Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 313 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 313 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20032/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrenti-
nonchè
RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
avverso ORDINANZA di TRIBUNALE PIACENZA n. 1295/2014 depositata il 13/02/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il giudizio trae origine dall’opposizione proposta, ex art.170 del DPR n.115 del 2002, da NOME e NOME COGNOME avverso il decreto di liquidazione dei compensi al CTU dott.ssa NOME COGNOME incaricata di quantificare il danno in un giudizio di responsabilità contro ex amministratore di società fallita, il danno da mala gestio causato dall’amministratore di una società fallita nell’ambito della procedura fallimentare.
Il Giudice Designato, con un primo decreto emesso in data 23.11.2013, liquidò il compenso al CTU; in seguito a contestazione intervenute nel corso dell’udienza successiva, in data 18.12.2013, con ordinanza del 25.3.2014, assunta a scioglimento della riserva, il Tribunale confermò il provvedimento, correggendone la motivazione.
NOME e NOME COGNOME eredi di NOME COGNOME amministratore della società fallita proposero opposizione ex art.170 DPR 115/2002 avverso il provvedimento successivo del 25.3.2014.
Il Tribunale, con ordinanza del 13.2.2018, accolse per quanto di ragione il ricorso e ridusse l’importo liquidato al CTU.
Avverso l’a citata ordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di due motivi.
NOME e NOME COGNOME resistono con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.170 DPR 115/2002, dell’art.15 del D. Lgs 150/2011 e dell’art.702 quater c.p.c, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per non avere il Tribunale rilevato la tardività dell’opposizione che era stata proposta avverso l’ordinanza del 25.3.2014, confermativa del decreto di liquidazione del 23.11.2013. Osserva la ricorrente che l’opposizione ai sensi dell’art.170 del DPR n.115 del 2002 doveva essere proposta avverso il primo decreto di liquidazione del 23.11.2013, non essendo consentita la rettifica del provvedimento da parte dello stesso giudice, anche se confermativa del primo decreto con diversa motivazione. Ne consegue che il dies a quo per proporre opposizione decorrerebbe dalla data di comunicazione del decreto di liquidazione del 23.11.2013, avvenuta il 25.11.2013, sicchè l’opposizione ex art.170 DPR 115/2002 sarebbe tardiva perché proposta oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Il motivo è fondato.
Per insegnamento di questa Corte, il decreto di liquidazione del compenso in favore dell’ausiliario ha natura giurisdizionale e non amministrativa e, pertanto, può essere modificato solo a seguito dell’opposizione ai sensi del D.P.R. n.115 del 2002, ex art.170 (Cass. Cassazione civile sez. VI, 23/11/2021, n.36340; Cass. 6242/2019; Cass. 1394/2019, Cass. 1887/2007).
Il decreto di liquidazione del compenso all’ausiliario è idoneo a divenire cosa giudicato perché regolamenta interessi protetti dall’ordinamento giuridico e si forma con la previsione di un procedimento a cognizione piena, seppure eventuale e differita:
l’art.170 del DPR n.115 del 2002 prevede, infatti, che il procedimento di opposizione si svolga nelle forme del rito sommario di cognizione, modello procedimentale che, nonostante la denominazione di sommario e della collocazione tra i procedimenti speciali, è sovrapponibile, sotto il profilo funzionale ed effettuale, al giudizio ordinario di cognizione. Ne consegue che il decreto di liquidazione del compenso agli ausiliari non è revocabile, né modificabile d’ufficio, poiché l’autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell’azione amministrativa. Del resto, il potere di revoca (o di modifica) risulterebbe del resto del tutto incompatibile con la previsione, nello stesso art.170 del DPR 115 del 2002, di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto di pagamento (Cassazione civile sez. II, 07/04/2023, n.9545 in tema di liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio).
Sulla scorta di tali principi, il l decreto di liquidazione del 23.11.2013 non poteva essere quindi modificato, confermato o revocato: il giudice aveva consumato il potere decisorio, non avendo alcuna facoltà di operare in autotutela con modalità tipiche dell’azione amministrativa (Cass.20640/2017; Cass. 1394/2019; Cass. 22010/2007).
Ne consegue che avverso il decreto di liquidazione del 23.11.2013 doveva essere proposta opposizione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Il provvedimento successivo di rettifica da parte dello stesso giudice, in data 25.3.2014, con il quale era stata corretta la motivazione, era stato emesso in carenza di potere.
Ne consegue che l’opposizione avverso l’originario decreto di liquidazione del 23.11.2013 era inammissibile perché tardivamente proposta.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto; l’ordinanza impugnata va cassata e, ai sensi dell’art.382, comma 3 c.p.c., va dichiarato che l’opposizione non poteva essere proposta.
E’ logicamente assorbito il secondo motivo d ricorso con il quale si contesta il quantum della liquidazione.
Le spese di lite del giudizio di merito e di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara che l’opposizione non poteva essere proposta.
Condanna i controricorrenti in solido tra loro alle spese di lite che liquida in € 500,00 per compensi e €. 50,00 per esborsi oltre accessori di legge per il giudizio di opposizione ed in € 1500,00 per compensi oltre esborsi liquidati in Euro 200,00 oltre accessori di legge per il giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione