quest’ultimo a restituire l’azienda all’attrice e a paga re in suo favore l’indennità di occupazione senza titolo.
L’opponente esponeva di essere pregiudicato dalla pronuncia impugnata, in quanto proprietario RAGIONE_SOCIALE‘area su cui sorgeva il bene aziendale principale, ovverosia un chiosco adibito a bar-gelateria, ubicato su un’area del demanio stradale (terreno sito in RAGIONE_SOCIALE -Valdesi, INDIRIZZO, foglio di mappa 11, compreso tra i pilieri 16 e 17), e sosteneva che il contratto di affitto doveva ritenersi nullo per impossibilità giuridica RAGIONE_SOCIALE‘oggetto, perché avente a oggetto un’area demaniale pubblica.
Con la sentenza n. 421/2021 la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE affermava che la posizione proprietaria vantata dal RAGIONE_SOCIALE non fosse incompatibile con l’accertato diritto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla restituzione del bene, essendo tale diritto fondato sul contratto di affitto e non su una situazione proprietaria, e dichiarava anzitutto inammissibile l’opposizione. Dichiarava poi che l’opposizione proposta consisteva, in sostanza, in una domanda di rivendica e che, in relazione a tale domanda, altre sentenze RAGIONE_SOCIALE medesima Corte territoriale, passate in giudicato, avevano già accertato che l’area su cui insisteva l’azienda era di proprietà RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE opposta. La Corte adita affermava, quindi, che il RAGIONE_SOCIALE non aveva assolto all’onere di provare che l’area fosse di sua proprietà, ma si era limitato a produrre una serie di atti da cui risultava che, al contrario, l’area, già parte del demanio RAGIONE_SOCIALEo Stato, era stata da quest’ultimo trasferita in proprietà alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘, dante causa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. La Corte distrettuale riteneva, infine, irrilevante la circostanza che al catasto l’area fosse intestata all’opponente, attesa l’insufficienza RAGIONE_SOCIALEe risultanze catastali rispetto all’assolvimento del rigoroso onere di prova RAGIONE_SOCIALE proprietà, gravante sul RAGIONE_SOCIALE rivendicante.
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione e, nella resistenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre restavano intimati l’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, con l’ordinanza n. 15398/2025 la Suprema Corte accoglieva, per quanto di ragione, il gravame, con rinvio alla Corte distrettuale in diversa composizione.
In specie, affermava che la Corte d’Appello, ritenendo che il RAGIONE_SOCIALE vantasse una posizione non incompatibile con l’accertato diritto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla restituzione del bene, si era posta in contrasto con l’orientamento di legittimità che riteneva utilizzabile il rimedio RAGIONE_SOCIALE‘opposizione di terzo ex art. 404 comma 1° c.p.c. anche per contrastare l’efficacia riflessa del giudicato. Richiamava in particolare due risalenti pronunce di legittimità secondo le quali, se il locatore di cosa altrui agiva contro il conduttore per conseguire, attraverso lo sfratto, la restituzione del bene, al proprietario -in quanto titolare del diritto di possedere e godere il bene medesimo in via esclusiva- era consentito proporre opposizione di terzo e spiegare intervento ad excludendum ; affermava l’estensibilità di siffatto orientamento anche alla fattispecie analoga RAGIONE_SOCIALE‘affitto di azienda.
Inoltre, rilevava che la Corte territoriale non aveva dato conto di aver valutato documenti, di potenziale decisività ai fini RAGIONE_SOCIALE pronuncia, ovverosia il regolamento edilizio RAGIONE_SOCIALE Città di RAGIONE_SOCIALE del 1889 incidente sull’interpretazione RAGIONE_SOCIALE concessione del 1911 tra il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE e sui verbali di consegna del 1929 e 1930.
2.Avverso tale pronuncia la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391bis e 395, comma 1°, n. 4) c.p.c., affidato a due motivi.
Hanno resistito, con distinti atti, NOME COGNOME, l’RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, mentre RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
La Procura Generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Nell’imminenza RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie ex art. 380bis .1 c.p.c.
All’esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio del 20 -1-2026 la Corte ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, la ricorrente denunzia l’errore di fatto risultante dagli atti e documenti RAGIONE_SOCIALE causa, ex art. 395, comma 1°, n. 4) c.p.c., con riferimento all’accoglimento da parte RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata del primo motivo di ricorso, e la violazione di legge, per avere la Cassazione applicato un precedente di legittimità del tutto inconferente, che aveva quale presupposto un fatto, ovverosia il diritto di proprietà RAGIONE_SOCIALE‘area in controversia in capo all’Amministrazione comunale, non risultante dagli atti del giudizio.
2.Con il secondo motivo, la ricorrente deduce l’errore di fatto risultante dagli atti e documenti RAGIONE_SOCIALE causa, ex art. 395, comma 1°, n. 4) c.p.c., con riferimento all’accoglimento da parte RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata del terzo motivo di ricorso, e la violazione di legge, per essere la Corte entrata nel merito RAGIONE_SOCIALE proprietà RAGIONE_SOCIALE‘area in questione, affermando la potenziale decisività di documenti che non sarebbero stati esaminati dalla Corte palermitana.
3.Preliminarmente occorre dare atto che non può essere disposta in questa sede la richiesta estromissione dal giudizio del controricorrente RAGIONE_SOCIALE, il quale ha partecipato al giudizio conclusosi con la sentenza oggetto d’impugnazione senza esserne estromesso e quindi deve prendere parte anche al giudizio di revocazione.
4.I due motivi del ricorso per revocazione vanno esaminati congiuntamente, perché entrambi ipotizzano che l’ordinanza impugnata abbia dato per presupposta la proprietà in capo al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘area oggetto del contratto di affitto RAGIONE_SOCIALE‘1.5.2010, concluso dalla RAGIONE_SOCIALE con NOME COGNOME, per il quale è stata pronunciata sentenza di risoluzione con conseguente condanna di quest’ultimo al rilascio in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in contrasto con gli atti processuali, asseritamente dimostrativi RAGIONE_SOCIALE proprietà RAGIONE_SOCIALE ricorrente.
Specificamente, con il primo motivo si assume che la Cassazione abbia commesso il suddetto errore percettivo nell’accogliere il primo motivo di ricorso del RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 421/2021 RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, inerente al capo con il quale la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l’opposizione di terzo del suddetto ente pubblico per avere agito in veste di proprietario RAGIONE_SOCIALE‘area in questione, e quindi non titolare di un diritto autonomo e incompatibile rispetto a quanto risultante dalla sentenza opposta, che era stata conseguente all’esercizio di un’azione personale e non reale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME.
Con il secondo motivo, si assume che la Cassazione abbia commesso il medesimo errore percettivo nell’accogliere il terzo motivo di ricorso del RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza n. 421/2021 RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, inerente al capo con il quale essa, dopo averla dichiarata inammissibile, aveva anche rigettato nel merito l’opposizione di terzo del suddetto ente pubblico. La citata sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte distrettuale, per un verso, aveva ritenuto che la proprietà RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE risultasse già dalla sentenza n.1136/2013 RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE e dalle precedenti sentenze RAGIONE_SOCIALE medesima Corte n. 28/2005, n. 876/2009, n.2039/2009 e n. 2040/2009 e che il giudicato su di esse formatosi superasse il contrario dato catastale RAGIONE_SOCIALE‘intestazione RAGIONE_SOCIALE‘area in questione al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; per altro verso, aveva interpretato l’atto di concessione RAGIONE_SOCIALE‘ente
pubblico in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (dante causa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) del 23.1.1911 e i verbali di consegna del 17.9.1929 e del 9.11.1929, conseguenti all’esecuzione dei lavori stradali eseguiti da quella RAGIONE_SOCIALE, come non attributivi RAGIONE_SOCIALE proprietà RAGIONE_SOCIALE stessa area al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Entrambi i motivi sono inammissibili, perché censurano non un errore di fatto percettivo qualificabile come errore revocatorio, ma una valutazione giuridica non condivisa in ordine ai limiti di ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘opposizione di terzo, e in ordine alle indicazioni fornite dalla Cassazione su elementi decisivi che non sono stati considerati dalla Corte distrettuale nel ritenere provata e opponibile al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE la proprietà RAGIONE_SOCIALE‘area in questione in capo alla RAGIONE_SOCIALE; ciò, in termini che chiaramente esulano dal perimetro del giudizio di revocazione RAGIONE_SOCIALEe sentenze e RAGIONE_SOCIALEe ordinanze di questa Corte delineato dagli articoli 391 bis comma 1° e 395 n. 4) c.p.c.
L’errore revocatorio consiste, infatti, nella falsa percezione RAGIONE_SOCIALE realtà, obbiettivamente e immediatamente rilevabile dal raffronto tra la rappresentazione di un fatto univocamente emergente dagli atti e dai documenti e la supposizione del medesimo fatto posta a base RAGIONE_SOCIALE decisione del giudice; tale raffronto deve dar luogo a un contrasto in termini di esclusione reciproca e non di semplice diversità tra l’una e l’altra (Cass. sez. un. 16.11.2016 n. 23306).
L’art. 391 bis primo comma c.p.c. limita la revocazione RAGIONE_SOCIALEe sentenze e RAGIONE_SOCIALEe ordinanze RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte a quelle affette da errore di fatto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 395 n. 4) c.p.c. Tale ultima disposizione contiene la definizione di errore “di fatto”: questo ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a
pronunciare. Il contrasto rilevante è quindi quello tra la rappresentazione di un fatto (o di un complesso di fatti) univocamente emergente dagli atti e dai documenti e la supposizione del medesimo fatto (o complesso di fatti) posta a base RAGIONE_SOCIALE decisione del giudice (Cass. 3.7.2023 n.20364).
Inoltre, la revocazione RAGIONE_SOCIALEe sentenze e RAGIONE_SOCIALEe ordinanze RAGIONE_SOCIALE Cassazione comporta l’accertamento di un errore che deve riguardare gli atti interni del relativo giudizio, ossia quelli che la Corte può e deve esaminare direttamente con la propria indagine di fatto all’interno dei motivi di ricorso e deve incidere unicamente sul provvedimento adottato dalla Corte medesima (Cass. 3.7.2023 n. 20364; Cass. sez. un. 27.11.2019 n. 31032; Cass. 14.4.2010 n. 8907; Cass. 28.6.2005 n. 13915).
Tenendo conto del perimetro proprio del giudizio di revocazione, si osserva, relativamente al primo motivo di ricorso accolto dall’ordinanza impugnata, come l’ordinanza non abbia compiuto alcun accertamento di fatto in ordine all’effettiva esistenza in capo al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proprietà RAGIONE_SOCIALE‘area in questione; sul punto ha rimesso al giudice di rinvio la decisione, funzionale non a una rivendica, ma alla valutazione RAGIONE_SOCIALE fondatezza RAGIONE_SOCIALE‘eccezione, sollevata dall’ente pubblico con l’opposizione di terzo, di nullità del contratto di affitto concluso dalla RAGIONE_SOCIALE con NOME COGNOME l’1.5.2010, comprensivo anche di tale area, per impossibilità giuridica RAGIONE_SOCIALE‘oggetto dovuta alla demanialità RAGIONE_SOCIALE‘area.
L’ordinanza impugnata, in realtà, si è limitata a dichiarare errato il principio che, in tema di legittimazione attiva alla proposizione RAGIONE_SOCIALE‘opposizione di terzo, era stato affermato dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE n. 421/2021 per dichiarare in via preliminare inammissibile l’opposizione di terzo proposta dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; quindi, si è basata unicamente sulla situazione giuridica soggettiva -la proprietà RAGIONE_SOCIALE‘area in questione in quanto rientrante nel demanio stradaleper come prospettata dall’ente pubblico, senza compiere alcun
accertamento sull ‘ effettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE proprietà, estraneo al giudizio di legittimità, ma senza neppure presupporre tale effettiva esistenza.
Era stato infatti affermato dalla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE il principio che l’opposizione di terzo ex art. 404 comma 1° c.p.c. avverso una sentenza passata in giudicato conseguente all’esercizio di un’azione personale (nella specie l’azione di risoluzione di un contratto di affitto di azienda con conseguente condanna al rilascio del bene immobile ricompreso nell’azienda) e non reale, non potesse essere proposta dal soggetto affermatosi proprietario del bene immobile da rilasciare, perché asseritamente titolare di un diritto autonomo, ma non incompatibile con l’efficacia diretta del giudicato.
L’ordinanza impugnata ha ritenuto erroneo tale principio, in quanto la sentenza passata in giudicato di risoluzione del contratto di affitto e conseguente condanna RAGIONE_SOCIALE‘affittuario NOME COGNOME al rilascio RAGIONE_SOCIALE‘area in questione a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, pur essendo frutto di un giudicato su un’azione personale e non reale, veniva ad interferire, con la sua efficacia riflessa, in modo incompatibile, con la proprietà demaniale affermata dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, come tale asseritamente titolare del diritto di possedere e godere l’area. Da quella sentenza quindi, se eseguita, sarebbe derivato il rischio che l’area stessa fosse nuovamente affittata, o locata, o addirittura venduta a terzi dalla RAGIONE_SOCIALE, in pregiudizio RAGIONE_SOCIALE‘asserita proprietà comunale.
Per supportare la decisione l’ordinanza impugnata ha anche richiamato, a pagina 5, due risalenti sentenze di questa Corte, che hanno riconosciuto la legittimazione all’opposizione di terzo e all’intervento autonomo ad excludendum al proprietario del bene immobile in relazione a fattispecie in cui il locatore di cosa altrui aveva agito per ottenere, tramite lo sfratto, la restituzione del bene immobile da parte del conduttore (Cass. 22.9.1978 n. 4255; Cass. n. 3251/1957). L’ordinanza ha poi ritenuto estensibile il principio così espresso per la locazione di cosa altrui anche all’affitto di
azienda altrui, in quanto in base all’art. 1615 c.c. l’affitto di azienda altro non è che la locazione di un bene produttivo.
Però, il principio è stato affermato dall’ordinanza impugnata sempre e solo in relazione alla situazione giuridica soggettiva (proprietà demaniale stradale) prospettata dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ai fini RAGIONE_SOCIALE legittimazione attiva all’opposizione di terzo, che era stata negata dalla Corte distrettuale nella sentenza cassata nel dichiarare inammissibile l’opposizione di terzo RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico, e non per avere ritenuto già accertata l’allegata proprietà RAGIONE_SOCIALE‘area in questione in capo all’ente pubblico.
Non avendo quindi l’ordinanza impugnata presupposto l’accertamento RAGIONE_SOCIALE proprietà RAGIONE_SOCIALE‘area in questione in capo al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, risulta superfluo il raffronto in questa sede con la situazione proprietaria contraria, che secondo la ricorrente emergerebbe dagli atti giudiziali, e che dovrebbe dimostrare l’esistenza RAGIONE_SOCIALE‘errore di fatto percettivo.
Ulteriormente la ricorrente si duole, con il primo motivo, che l’ordinanza impugnata abbia fatto riferimento a due precedenti vetusti di questa Corte, peraltro dettati in fattispecie di locazione di immobili a uso abitativo e non di affitto di azienda.
Certamente è inammissibile il ricorso per revocazione per censurare le valutazioni giuridiche espresse dalla Suprema Corte, in quanto è inammissibile il ricorso al rimedio previsto dall’art. 391 bis c.p.c. nell’ipotesi in cui il dedotto errore riguardi norme giuridiche, atteso che la falsa percezione di queste, anche se indotta da errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, integra gli estremi RAGIONE_SOCIALE‘ error iuris , sia nel caso di obliterazione RAGIONE_SOCIALEe norme medesime (riconducibile all’ipotesi RAGIONE_SOCIALE falsa applicazione), sia nel caso di distorsione RAGIONE_SOCIALE loro effettiva portata (riconducibile all’ipotesi RAGIONE_SOCIALE violazione) (Cass. ord. 1.12.2025 n. 31288; Cass. ord. 21.2.2020 n.4584; Cass. 29.12.2011 n. 29922).
Peraltro, le due sentenze di questa Corte richiamate nell’ordinanza impugnata, ancorché risalenti, non per questo possono essere sminuite nella loro portata, specie quando i principi in esse espressi non siano superati da quadri normativi sopravvenuti incompatibili, o da contraria giurisprudenza di legittimità più recente (si veda sul punto, ugualmente in tema di sfratto e opposizione di terzo del soggetto che si affermi proprietario del bene da rilasciare, Cass. n. 11961 del 3.5.2024, con ampi richiami alla sentenza n. 1238 del 23.1.2015 RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite, che ha spiegato come l’opposizione di terzo ex art. 404 comma 1° c.p.c. debba essere consentita per contrastare anche l’efficacia riflessa RAGIONE_SOCIALE sentenza pronunciata in giudizi introdotti con azioni personali, e non solo per contrastare l’efficacia diretta di una sentenza passata in giudicato).
Relativamente al terzo motivo di ricorso accolto dall’ordinanza impugnata, invece, quest’ultima non ha affatto dato per già accertata la proprietà del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sull’area in questione, sulla cui inesistenza si era soffermata la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte distrettuale cassata nella seconda parte RAGIONE_SOCIALE motivazione, pervenendo a un rigetto anche nel merito RAGIONE_SOCIALE‘opposizione di terzo.
L’ordinanza impugnata si è limitata, alle pagine 5 e 6, a riconoscere la violazione del principio del giudicato RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 c.c. da parte RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte distrettuale, cassata per avere attribuito efficacia di giudicato alle sentenze n. 1136/2013, n.28/2005, n. 876/2009, n.2039/2009 e n. 2040/2009 RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che ai giudizi sfociati in quelle sentenze non aveva partecipato, e a riconoscere la parziale fondatezza del terzo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico, nella parte in cui era stato formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 comma primo n. 5) c.p.c.
L’ordinanza impugnata ha rimesso al giudice di rinvio la pronuncia sull’esistenza, o meno, RAGIONE_SOCIALE proprietà demaniale stradale del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sull’area in questione, da effettuarsi escludendo pregressi vincoli
di giudicato non opponibili, e interpretando la concessione del 23.1.1911 (del RAGIONE_SOCIALE a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dante causa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) tenendo conto anche del regolamento edilizio comunale di RAGIONE_SOCIALE del 1889 – ritualmente prodotto dall’ente pubblico e richiamato nella suddetta concessione – e in particolare RAGIONE_SOCIALE‘art. 109 del regolamento, espressamente indicato come solo potenzialmente decisivo per stabilire il valore dei verbali di consegna del 1929 e 1930, che la sentenza cassata aveva considerato neutri senza però valutare la portata RAGIONE_SOCIALE suddetta disposizione regolamentare; il tutto, in termini non solo estranei al perimetro del giudizio di revocazione, ma neppure scalfiti dalle critiche RAGIONE_SOCIALE ricorrente.
Per il resto, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata, accogliendo il secondo motivo di ricorso, avrebbe trasformato un giudizio di opposizione di terzo in un giudizio di rivendica ex art. 948 c.c. e, allo scopo, insiste sull’indicazione, nell’oggetto di tale ordinanza, e poi del presente procedimento di revocazione, del termine ‘ proprietà ‘.
Va premesso che l’indicazione nell’oggetto del presente giudizio del termine ‘ proprietà ‘ è scaturita in via automatica dall’eguale indicazione di oggetto esistente nell’ordinanza impugnata. E’ altresì evidente che la qualificazione, eventualmente erronea, RAGIONE_SOCIALE‘oggetto nell’ordinanza impugnata, non rileva in alcun modo né al fine RAGIONE_SOCIALE qualificazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata né al fine di ritenere che il Collegio, nel pronunciare l’ordinanza medesima, sia incorso in un qualche errore revocatorio.
Era stata la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello che aveva qualificato l’azione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE come azione di rivendica ex art. 948 c.c. (vedi pagina 2 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata), mentre l’ordinanza impugnata a pagina 5, attraverso il richiamo ai precedenti RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte citati, ha ritenuto che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nel proporre l’opposizione di terzo, avesse semplicemente chiesto di accertare il suo diritto di proprietà
sull’area in questione nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME; ciò evidentemente in quanto l’ente pubblico intendeva far valere la nullità del contratto di affitto di azienda concluso dalla RAGIONE_SOCIALE con NOME COGNOME il 15.1.2010 per impossibilità giuridica RAGIONE_SOCIALE‘oggetto, e scongiurare così il pregiudizio che al suo preteso diritto di proprietà sarebbe derivato dall’esecuzione RAGIONE_SOCIALE condanna di COGNOME al rilascio RAGIONE_SOCIALE‘area in questione a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ossia il pregiudizio derivante dall’efficacia riflessa RAGIONE_SOCIALE sentenza opposta.
Valgono, comunque, anche per questo aspetto RAGIONE_SOCIALE seconda censura, così come per tutte le ulteriori argomentazioni RAGIONE_SOCIALE ricorrente, le considerazioni già svolte sull’inammissibilità del rimedio RAGIONE_SOCIALE revocazione per censurare valutazioni giuridiche non condivise RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
5.In conclusione il ricorso è dichiarato inammissibile.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico RAGIONE_SOCIALE ricorrente e in favore dei controricorrenti, tenendo conto RAGIONE_SOCIALE diversa attività svolta.
In considerazione RAGIONE_SOCIALE‘esito del giudizio, si atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME in € 200,00 per spese ed € 7.600,00 per compensi, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori ex lege , ciascuno, e in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in € 200,00 per spese ed €5.900,00 per compensi, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori ex lege .
Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 comma 1-quater per imporre un ulteriore contributo unificato a carico RAGIONE_SOCIALE ricorrente, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20.1.2026
La Presidente
NOME COGNOME