Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1757 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1757 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: STANO NOME
Data pubblicazione: 26/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3206/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME -ricorrenteCOGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME -ricorrente- contro
COGNOME NOME in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME -controricorrenti-
nonché contro
NOME, NOME NOME, NOME NOME, NOME NOME, NOME in COGNOME NOME
-intimati- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 495/2019 depositata il 07/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME e NOME COGNOME hanno proposto distinti ricorsi avverso la sentenza n. 495/2019 della Corte d’appello di Cagliari.
Resistono con controricorso NOME, NOME e NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME in COGNOME. È stata fissata decisione in camera di consiglio a norma degli artt. 380-bis.1 e 375, comma 2, c.p.c.; NOME COGNOME ha depositato memoria.
Dalla sentenza impugnata risulta che con atto di citazione notificato il 9, il 10, l’11 e il 16 novembre 2015 NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto opposizione di terzo davanti alla Corte d’appello di Cagliari avverso le sentenze del medesimo giudice d’appello, passate in giudicato, n. 497/2012 (che, tra l’altro, ha dichiarato che NOME, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, quest’ultimo anche quale successore di NOME COGNOME, e NOME NOME COGNOME sono gli eredi legittimi di NOME COGNOME) e n. 111/2006 (che, in accoglimento dell’appello incidentale proposto da NOME, NOME e NOME, ha disposto procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria dell’asse relitto da NOME COGNOME secondo la disciplina della successione legittima), assumendo che le stesse pregiudicano i loro diritti nella successione di NOME COGNOME, nata il DATA_NASCITA e deceduta il 2.1.1985. Gli opponenti difatti hanno affermato di essere -contrariamente a quanto ritenuto nelle sentenze opposte -i parenti prossimi della defunta NOME COGNOME, chiamati a succedere alla stessa ab intestato , in quanto succeduti ab intestato anche a NOME COGNOME, NOME COGNOME,
NOME COGNOME e NOME COGNOME (cugini in linea paterna di NOME COGNOME, cui erano succeduti a loro volta ab intestato ), per averne accettato tacitamente l’eredità in cui era ricompreso il diritto di accettare l’eredità relitta da NOME COGNOME, trasmesso ai predetti nipoti ai sensi dell’art. 479 c.c.
Dalla medesima sentenza impugnata risulta, inoltre, che: l’insorgenza del diritto degli opponenti di essere riconosciuti successibili ex lege ed eredi legittimi di NOME COGNOME discende dalla statuizione di non autenticità del testamento olografo pubblicato il 26 febbraio 1985, con il quale era nominata erede universale NOME COGNOME in COGNOME (sentenza del Tribunale di Oristano n. 498/2002, confermata sul punto dalla sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 111/2006, opposta nel presente giudizio); -gli opponenti devono essere qualificati come litisconsorti necessari pretermessi nel giudizio in cui è stata accertata la non autenticità del testamento ed è stata dichiarata aperta la successione di NOME COGNOME nei confronti dei chiamati ex lege , in quanto ‘ la mancata partecipazione ai precedenti giudizi ha precluso agli stessi opponenti, e di ciò essi si sono espressamente doluti, di poter essere riconosciuti eredi legittimi … in via esclusiva, o concorrente di NOME COGNOME, risultando anche, da quanto precede, il pregiudizio arrecato dal giudicato inter alios richiesto per la proponibilità del rimedio di cui all’art. 404 c.p.c.; – tale pregiudizio è stato esplicitato dagli opponenti deducendo ‘ la fonte (l’essere loro parenti entro il sesto grado di NOME COGNOME) e la natura (non essere stati riconosciuti suoi eredi legittimi) ‘ del danno, non occorrendo invece che essi formulassero sul punto espresse richieste tra le conclusioni nel merito della causa; tanto discende dall’applicazione dell’art. 354 c.p.c., richiamato dall’art. 406 c.p.c., comportando la necessaria rimessione della causa al primo giudice soli effetti rescindenti della proposta opposizione di terzo, con apertura della successiva fase rescissoria -e del conseguente riesame nel contraddittorio di tutti i
litisconsorti necessari -dinanzi al giudice di primo grado; – con il rimedio di cui all’art. 404 c.p.c. il litisconsorte pretermesso fa valere proprio la lesione di un diritto processuale (Cass. n. 22694/2015: ‘ … questa Corte ha già affermato che, in tema di opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ., il pregiudizio del litisconsorte necessario pretermesso non scaturisce esclusivamente dall’obiettiva ingiustizia della decisione di merito e dall’incompatibilità del diritto vantato con quello deciso inter alios, ma è costituito anzitutto dalla mancata partecipazione ad un giudizio che non avrebbe potuto svolgersi senza il suo intervento conclusosi con una sentenza che, per la natura del rapporto che ne ha formato oggetto, pregiudica la sua posizione di diritto sostanziale. Conseguentemente, l’opposizione è ammissibile anche se il litisconsorte necessario pretermesso non formuli richieste sul merito della controversia (Sez. 3, Sentenza n. 4896 del 16/07/1983, Rv. 429784; in senso analogo, Sez. 2, Sentenza n. 1794 del 18/02/1995, Rv. 490526). ‘).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve essere esaminato, per ragioni di priorità logica, il primo motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME, che denuncia violazione o falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ( recte , art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.), dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., anche in combinato disposto con gli artt. 345 c.p.c. e 404 c.p.c.: secondo il ricorrente la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione, in quanto fondata acriticamente sulla tesi prospettata da parte opponente ed in quanto contenente la mera declaratoria di nullità delle sentenze opposte, così eludendo ogni indicazione della concreta lesione derivata dalla mancata partecipazione al giudizio e della domanda di merito necessaria a provocare una pronuncia nella fase rescissoria.
Il ricorrente si duole dell’omesso riferimento, nella pronuncia, sia ai danni derivati dalla mancata partecipazione al giudizio sia alle domande di
merito da proporsi nella fase rescissoria, costituenti entrambi presupposti di ammissibilità dell’opposizione del terzo pretermesso. Il motivo è infondato.
La Corte d’appello ha esposto le ragioni della decisione da pag. 12, secondo capoverso, a pag. 23, primo capoverso compreso, esponendo che: – gli opponenti hanno provato la qualità di parenti della de cuius entro il sesto grado, e quindi la loro qualità di successibili ex lege ; -l’accertamento in concreto del grado di parentela dei medesimi è rimesso al giudice di primo grado, in quanto giudice della fase rescissoria; – agli effetti dell’art. 404, comma 1, c.p.c., gli opponenti devono essere considerati litisconsorti necessari pretermessi, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 1238/2015, in quanto la loro individuazione come successibili ex lege consegue all’accertamento negativo della qualità di erede testamentaria di NOME COGNOME in COGNOME per effetto della declaratoria di non autenticità del testamento olografo con cui la stessa era stata nominata erede universale; – il giudizio avente a oggetto l’impugnazione del testamento di NOME COGNOME, presupposto per l’apertura della successione legittima della medesima, avrebbe dovuto tenersi quindi anche nei confronti degli opponenti quali successibili ex lege (la Corte d’appello cita sul punto la pronuncia di Cass., n. 8575/2019); – la veste di litisconsorti pretermessi è quella riconosciuta agli opponenti anche da NOME COGNOME, per cui l’interpretazione accolta risulta rispettosa anche del diritto di difesa degli opposti; – la mancata partecipazione ai precedenti giudizi ha precluso agli opponenti il riconoscimento della qualità di eredi legittimi, risultando così individuato il danno arrecato dal giudicato inter alios richiesto dall’art. 404 c.p.c.: sicché deve disattendersi l’eccezione di improponibilità sollevata da NOME COGNOME al capo 3) della comparsa di costituzione, fondata sul presupposto della mancata indicazione di una concreta lesione dei diritti conseguente al passaggio in giudicato delle sentenze opposte; – la pretermissione ha
quindi inciso in concreto sulla posizione successoria degli opponenti, che hanno dedotto puntualmente ‘ la fonte (l’essere loro parenti entro il sesto grado di NOME COGNOME) e la natura (non essere stati riconosciuti suoi eredi legittimi) del danno ingiusto che li legittima all’opposizione ‘ (pag. 19, righi 5-7); -l’opposizione di terzo del litisconsorte necessario pretermesso avverso una sentenza di appello è ammissibile anche qualora non siano state formulate richieste di merito, in quanto l’art. 354 c.p.c. (sulla rimessione della causa al primo giudice) richiamato dall’art. 406 c.p.c. comporta che tale giudizio di opposizione abbia solo carattere rescindente, mentre la fase rescissoria, implicante il riesame nel merito, è demandata al giudice di primo grado. Ciò è stato stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 1238/2015, che ha rivisitato il precedente orientamento della S.C. (sentenze nn. 7477/2013, 5656/2012), affermando che se l’opposizione è accolta nei confronti di un soggetto ‘ rispetto al quale, ove fosse riconosciuta la sua pretermissione dal giudice d’appello d’ufficio, la rimessione al primo giudice per la rinnovazione del giudizio non dipenderebbe in alcun modo dall’eventuale convincimento del giudice dell’appello… che una nuova decisione a contraddittorio integro da parte del giudice di primo grado non potrebbe che aver luogo se non con la reiterazione dello stesso regolamento dato dalla sentenza riformata salva la sua estensione a tutte le parti ‘ – ove la nullità per difetto di integrità del contraddittorio sia fatta rilevare dal pretermesso ‘ la conseguenza non potrà che essere la stessa ‘; -in tale ipotesi, difatti, il pretermesso ‘ fa valere non un diritto sostanziale contrastante con il giudicato inter alios ma la lesione di un diritto processuale ‘, sicché è sufficiente che il medesimo constati solamente la violazione delle norme sull’integrità del contraddittorio.
Come evidente, la decisione di ammissibilità dell’opposizione di terzo è ampiamente motivata.
Si deve rammentare che nel sistema attuale (e cioè dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) il vizio di omessa motivazione ‘ presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ‘ (Cass., Sez. 5, n. del 23/10/2024, Rv. 672731 – 01). Sicché la riformulazione del motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. va interpretata come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione (come affermato dalle note pronunce Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014), la cui anomalia si esaurisce nella ‘ mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico ‘, nella ‘ motivazione apparente ‘, nel ‘ contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ‘ e nella ‘ motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile ‘ (Cass. S.U. n. 22232 del 2016; Cass. S.U. n. 16599 del 2016); resta esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass., Sez. 1, n. 7090 del 3/3/2022, Rv. 664120 – 01). In particolare, si ha omessa o apparente motivazione quando il giudice del merito ‘ ometta… di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105 del 2017) ‘ (Cass., Sez. L, n. 12096 del 17/5/2018, Rv. 648978 – 01).
Sempre per ragioni di ordine logico, si deve ora esaminare l’unico motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME, che denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 404 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. Vi si censura l’affermazione, contenuta nella sentenza d’appello, secondo cui l’opposizione di terzo fondata sulla preterizione del litisconsorte necessario è ammissibile nonostante
manchi una domanda giudiziale di merito, da cui si evinca l’interesse alla declaratoria di nullità del provvedimento impugnato e l’oggetto del successivo giudizio rescissorio ( petitum sostanziale).
Il motivo è infondato.
La doglianza evoca il principio, spesso affermato da questa Corte, secondo cui la parte non può limitarsi ad invocare la mera violazione di norme processuali, ma deve dedurre che da tale violazione discende un pregiudizio concreto al proprio diritto di difesa, o altro pregiudizio effettivo. Sennonché nelle stesse pronunce invocate dal ricorrente a sostegno di tale assunto (Cass., Sez. 3, n. del 29/01/2010, Rv. 611236 -01, la più recente) si afferma che il principio trova applicazione nei soli casi in cui il vizio denunciato non rientri in uno dei casi di rimessione al giudice di primo grado previsti dai citati artt. 353 e 354 c.p.c. D’altro canto, è rimasto isolato l’orientamento espresso dalla pronuncia di Cass. n. 5656 del 2012, che afferma in maniera incondizionata il principio secondo cui va dichiarata inammissibile l’opposizione di terzo volta a rimuovere la decisione per un vizio processuale (violazione del litisconsorzio necessario), priva della contestuale deduzione di una situazione incompatibile in concreto con quella accertata nella sentenza denunciata e di richiesta di riesame della questione di merito.
Secondo il più recente orientamento di legittimità, da cui questo Collegio non ritiene di discostarsi, invece, ‘ il litisconsorte necessario, pretermesso fin dal primo grado, può proporre opposizione di terzo avverso la sentenza di appello al fine di dedurre esclusivamente la violazione dell’integrità del contraddittorio, in quanto il pregiudizio concretamente patito dal terzo è costituito proprio dalla mancata partecipazione ad un giudizio che non poteva svolgersi senza la sua partecipazione e la lesione di tale diritto processuale “essenziale” determina una nullità insanabile ‘ (Cass., Sez. 3, n. 20880 del 23/7/2025). Il principio dell’interesse essenziale al
contraddittorio processuale è alla base dell’affermazione contenuta nella pronuncia di Cass., S.U., n. 36596 del 25/11/2021, così massimata: ‘ La parte che proponga l’impugnazione della sentenza d’appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall’avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo ‘.
Come si legge in Cass., n. 20880/2025, già citata, ‘ Risulta infatti operante, nei casi di cui ai citati precedenti arresti e nel caso di specie, lo specifico principio per cui, sebbene con l’invocazione del vizio di nullità della sentenza per error in procedendo non può essere tutelato l’astratto e generale interesse alla regolarità giudiziaria, vi sono ipotesi in cui vengono ad essere violati dei ‘diritti processuali essenziali’, e tale violazione costituisce un pregiudizio, effettivo, in sé ed in quanto tale, senza che occorra individuare un pregiudizio ulteriore da porre alla base della invocata nullità. In questa categoria di diritti va, primariamente ed indubitabilmente, annoverato il principio dell’integrità del contraddittorio, per cui ne deriva che ogni violazione delle regole che lo concretizzano determina – di per sé – un pregiudizio ‘.
Sicché ‘ è ammissibile la proposizione dell’opposizione di terzo avverso una sentenza di appello da parte dei litisconsorti necessari pretermessi fin dal primo grado, anche ove questi abbiano dedotto esclusivamente la violazione dell’integrità del contraddittorio; il giudizio su tale impugnazione si esaurisce, infatti, nella sola fase rescindente trovando applicazione, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 406 c.p.c., l’art. 354 c.p.c., che per la violazione del contraddittorio preclude al giudice di secondo grado di decidere la controversia nel merito, prevedendo la rimessione delle parti davanti al primo giudice ‘ (Cass., Sez. 2, n. 1441 del 18/1/2022).
L’opposizione di terzo avverso la pronuncia d’appello proposta dal litisconsorte pretermesso, difatti, si fonda sull’interesse dell’istante a vedere reintegrato il proprio diritto essenziale alla partecipazione al processo (e quindi alla possibilità di influire sugli esiti dello stesso), mentre prescinde dalla proposizione di domande nel merito, che -in applicazione dell’art. 354 c.p.c., richiamato dall’art. 406 c.p.c. sono integralmente demandate alla fase rescissoria che si terrà dinanzi al giudice di primo grado.
Plausibilmente, quindi, la Corte d’appello ha individuato contenuto ed effetti del giudizio di opposizione sulla base del carattere meramente rescindente del giudizio.
Con il secondo motivo, NOME COGNOME denuncia violazione o falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 480 c.p.c. e 404 c.p.c.: accogliendo l’opposizione, la Corte d’appello non avrebbe considerato che alla data della notificazione dell’atto di citazione in opposizione il termine decennale di prescrizione dell’accettazione dell’eredità era decorso. Poiché afferma il ricorrente -indipendentemente dalla vocazione legittima o testamentaria il termine per l’accettazione è unico e decorre dall’apertura della successione, e poiché al periodo di cinque anni,
un mese e sei giorni decorso tra l’apertura della successione (2.1.1985) e l’impugnazione del testamento (8.2.1990, data di sospensione della decorrenza della prescrizione ai sensi dell’art. 480, comma 2, c.c.) deve aggiungersi l’ulteriore periodo di cinque anni, sette mesi e venticinque giorni intercorrente tra il passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la non autenticità del testamento (11.3.2010) e la notificazione dell’atto di citazione in opposizione di terzo (6.11.2015), deve concludersi che alla data dell’instaurazione dell’opposizione di terzo (da intendersi come atto di accettazione tacita dell’eredità di NOME COGNOME) il termine per l’accettazione fosse ampiamente decorso.
Con il terzo motivo, NOME COGNOME censura l’omesso esame di fatti decisivi (l’intervenuta prescrizione del diritto di accettare l’eredità e la qualità di parenti di quinto grado degli opponenti), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., evidenziando che la ricostruzione del grado di parentela operata dagli opponenti non è suffragata da prove, che essi sono -così come gli opposti -parenti di quinto grado di NOME COGNOME, ed in ogni caso che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che tali accertamenti e le relative pronunce siano demandati al giudice della fase rescissoria.
Al di là della circostanza per cui, in realtà, non è dato rinvenire nella pronuncia alcuna statuizione di rigetto dell’eccezione di prescrizione del diritto di accettare degli opponenti, sicché la questione non risulta regolata e vi sarebbe sul punto, al più, omessa pronuncia (non essendosi la Corte d’appello espressa sul merito delle questioni, come tra poco si dirà), tali motivi sono connessi, in quanto entrambi attinenti a fatti ostativi all’individuazione degli opponenti come successibili ex lege o eredi legittimi.
I motivi sono inammissibili, in quanto non colgono la portata effettiva della decisione con riferimento all’estensione del sindacato riconosciuto al giudice dell’opposizione di terzo.
Come condivisibilmente affermato nella sentenza impugnata, contenuto ed effetti della statuizione sono circoscritti ai soli aspetti della pronuncia dai quali consegue la lesione lamentata, per via dell’applicazione dell’art. 354 c.p.c., richiamato dall’art. 406 c.p.c., al caso del litisconsorte pretermesso. La delibazione dei fatti indicati nei due motivi esula invece dall’oggetto della pronuncia sull’opposizione di terzo, attenendo a quello consistente nel merito delle questioni della qualità di chiamati ed eredi degli opponenti e de ll’estensione dei loro diritti sul patrimonio relitto proprio del successivo giudizio rescissorio.
In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la specificazione che non vi sono ragioni per far luogo a maggiorazioni per ogni parte aggiuntiva rispetto alla prima, non avendo comportato in concreto, la pluralità delle parti rappresentate, una maggiore complessità del lavoro svolto e la necessità di gestire distintamente le diverse posizioni processuali.
Poiché i ricorsi sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di cassazione rigetta i ricorsi.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno di essi in E. 6.800,00 per compensi, oltre
accessori di legge ed E. 200,00 per esborsi, in favore dei controricorrenti cumulativamente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 27 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME