Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30596 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30596 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 28535-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO , nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ;
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME;
– intimati –
avverso la sentenza n. 856/2022 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15/04/2022;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 5.4.2019 COGNOME NOME evocava in giudizio COGNOME NOME innanzi il Tribunale di Modena, spiegando opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. avverso la sentenza n. 135/2018, con il quale il medesimo Tribunale aveva accertato l’intervenuto acquisto per usucapione, in favore del COGNOME, di un appartamento sito in Modena.
Nella resistenza del convenuto il Tribunale, con sentenza n. 677/2020, accoglieva l’opposizione, dichiarando l’inefficacia della sentenza n. 135/2018 nei confronti della COGNOME ed accertando che quest’ultima era l’unica proprietaria del bene controverso.
Con la sentenza impugnata, n. 856/2022, la Corte di Appello di Bologna rigettava il gravame proposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di prime cure, confermandola.
Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado COGNOME NOME, affidandosi a sei motivi.
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Con istanza del 20.4.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale ambo le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso si articola nei seguenti motivi:
violazione e falsa applicazione de ll’art. 112 c.p.c. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con cui si lamentava l’assenza in atti della voltura catastale che, secondo la COGNOME, avrebbe determinato l’erronea intestazione dei beni in capo alla COGNOME ed al COGNOME;
violazione e falsa applicazione degli artt. 2650, 2657, 2839 c.c. e 102 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di considerare che l’iscrizione ipotecaria a carico dei beni intestati a COGNOME e COGNOME dimostrava anche la proprietà di questi ultimi su detti cespiti;
violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 102 e 404 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente accolto l’opposizione di terzo proposta dalla COGNOME, senza rilevare che la stessa non aveva dimostrato di essere proprietaria dei beni oggetto di causa;
violazione e falsa applicazione dell’art. 948 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe ritenuto non necessaria la prova rigorosa della proprietà prescritta dalla disposizione di cui anzidetto;
violazione e falsa applicazione dell’art. 2658 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe ritenuto provata la proprietà, in capo alla
COGNOME, di una particella non compresa nel titolo e nella correlata nota di trascrizione depositati in atti di causa;
violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare alcuni fatti emergenti dalle risultanze istruttorie, valutando erroneamente queste ultime.
La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis è del seguente tenore:
‘INAMMISSIBILITA’, o comunque MANIFESTA INFONDATEZZA, del ricorso avverso pronuncia di accoglimento di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c contro sentenza dichiarativa di usucapione (doppia conforme).
Primo motivo : inammissibile e/o manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito non ha omesso di pronunciarsi sulla questione relativa all’erroneità della voltura catastale, ma ha piuttosto rilevato che le visure catastali in atti, secondo le quali il bene oggetto di causa risultava intestato ai convenuti nel giudizio di usucapione, non avevano alcuna rilevanza probatoria, essendo state contestate (cfr. pagina 9 della sentenza impugnata).
Secondo motivo : inammissibile e/o manifestamente infondato, in quanto non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale ha rilevato, dall’esame delle visure ipotecarie prodotte, che non risultava alcuna trascrizione a favore dei convenuti nel giudizio di usucapione, attestante l’acquisto da parte loro dell’unità immobiliare distinta al sub. 9, essendo a tal fine irrilevante l’iscrizione di un’ipoteca legale, siccome inidonea a dare prova dell’avvenuta trascrizione di un titolo di proprietà (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).
Terzo, quarto e quinto motivo : inammissibili e/o manifestamente infondati, in quanto non colgono la ratio della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto provato che la COGNOME fosse la proprietaria della soffitta distinta al sub. 9, sulla base dell’esame dei titoli di proprietà, rispettivamente, della medesima opponente e dei convenuti in usucapione, messi a confronto con la planimetria catastale del fabbricato, quest’ultima non contestata dal ricorrente; confronto da cui era emerso che il titolo ‘COGNOME‘, risalente al 1981, comprendeva un appartamento al secondo piano e un locale pertinenziale al quarto piano, entrambi distinti nella planimetria al sub. 9, laddove il titolo ‘COGNOME–COGNOME‘ si riferiva ad un’unità immobiliare sita ai piani quarto e quinto, distinta al sub 12. Tale descrizione è stata peraltro ritenuta dal giudice di merito coerente con il contenuto della domanda di usucapione del COGNOME, odierno ricorrente, che era stata appunto riferita alle sole soffitte poste ai piani quarto e quinto (cfr. pag. 10 della sentenza).
La Corte d’Appello ha inoltre rilevato (cfr. pag. 9 della sentenza) che l’azione della COGNOME non poteva essere qualificata come rivendicazione, sia perché l’attrice aveva affermato di trovarsi da sempre nella disponibilità del bene in contestazione (ed il giudice di merito ha ritenuto provata tale circostanza sulla base di una concessione edilizia del 1985, a firma della controricorrente, facente espresso riferimento al sub. 9), sia perché l’opponente aveva dedotto la propria titolarità dell’immobile a conforto della sussistenza dell’interesse e della legittimazione ad agire ex art. 404 c.p.c., quale litisconsorte pretermessa nel giudizio di usucapione, alla quale non avrebbe potuto essere opposto l’accertamento del possesso ultraventennale delle soffitte in quella sede effettuato.
Il ricorrente sostiene che la COGNOME non avrebbe provato il proprio diritto di proprietà con il rigore della probatio diabolica, e che dall’esame della documentazione in atti (peraltro genericamente richiamata, con conseguente deficit di specificità delle censure in esame), il giudice di merito avrebbe dovuto trarre il convincimento circa la titolarità del bene in capo ai convenuti nel giudizio di usucapione.
Tali deduzioni, oltre a non confrontarsi specificamente con le diverse ed articolate argomentazioni della sentenza impugnata, si risolvono in censure di merito relative all’accertamento del fatto e alla valutazione delle prove; profili del giudizio, questi ultimi, che non sono sindacabili in sede di legittimità (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 898 del 14/12/1999, Rv. 532151), risultando peraltro la motivazione della sentenza impugnata non apparente né affetta da irriducibile contrasto logico (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Va infine ribadito che spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, nonché scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee alla dimostrazione dei fatti (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 5802 dell’11/06/1998, Rv. 516348).
Sesto motivo : inammissibile e/o manifestamente infondato, sia perché ricorre ipotesi di c.d. ‘doppia conforme’ ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c., sia perché, al pari dei precedenti motivi, si risolve in una censura di merito relativa all’accertamento del fatto e alla valutazione delle prove’ .
Il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380bis c.p.c., rilevando altresì che i motivi di ricorso non colgono la ratio decidendi della impugnata sentenza e si risolvono in censure di carattere meritale.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c.- il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda