Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19752 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19752 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7036/2023 R.G. proposto da : NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE ed elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;
-ricorrente-
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE ed elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TARANTO n. 375/2023 depositata il 30/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art.170 DPR n. 115 del 2002 COGNOME COGNOME nella qualità di creditore interveniente nella procedura esecutiva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE propose opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso emesso dal Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell’esecuzione, in favore dell’Avv. NOME COGNOME per l’attività svolta come ausiliario, professionista delegato e custode.
L’opponente aveva chiesto al Tribunale di Taranto di dichiarare che non era tenuto al pagamento del compenso e, in via subordinata, di rideterminare il compenso in misura inferiore a quello liquidato dal giudice.
Il Tribunale di Taranto, in contraddittorio con l’Avv. COGNOME, con ordinanza del 30.1.2023, accolse l’opposizione ed annullò il decreto di liquidazione perché carente dell’indicazione dei criteri seguiti per il computo dell’onorario in relazione all’attività concretamente svolta dalla professionista.
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la citata ordinanza sulla base di cinque motivi.
COGNOME NOME ha resistito con controricorso
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 101 c.p.c. e 102 c.p.c. e dell’art.170 DPR n. 115/2002, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore esecutato e dei creditori intervenuti nel procedimento esecutivo. La ricorrente evidenzia come in materia di opposizione al
decreto di pagamento in favore del professionista delegato sia il debitore esecutato che i creditori intervenuti siano litisconsorti necessari, sicchè nei loro confronti avrebbe dovuto essere integrato il contraddittorio.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 617, 629, 630, 631, 702 bis e segg. c.p.c., dell’art. 2 del D.M. n. 227/2015, degli artt. 168 e 170 DPR n. 115 del 2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; si contesta che l’art. 170 DPR n. 115 del 2002 possa essere applicato per contestare la parte sulla quale è stato posto l’obbligo di pagamento dell’ausiliario, trattandosi di rimedio esperibile unicamente per contestare il quantum della liquidazione. Nel caso di specie, poiché il ricorrente aveva lamentato di non essere tenuto al pagamento del compenso in favore del professionista delegato nell’ambito della procedura esecutiva, il rimedio esperibile sarebbe il ricorso per opposizione agli atti esecutivi e non anche il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione, ai sensi dell’art. 170 del DPR n. 115 del 2002.
I motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
In tema di spese di giustizia, il decreto di liquidazione, emesso ai sensi dell’art. 168 del d.P.R. n. 115 del 202002, ha l’unica funzione di determinare le spettanze all’ausiliario e l’indennità di custodia, non anche quella di stabilire il soggetto tenuto al relativo pagamento.
La statuizione, contenuta nel medesimo decreto, che pone il pagamento a carico di una o più parti, ha carattere interinale e provvisorio, in quanto destinata a venir meno con la sentenza emessa all’esito del giudizio, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 cit., qualora i motivi d’impugnazione attengano all’individuazione della parte tenuta
al pagamento della somma liquidata dal giudice (Cass. sez. II, 08/09/2017, n. 20971; Cass. sez. II, 04/05/2012, n. 6766).
Nel caso di specie – premesso che il decreto di liquidazione è stato reso nell’ambito del procedimento esecutivo -l’opponente, in qualità di creditore interveniente nella procedura esecutiva, aveva lamentato, in via principale, di non essere tenuto al pagamento in favore del professionista delegato e, solo in via subordinata, aveva denunciato il quantum della liquidazione.
Come affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, nell’ambito del processo esecutivo, laddove non si intenda contestare il decreto di liquidazione del compenso del professionista delegato alla vendita nella parte in cui viene determinato il quantum dei suddetti compensi, ma nella parte in cui sia stata indicata la parte tenuta al pagamento, devono essere utilizzati i mezzi di impugnazione tipici del processo esecutivo.
Orbene, come risulta dall’esame degli atti, consentita in ragione del vizio dedotto, avente carattere processuale, la procedura esecutiva era stata dichiarata estinta in data 4.3.2021 e il decreto di liquidazione era stato emesso in data 11.3.2021.
Questa Corte ha chiarito che i provvedimenti conseguenziali all’estinzione pronunciati ai sensi dell’art. 632 c.p.c. sono soggetti ad impugnazione con lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. (Cass. n. 27614/2020; Cass. sez. VI, 19/12/2014, n. 27031; Cass. n. 9837/2015).
Peraltro, in tale procedimento sono litisconsorti necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali e, tra esse, in particolare, i creditori intervenienti e, in generale, i soggetti a carico dei quali è posto l’obbligo di corrispondere detto compenso. Ne consegue che l’omessa notificazione del ricorso e del decreto di comparizione delle parti ad
uno dei soggetti obbligati al pagamento, ove manchi la partecipazione di costui al procedimento, determina non l’inammissibilità del ricorso, dato che il suo deposito realizza la “editio actionis”, necessaria all’incardinamento della seconda fase processuale, ma la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio, con conseguente cassazione della decisione stessa e rinvio della causa al giudice “a quo” (Cass. sez. VI, 18/06/2020, n. 11795; Cass. sez. II, 10/04/2019, n. 10060).
Nel caso di specie, il provvedimento di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione doveva svolgersi nel contraddittorio con tutti i creditori intervenuti, come del resto, previsto anche nel procedimento di cui all’art. 170 del DPR n.115 del 2002 (ex multis Cass. n. 22105/2013; Cass. n. 17146/2015).
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto; l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Taranto, in persona di altro magistrato, che applicherà i seguenti principi di diritto: ‘Avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione contenente la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo per causa tipica, qualora si intenda impugnare la condanna alle spese del processo esecutivo estinto, deve essere proposta opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., e sono litisconsorti necessari, oltre al beneficiario tutte le parti processuali a carico dei quali è posto l’obbligo di corrispondere detto compenso’.
Rimangono assorbiti il secondo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, con i quali si censurano, rispettivamente, il vizio di ultrapetizione, violazione degli artt. 112 c.p.c., 101, comma 2 c.p.c., 702 bis c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere il Giudice dell’esecuzione annullato il decreto di liquidazione senza provocare il
contraddittorio su una questione che non sarebbe stata dibattuta, attinente alla legittimità del decreto di liquidazione, l’apparenza della motivazione dell’ordinanza impugnata per violazione degli artt. 132 c.p.c., 134 c.p.c., 156 c.p.c. e 111, comma 6 Cost, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., nonchè la violazione degli artt. 156 c.p.c., 702 bis c.p.c. e 254 Cost, in relazione all’art.360, comma 1, n.4 c.p.c. per non avere il Tribunale concesso i termini di legge per la costituzione del convenuto.
Il giudice di rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Taranto, in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione