Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 13511 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 13511 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20280/2020 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO COGNOME NOME e COGNOME, in proprio, rappresentata e difesa da se medesima -ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende
-controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE BOLOGNA n. 3581/2019 depositata il 05/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME ricorrono, con cinque motivi avversati dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Giustizia con controricorso, per la cassazione del decreto 3521, emesso dal Tribunale di Bologna il 5 maggio 2020.
L’impugnato decreto ha annullato, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione del RAGIONE_SOCIALE basata sulla dedotta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 79 del d.P.R. 115 del 2002, il precedente decreto con cui era stato liquidato all’AVV_NOTAIO il compenso per l’attività espletata a favore di NOME COGNOME, cittadino del Camerun, provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, in una procedura di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale.
Il decreto di cui oggi si chiede la cassazione è stato emesso dal Tribunale di Bologna quale giudice a cui la Corte di legittimità, con ordinanza 8038 del 2019, aveva rinviato la causa a seguito RAGIONE_SOCIALEa cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Bologna, n.905/2014, con cui era stato respinto l’appello dei RAGIONE_SOCIALE contro il provvedimento con cui l’opposizione al decreto di liquidazione del compenso, presentata dai suddetti RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 170 d.p.r. 115/2002, era stata dichiarata inammissibile per essere l’opposizione rimedio riferibile al decreto di pagamento e non all’ammissione al patrocinio.
In particolare, con tale ordinanza la Corte, investita, con l’unico motivo di ricorso dei due RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa questione di ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 323 c.p.c., 170 TU 115/2002, 30 legge 794/1942 e 111 Cost.’ per avere la Corte d’appello ritenuto che l’opposizione ex art.170 cit. si riferisse solo ad aspetti liquidatori e non anche allo stesso diritto al compenso, ha, preliminarmente rispetto all’esame del motivo, rilevato che il procedimento era stato iniziato e proseguito in difetto di integrità del contraddittorio rispetto al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Giustizia. La Corte ha poi precisato (punto 3 RAGIONE_SOCIALEa motivazione), in riferimento ‘ al rilievo dei
controricorrenti … RAGIONE_SOCIALE‘inutilità del rinvio al giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione considerata l’inammissibilità, nel caso in esame, del procedimento di cui al citato art. 170 ‘, che doveva preferirsi l’orientamento interpretativo per cui l’opposizione disciplinata dal citato art.170 d.p.r. 115/2002 non è funzionale solo alle contestazioni del quantum RAGIONE_SOCIALEa liquidazione ma è un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione ed è, quindi, esperibile anche per la contestazione dei presupposti RAGIONE_SOCIALEa liquidazione.
Il Tribunale di Bologna, in adesione alla precisazione RAGIONE_SOCIALEa Corte, ha esaminato e ritenuto fondata l’eccezione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Giustizia per cui il COGNOME non avrebbe dovuto essere ammesso al beneficio del patrocino a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato per mancanza di idonea autodichiarazione e di certificazione sui redditi.
Il Tribunale ha rilevato che la dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata dal COGNOME era stata da sottoscritta con firma non autenticata e non era accompagnata da fotocopia del documento di identità, laddove, per un orientamento interpretativo, l’autenticazione e la produzione RAGIONE_SOCIALEa copia del documento erano imposte dall’art. 79, comma 1, lett. c); che, pur aderendo all’orientamento opposto, l’autocertificazione presentata era comunque non rispondente ai requisiti normativi perché si riduceva all’affermazione di ‘non possedere redditi’ e non conteneva alcuna indicazione sul nucleo familiare, sulla esistenza o meno di congiunti percipienti reddito, sulle condizioni personali e patrimoniali RAGIONE_SOCIALE‘istante, non era corredata da dichiarazione RAGIONE_SOCIALE‘autorità consolare circa la veridicità RAGIONE_SOCIALEe affermazioni rese né da dichiarazione autocertificata dalla impossibilità di procurarsi la documentazione consolare, che le carenze di elementi che avrebbero dovuto corredare l’istanza non potevano essere superate dalla mera, successiva, dichiarazione per cui l’autorità consolare non avrebbe rilasciato alcuna documentazione essendo l’COGNOME fuggito dal Camerun dopo essere evaso da un carcere, che in
sostanza il COGNOME non poteva essere ammesso al patrocinio sulla base di una mera dichiarazione, non controllabile, di non possedere redditi;
i ricorrenti hanno depositato memoria;
considerato che
1.con il primo motivo di ricorso si lamenta ‘la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.383, comma 3, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 384 c.p.c.’ per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che la Corte di Cassazione, con la precisazione per cui il procedimento di cui al citato art. 170 è un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione ed è, quindi, esperibile anche per la contestazione dei presupposti RAGIONE_SOCIALEa liquidazione, avesse espresso un principio di diritto a cui il Tribunale era vincolato.
Il motivo è inammissibile perché non sorretto da concreto interesse (art. 100 c.p.c.) atteso che esso, attenendo alla affermazione che si legge nel decreto impugnato per cui il Tribunale è tenuto, in forza del ‘dictum vincolante’ RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, ad esaminare la questione RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 79 d.P.R. 115 del 2002, pone solo una questione astratta: se la ‘precisazione’ RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione fosse o meno espressiva di un principio di diritto;
2. con il secondo motivo di ricorso si lamenta ‘la violazione e falsa applicazione degli artt.79,112,127 e 136 del d.P.R. 115 del 2002’ per avere il Tribunale annullato il decreto di liquidazione del compenso al di fuori dei casi previsti dal d.P.R. 115/2002 senza revocare il decreto di ammissione al patrocinio.
3. con il terzo motivo di ricorso si lamenta ‘la violazione e falsa applicazione artt.,112,127 e 136 del d.P.R.115 del 2002’ per avere il Tribunale annullato il decreto di liquidazione implicitamente revocando, in modo illegittimo, il decreto di ammissione al patrocinio.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono strettamente collegati e per questo vengono esaminati assieme.
Essi sono infondati riducendosi alla prospettazione di una tesi sull’ambito applicativo RAGIONE_SOCIALE‘art. 170 d.P.R. 115/2002, opposta a quella espressa dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n.8039 del 2019, condivisa da questo Collegio, sulla valenza RAGIONE_SOCIALE‘opposizione ex art. 170 come rimedio non limitato alle contestazioni del quantum RAGIONE_SOCIALEa liquidazione ma come rimedio generale. Alle pronunce in tal senso, già richiamate nella già menzionata ordinanza, può aggiungersi Cass. Sez. 6 2, Ordinanza n.33562 del 11/11/2021, secondo cui ‘La revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio, qualora l’interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, non va adottata con la sentenza o con l’ordinanza che definisce il giudizio sulla domanda di merito, ma necessariamente con separato decreto, come previsto dall’art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, il quale è soggetto al rimedio RAGIONE_SOCIALE‘opposizione ex art. 170 RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R.’.
I motivi sono poi scollegati dal contenuto del decreto impugnato laddove gli stessi hanno riferimento alla revoca del provvedimento di ammissione al beneficio, che, secondo i ricorrenti, sarebbe sottesa al decreto. Il decreto, però, non ha revocato il provvedimento di ammissione al beneficio; ha incidentalmente verificato la inidoneità contenutistica RAGIONE_SOCIALEa istanza presentata dal Nghoupe per ottenere il beneficio, al fine di stabilire se fosse legittimo il decreto con cui all’AVV_NOTAIO era stato liquidato il compenso, a carico RAGIONE_SOCIALE‘Erario, per l’attività prestata;
4. con il quarto motivo di ricorso si lamenta la’ violazione e falsa applicazione degli artt.79 del d.P.R. 115 del 2002, 3 e 24 Cost., 16, comma 2 (in applicazione degli artt. 20 e 21 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e RAGIONE_SOCIALEa revoca RAGIONE_SOCIALEo stato di protezione internazionale e del diritto di asilo) e 25 d.lgs. 25 del 2008 e 25 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione di Ginevra’.
Il motivo è inammissibile.
Il primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 79 del d.P.R. 115/2002 prevede che l’istanza di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato ‘è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; b) le generalità RAGIONE_SOCIALE‘interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘interessato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76; d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza o RAGIONE_SOCIALEa eventuale precedente comunicazione di variazione.
I ricorrenti sostengono che l’istanza di ammissione al beneficio presentata dal Nghoupe conteneva tutto ciò che è richiesto dall’art. 79 del d.P.R. 115 del 2002 ed in particolare l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa composizione del nucleo familiare RAGIONE_SOCIALE‘istante e l’indicazione analitica dei redditi percepiti dall’istante nell’anno precedente alla presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza.
Per questa parte il motivo è inammissibile perché si riduce alla prospettazione di una realtà di fatto sul contenuto RAGIONE_SOCIALE‘istanza, opposta a quella accertata dal Tribunale. Al di là RAGIONE_SOCIALEa rubrica non si prospetta, la violazione di legge, ossia l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, RAGIONE_SOCIALEa fattispecie astratta recata da una previsione normativa, implicante un problema interpretativo RAGIONE_SOCIALEa stessa, né la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge, consistente nella sussunzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta in una
qualificazione giuridica che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione (Cass. n. 23851 del 25/09/2019 (Rv. 655150 – 02). L’art. 79 del d.P.R. 115 del 2002 prevede, al comma 2, che ‘Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea correda l’istanza con una certificazione RAGIONE_SOCIALE‘autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato’. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 157 del 10 giugno 2021, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma ‘nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 79, comma 2, di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione”.
I ricorrenti sostengono che l’istanza non conteneva l’indicazione dei redditi percepiti all’estero semplicemente perché l’istante non ne aveva effettivamente percepiti.
Per questa parte il motivo si riduce ad una allegazione in fatto che non tiene conto RAGIONE_SOCIALEa necessità di una indicazione anche negativa.
Si sostiene infine che per i richiedenti asilo la facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva RAGIONE_SOCIALEa attestazione consolare non sarebbe subordinata alla dimostrazione ma neppure alla allegazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni di impossibilità di produrre l’attestazione consolare.
Nel caso di specie il Tribunale ha sottolineato che il COGNOME non solo non aveva presentato la dichiarazione RAGIONE_SOCIALE‘autorità consolare ma neppure una dichiarazione sostitutiva, completa, di tale documentazione;
5. con il quinto motivo di ricorso si lamenta la ‘violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n.5 c.p.c., in relazione all’omesso esame sull’eccepita mancanza di legittimazione passiva
del sottoscritto procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME e mancata estromissione dal procedimento’.
Si sostiene che, essendo l’opposizione fondata sulla insussistenza del diritto del COGNOME a fruire del patrocinio, il COGNOME avrebbe dovuto essere ritenuto unico legittimato passivo.
Il motivo è infondato.
Al di là del riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riferimento che non tiene conto del fatto che la disposizione, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'”omesso esame” come riferito ad “un fatto decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storiconaturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità RAGIONE_SOCIALEe censure irritualmente formulate’ (Cass. Sez. 6 – 1, ordinanza n.2268 del 26/01/2022), l’opposizione proposta dal RAGIONE_SOCIALE, essendo volta all’annullamento del decreto di liquidazione emesso in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME e quindi alla negazione di un suo diritto soggettivo patrimoniale, vedeva l’AVV_NOTAIO COGNOME come parte legittima e necessaria;
in conclusione il ricorso deve essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza;
PQM
la Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti a rifondere al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Giustizia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € . 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Roma 15 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME