Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25978 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25978 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/09/2025
ORDINANZA
ll’avvocato COGNOME
sul ricorso iscritto al n. 17654/2023 R.G. proposto da: COGNOME rappresentata e difesa da COGNOME NOME (CODICE_FISCALE;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE;
– controricorrente –
avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE DI TRENTO n. 343/2023, depositata il 08/02/2023.
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Trento, ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ., avverso il decreto di liquidazione del compenso emesso dal medesimo Tribunale in favore della commercialista, dottoressa NOME COGNOME e comunicato in data 22.02.2022, per l’importo di € . 40.910,80, riferito a compensi, ed € 89,20 per esborsi, con accessori di legge, a carico della denunziante RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME era stata nominata dal Tribunale di Trento ispettore giudiziale nell’ambito del procedimento ai sensi dell’art. 2409 c.c. su iniziativa di RAGIONE_SOCIALE nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, di cui RAGIONE_SOCIALE era socia di minoranza, con lagnanza di sviamento di risorse da parte del C.d.A . allora in carica e l’accertamento di gravi irregolarità gestionali.
In accoglimento dell’opposizione, il Tribunale di Trento, con ordinanza n. 343/2023, revocava il decreto impugnato e liquidava il compenso alla dottoressa COGNOME in €. 12.401,06, oltre ad accessori di legge.
La suddetta ordinanza è impugnata per la cassazione da NOME COGNOME con ricorso affidato ad un unico motivo.
Resiste RAGIONE_SOCIALE depositando controricorso illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (‘TUSG’) e degli artt. 4 e 15 del D.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, nonché dei principi in tema di effetti sostanziali e processuali della domanda, impugnazioni e di termini decadenziali. Correttamente qualificato l’ispettore giudiziale nominato ai sensi dell’art. 2409 c.c. come ausiliario del giudice, ha invece errato il Tribunale nel ritenere
ammissibile l’opposizione elevata dalla RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ. RAGIONE_SOCIALE ha, infatti, opposto il provvedimento di liquidazione del compenso dell’ausiliario notificando un atto di citazione in opposizione in data 4 aprile 2022, ossia 40 giorni dopo la comunicazione del provvedimento di liquidazione avvenuta in data 22 febbraio 2 022, invocando il disposto dell’art. 641 cod. proc. civ. in tema di opposizione a decreto ingiuntivo. Così decidendo, il Tribunale ha ritenuto che l’errore sulla forma dell’atto non si debba riflettere sulla tempestività dell’opposizione, senza tuttavia te ner conto del recente orientamento espresso dalla Corte di legittimità (sentenza n. 758 del 12 gennaio 2022), che ha ritenuto superato (per lo meno con riguardo ai procedimenti di cui al decreto «semplificazioni») il proprio precedente indirizzo per cui, in caso di errore sul rito, nel l’ipotesi in cui si fosse optato per un atto di citazione in luogo del ricorso, anche l’iscrizione a ruolo sarebbe dovuta avvenire nel termine previsto per il deposito del ricorso stesso. Non ha, invece, ritenuto intercambiabili i diversi termini di impugnazione previsti dai diversi riti: sì che, nel caso di specie, solo la notifica tempestiva dell’atto di citazione in opposizione nel termine decadenziale di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento prescritto per il ricorso dall’art. 15 del d.lgs. n. 150/2011 avrebbe potuto evitare la decadenza dalla possibilità di proporre il gravame.
1.1. Il motivo è infondato.
La liquidazione del compenso dell’ispettore, effettuata secondo le disposizioni sui compensi degli ausiliari del magistrato (D.M. 30.05. 2002), avrebbe dovuto essere opposta ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. n. 115/2002, secondo il rito previsto dall’art. 15 d.lgs. n. 150/2011.
I n particolare, l’opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi degli ausiliari del giudice deve essere proposta entro il termine di 30 giorni, come previsto dall’art. 702 -quater cod. proc. civ.; disposizione che trova applicazione non in via analogica, ma direttamente, in forza dell’esplicito rinvio contenuto nell’art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 all’art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011, che dichiara applicabili al procedimento le disposizioni dettate per il rito sommario di cognizione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20054 del 21.06.2022; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4423 del 21/02/2017, Rv. 642866 – 01).
1.2. Nel caso di specie, l’opponente ha depositato (ovvero iscritto a ruolo, previa notifica) l’opposizione con atto di citazione notificato alla consulente oltre il previsto termine di 30 giorni dalla comunicazione del decreto di liquidazione.
1.2.1. Il Tribunale ha correttamente applicato l’art. 4 del d.lgs. n. 150/2011, per cui il giudice dispone il mutamento di rito quando la controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste nel decreto e, a norma del comma 5, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.
1.2.2. A tal proposito questa Corte, nella sua più autorevole composizione, con sentenza n. 758 del 12.01.2022 (citata da entrambe le parti con interpretazioni opposte; confermata di recente da: Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24000 del 06/09/2024, Rv. 672478 -01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8045 del 21/03/2023, Rv. 667501 – 01) ha chiarito che la sanatoria piena prescritta dalla citata norma si realizza indipendentemente dal la pronunzia dell’ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4, secondo comma, del d.lgs. n. 150/2011, la quale opera solo pro futuro , ossia ai fini del rito da seguire all’esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi,
restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all’atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l’atto di citazione.
1.2.3. Applicando il principio interpretativo al caso di specie, una volta rilevata la tempestività della notifica della citazione ai fini dell’instaurazione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (questione non in contestazione), il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione medesima, avendo riguardo, all’esito del disposto mutamento del rito, alla data di deposito della citazione in cancelleria ai fini dell’iscrizione della causa a ruolo.
In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in €. 3.300,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 19 novembre 2024.
La Presidente NOME COGNOME