Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19325 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19325 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21716/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, domiciliati per legge in ROMA, alla piazza INDIRIZZO, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA alla INDIRIZZO, presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), che lo rappresenta e difende per legge, con domicilio digitale come in atti -controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA al INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti – controricorrente avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di TORINO n. 248/2021 depositata il 27/08/2021;
udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE pignorò presso RAGIONE_SOCIALE dei depositi a risparmio, dei buoni fruttiferi e dei buoni dematerializzati, collegati a un libretto postale, cointestati a NOME COGNOME madre di NOME COGNOME e a NOME COGNOME. Dalla dichiarazione del terzo pignorato, RAGIONE_SOCIALE, resa in data 25/07/2016, NOME COGNOME risultava contitolare dei seguenti rapporti postali:
deposito risparmio n. 19917296 con saldo di euro 0,77 (con altri 2 cointestatari);
deposito risparmio n. 29509387 con saldo di euro 51.101,82 (con altri 3 cointestatari);
RAGIONE_SOCIALE pay n. NUMERO_CARTA con saldo di euro 17,19 (senza cointestatari);
buono n. 3920639 di euro 8.000 (con altri due cointestatari)
buono n. 6816408 di euro 10.000 (con altri due cointestatari).
L ‘ opposizione proposta ai sensi dell ‘ art. 615 cod. proc. civ. da NOME COGNOME e quella di terzo, ai sensi dell ‘ art. 619 cod. proc. civ. di NOME COGNOME, relativamente ai due depositi postali e ai due buoni vennero parzialmente accolte dal Tribunale di Cuneo con sentenza n. 3461 del 19/03/2019, che respingeva l ‘ opposizione del COGNOME per il rapporto RAGIONE_SOCIALE pay, rigettava l ‘ opposizione all ‘ esecuzione dello stesso con riferimento alla metà del valore dei due buoni postali, che per metà erano ritenuti riferibili a NOME COGNOME, la cui opposizione di terzo era pertanto accolta, e accoglieva l ‘ opposizione del COGNOME quanto ai due libretti di deposito.
Una causa autonoma proposta con rito sommario da NOME COGNOME, altra cointestataria dei buoni e dei depositi, pure aveva esito favorevole.
NOME COGNOME e NOME COGNOME proposero appello avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo e RAGIONE_SOCIALE propose appello incidentale.
In appello sono state rigettate entrambe le opposizioni di NOME COGNOME e della COGNOME, in quanto la Corte d ‘ appello di Torino, nel ricostituito contraddittorio con tutte le parti, con la sentenza n. 248 del 4/03/2021, ha ritenuto che NOME COGNOME avesse posto in essere una donazione indiretta in favore del figlio NOME COGNOME e, pertanto, i detti buoni fruttiferi nn. 3920639 e 6816408 e i depositi a risparmio nn 19917296 e 29509387 potevano essere assoggettati ad espropriazione nella quota di un terzo ciascuno e da parte dell ‘ RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la detta sentenza della Corte territoriale ricorrono con atto affidato a dieci (ma in realtà nove, in quanto il decimo è l ‘ istanza di nuova regolazione RAGIONE_SOCIALE spese, nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione) motivi NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Rispondono con separati controricorsi l ‘ RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Il Procuratore Generale non ha preso conclusioni.
I ricorrenti hanno depositato memoria per l ‘ adunanza camerale del 24/04/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso prospettano le seguenti censure:
primo motivo, art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.: nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell ‘ art. 112 cod.
proc. civ. e dell ‘ art. 346 cod. proc. civ., in quanto l ‘ appello incidentale dell ‘ RAGIONE_SOCIALE non conteneva alcun riferimento al contratto in favore del terzo od alla donazione indiretta;
secondo motivo, art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.: nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell ‘ artt. 342 cod. proc. civ. per essersi pronunciata d ‘ ufficio su di una diversa ragione della domanda ( causa petendi , ossia la donazione indiretta) non oggetto di specifico motivo di appello incidentale da parte di RAGIONE_SOCIALE;
terzo motivo, art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.: nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell ‘ art. 345 cod. proc. civ. e degli art. 115 e 163 cod. proc. civ. con riferimento all ‘ obbligo di prendere specifica posizione sui fatti allegati;
quarto motivo, art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.: nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell ‘ art. 101, comma 2, cod. proc. civ., per non avere sollevato la questione di diritto in ordine alla ricorrenza della donazione indiretta;
quinto motivo, art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: vizio di violazione di legge con riferimento all ‘ art. 809 cod. civ., all ‘ art. 117, comma 3, T.U.B., all ‘ art. 1418 cod. civ. ed all ‘ art. 543 cod. civ. nel punto in cui la Corte d ‘ appello di Torino ha ritenuto l ‘ esistenza di una donazione indiretta -e di una valida provvista pignorabile -in presenza di un contratto tipico privo della forma scritta e perciò in assenza di un «valido titolo»;
sesto motivo, art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.: nullità della sentenza per violazione degli art. 115 ed art. 221 cod. proc. civ. per aver dichiarato irrilevante la querela di falso presentata alla prima udienza in appello dell ‘ 8/10/2019;
settimo motivo, art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: vizio di violazione di legge con riferimento all ‘ art. 801 ed all ‘ art. 809 cod.
civ. ed all ‘ art. 782, comma 2, cod. civ. (e in via analogica ai sensi dell ‘ art. 12 RAGIONE_SOCIALE cd. preleggi) nel punto in cui la Corte d ‘ appello di Torino ha affermato l ‘ esistenza di una donazione indiretta in assenza di un ‘ accettazione della donazione da parte di NOME COGNOME (per errore materiale nell ‘ intestazione del motivo e nel testo dello stesso è scritto COGNOME );
ottavo motivo, art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: violazione dell ‘ art. 2697 cod. civ. laddove la sentenza ha posto a carico di NOME COGNOME l ‘ onere di allegare la causale onerosa sottostante alla cointestazione dei rapporti postali;
nono motivo, art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.: nullità della sentenza per motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile con violazione dell ‘ art. 132 cod. proc. civ. e 111 Cost. nel punto in cui la Corte d ‘ appello ha riconosciuto l ‘ esistenza dell ‘ animus donandi in assenza di una qualsivoglia istruttoria e di una reale evidenza probatoria;
decimo motivo, art. 336 cod. proc. civ. -effetti RAGIONE_SOCIALE riforme di cui sopra -annullamento derivato del capo della sentenza relativo alle spese di lite.
In via preliminare deve, di ufficio, rilevarsi la carenza di legittimazione del debitore NOME COGNOME (Cass. n. 2109 del 08/10/1965 Rv. 314016 – 01 e seguenti quali Cass. n. 974 del 30/10/1968 Rv. 332357-01; Cass. n. 1052 dl 8/04/1971 Rv. 351069-01; Cass. n. 7059 del 28/07/1997, Rv. 506317-01; Cass. n. 9202 del 19/04/2010 Rv. 612645-01; Cass. n. 8684 del 4/04/2017 Rv. 643706-01; Cass. n. 21976 del 12/07/2022 non massimata; Cass. n. 3146 del 2/02/2023) a proporre l ‘ opposizione all ‘ esecuzione, in quanto « il debitore esecutato in un processo di espropriazione immobiliare il quale impugni la sentenza emessa a seguito di sua opposizione esecutiva, deducendo che l ‘ immobile pignorato ed espropriato è stato ritenuto erroneamente di sua
proprietà, laddove si sarebbe dovuto riconoscere di proprietà altrui … censura pronunce relative ad eccezioni de iure tertii, a proporre le quali era carente di legittimazione ad causam. E poiché tale difetto di legittimazione, importa il venir meno di una condizione dell ‘ azione ed è rilevabile anche d ‘ ufficio in qualsiasi grado del processo, in quanto esclude la ritualità del contraddittorio… », non potendo derivare alcun pregiudizio, all ‘ opponente NOME COGNOME, dall ‘ espropriazione del bene di un terzo e segnatamente, nel caso di specie dei depositi e dei buoni fruttiferi di deposito della madre, che ha sempre, sin dall ‘ instaurazione del giudizio in primo grado, per sé rivendicato per intero la titolarità di un libretto e di due buoni fruttiferi, e in quanto NOME COGNOME aveva negato che a lui si potessero riferire detti libretti e buoni per non avere mai sottoscritto i contratti, tanto da avere proposta, nella fase di merito in primo grado, querela di falso.
In adesione a detto orientamento giurisprudenziale, risalente ed incontrastato (e, come rilevato, di recente ribadito) ed avente carattere generale, ossia attinente alla legittimazione all ‘ azione oppositiva riferibile anche all ‘ ipotesi in cui il bene pignorato non sia un immobile, come nella maggior parte RAGIONE_SOCIALE pronunce richiamate, al quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, deve, quindi, ritenersi che NOME COGNOME non era legittimato alla proposizione dell ‘ opposizione volta a fare valere sostanzialmente l ‘ altruità, neppure solo parziale, dei depositi a risparmio e dei buoni fruttiferi, sulla quale si è innestata l ‘ opposizione di terzo della di lui madre.
A prescindere, pertanto, dalla fondatezza o meno dei motivi di ricorso proposti, deve dichiararsi, quindi, che l ‘ opposizione all ‘ esecuzione del debitore esecutato NOME COGNOME non poteva essere proposta; e la sentenza impugnata deve, pertanto, laddove
ha pronunciato su detto capo di opposizione ai sensi dell ‘ art. 615 cod. proc. civ., essere cassata senza rinvio.
Con riferimento all ‘ opposizione di terzo all ‘ esecuzione, ai sensi dell ‘ art. 619 cod. proc. civ., proposta da NOME COGNOME ritiene il Collegio che i primi tre motivi di ricorso possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi, poiché il primo mezzo deduce la nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell ‘ art. 112 cod. proc. civ. e dell ‘ art. 346 cod. proc. civ., in quanto l ‘ appello incidentale dell ‘ RAGIONE_SOCIALE non conteneva alcun riferimento al contratto in favore del terzo od alla donazione indiretta, il secondo motivo ancora pone la questione della nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell ‘ artt. 342 cod. proc. civ. per essersi pronunciata d ‘ ufficio su di una diversa ragione della domanda (ossia la donazione indiretta) non oggetto di specifico motivo di appello incidentale da parte di RAGIONE_SOCIALE e il terzo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione dell ‘ obbligo di prendere specifica posizione sui fatti allegati.
Le censure sono fondate, per quanto di ragione.
Risulta dal ricorso per cassazione, con riferimento alla residua posizione di NOME COGNOME, laddove sono riportati i punti salienti dell ‘ appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE, che il tema della donazione indiretta non era stato introdotto tra quelli in discussione dall ‘ appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE e ciò è confermato dal controricorso in questa sede di legittimità, laddove nessun concreto riferimento all ‘ atto di appello incidentale è fatto, al fine di contrastare la prospettiva d ‘ impugnazione della COGNOME.
La stessa sentenza impugnata, peraltro, si limita a riferire, alla pag. 19, che l ‘ RAGIONE_SOCIALE aveva osservato, nel proprio appello incidentale, che si era in presenza di una
fattispecie di donazione indiretta, ma in detto provvedimento, nel par. 4.1., alla pag. 16, laddove è riferito il contenuto dell ‘ impugnazione incidentale, il tema della donazione indiretta non risulta in alcun modo posto specificamente, né tanto meno sviluppato, da detta appellante incidentale.
Una compiuta confutazione dei primi tre motivi del ricorso di NOME COGNOME avrebbe comportato un ‘ adeguata presa di posizione dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, in sede di controricorso, in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 370, comma 2, e 366, comma 1, n. 6, ai fini della esatta individuazione dell ‘ atto e della specifica parte di atto della fase di appello, in cui la questione della donazione indiretta era stata adeguatamente posta.
In carenza di ulteriori specificazioni difensive dell ‘ RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, che sostanzialmente nel proprio controricorso si è rimessa alla determinazione giudiziale circa l ‘ attribuzione dei buoni e dei depositi postali, i primi tre motivi di ricorso di NOME COGNOME, tutti attinenti al tema della prospettazione della ragione decisoria principale della donazione indiretta, sulla quale si fonda la decisione impugnata, sono, pertanto, accolti.
L ‘ accoglimento dei detti motivi comporta l ‘ assorbimento dei restanti.
La sentenza impugnata deve, in conclusione, essere cassata quanto all’opposizione di terzo, sola rimasta dopo il qui disposto travolgimento di quella del debitore NOME COGNOME, che peraltro permane in giudizio, poiché litisconsorte necessario nella prima; e, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere rinviata alla Corte d ‘ appello di Torino, che procederà, in diversa composizione, a nuovo esame sulla base di quanto in questa sede affermato e provvederà, altresì, a regolare le spese di
questa fase del giudizio, attenendosi a quanto espressamente ad essa devoluta con gli atti di impugnazione della sentenza di primo grado nella parte in cui si riferiscono alla sola opposizione di terzo.
Il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380bis .1 cod. proc. civ.
P. Q. M.
La Corte cassa senza rinvio la sentenza con riferimento all ‘ opposizione all ‘ esecuzione proposta da COGNOME NOME; accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso proposti da COGNOME NOME, assorbiti i restanti; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Torino in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di