Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 24397 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 24397 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4421/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE MILANORAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOMEricorrente- contro
avvocato COGNOME rappresentato e difeso da se medesimo e dall’avvocato COGNOME
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di TRIBUNALE MILANO n. 15260/2019 depositata il 20/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
con ordinanza del 20 ottobre 2020, il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta ai sensi degli artt.
645 c.p.c., 702 bis e ss. c.p.c. e 14 d.lgs.150/2011, dalla Banca di Credito Cooperativo di Milano avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall’avv. NOME COGNOME per il pagamento di compensi professionali. Il giudice di merito, rilevato che i compensi riguardavano sette attività, che la sesta e la settima (secondo la numerazione del ricorso monitorio) erano rispettivamente un’attività stragiudiziale non funzionale alla difesa in giudizio e un’attività ‘penale’, ha ritenuto che l’opposizione fosse sottoposta al rito ordinario e che quindi avrebbe dovuto essere proposta con citazione da notificarsi entro il termine perentorio dell’art. 641 c.p.c., che, avendo la Banca proposto l’opposizione con ricorso, l’opposizione sarebbe stata ammissibile se il ricorso fosse stato non solo depositato nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell’ingiunzione, avvenuta il 28 gennaio 2019, ma anche notificato entro tale termine, che invece il ricorso era stato depositato il 7 marzo 2019 ma era stato notificato il 13 settembre 2019;
la Banca ricorre con sette motivi per la cassazione dell’ordinanza;
l’avv. COGNOME resiste con controricorso;
le parti hanno depositato memoria;
considerato che:
in via preliminare deve essere dichiarata inammissibile l’eccezione di nullità del provvedimento impugnato, sollevata nella memoria dal controricorrente e motivata con il rilievo che la trattazione del procedimento, in contrasto con quanto dispone l’art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011, si è svolta interamente dinanzi al giudice relatore, mentre il collegio è intervenuto solo in sede decisoria.
La violazione delle disposizioni degli articoli 50 bis e 50 ter c.p.c. sulla composizione monocratica, o collegiale, del Tribunale chiamato a decidere secondo l’art. 50 quater c.p.c., non si considera attinente alla costituzione del giudice, ed alla relativa
nullità si applica l’art. 161 comma primo c.p.c., per cui può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole dell’appello, o del ricorso per cassazione, ed anche ove non si ritenga applicabile l’art. 50 quater c.p.c. perché nella specie la collegialità deriva dalla previsione speciale dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 nel testo anteriore alla riforma del D. Lgs. 10.11.2022 n. 149, come modificato dalla L. 29.12.2022 n. 197, e non dall’art. 50 bis c.p.c., il vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. derivante dalla violazione dell’art. 276 c.p.c., correlato alla previsione del citato art. 14, determina comunque una nullità insanabile (vedi in tal senso Cass. 6.6.2016 n.11581) che, in forza del rinvio dell’art. 158 c.p.c. all’art. 161 c.p.c., può essere però fatta valere solo nei limiti e secondo le regole proprie del ricorso in cassazione.
Nel caso di specie il vizio, non rilevabile d’ufficio, è stato fatto valere con memoria dalla parte nel merito vittoriosa.
La memoria consentita dall’art. 378 c.p.c. può essere utilizzata tuttavia esclusivamente per illustrare e chiarire i motivi già compiutamente svolti con il ricorso o per confutare le tesi avversarie, ma non per formulare censure o per prospettare motivi di ricorso (Cass. n. 12477/2002; n. 9387/2003; n. 4020/2006), nel caso neppure prospettabili posto il difetto di interesse dell’avvocato COGNOME, risultato nel merito vittorioso;
2. con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nullità della pronuncia impugnata per violazione dell’art.112 c.p.c., per avere il Tribunale di Milano rilevato la circostanza che il decreto ingiuntivo opposto era relativo anche ad attività stragiudiziali non connesse con quelle processuali malgrado che tale circostanza non fosse stata ‘adeguatamente esplicitata’ dall’Avv. COGNOME nel ricorso per decreto ingiuntivo;
3. con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 125, 163, comma 3, nn. 3 e 4, e 638 c.p.c. Si deduce che il Tribunale di
Milano avrebbe violato le norme del codice di rito citate non rilevando che il ricorso per decreto ingiuntivo non conteneva alcun esplicito riferimento a compensi relativi ad attività stragiudiziale non connessa a quella giudiziale;
4. con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 28 L. n. 794/1942 e 14 d.Lgs. n. 150/2011, per avere Il Tribunale ritenuto inammissibile l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla Banca con ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 non tempestivamente notificato anziché con citazione, sulla base della erronea qualificazione della attività per cui era stato chiesto dall’avvocato il compenso come attività non ‘<> alle attività giudiziali civili dedotte con il medesimo ricorso’;
5. con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione art. 360, comma 1, n.4.c.p.c., nullità dell’ordinanza per avere il Tribunale di Milano omesso di motivare la ritenuta estraneità dell’attività stragiudiziale, relativa al Fall. Rixar, rispetto all’ambito di applicazione dell’art. 14 d.lgs. 150/2011;
6. con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in relazione art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, per avere il Tribunale ritenuto che il modello processuale di rito sommario “speciale” introdotto dall’art.14 d.lgs. cit., trovi applicazione all’opposizione proposta contro un’ingiunzione ottenuta dall’avvocato ai fini del pagamento di compensi per attività relativa a controversie civili e non anche a controversie -come quella di cui al punto 7 del ricorso per decreto ingiuntivo- di natura penale, laddove invece la limitazione del rito sommario speciale alle controversie di cui all’art. 28 della l.n.794 del 1942 riguarda la sola domanda dell’avvocato e non anche l’opposizione;
7. con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in relazione art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art.40, comma 3, c.p.c. Si deduce che, anche ad ammettere la non erroneità della qualificazione di alcune delle attività svolte dall’avvocato COGNOME come estranee all’ambito di applicazione del rito speciale previsto dall’art. 14 d.lgs. n.150/2011, il Tribunale avrebbe comunque errato nel ritenere l’opposizione nel suo complesso soggetta al rito ordinario, laddove invece sarebbe stato corretto ritenere che l’opposizione fosse soggetta al rito ordinario solo per quanto riferita a crediti per attività estranee all’ambito applicativo dell’art. 14 cit. con la conseguenza che l’opposizione non avrebbe dovuto essere dichiarata in toto tardiva e inammissibile ma, almeno per quanto riferita a crediti per prestazioni relative a controversie civili, tempestiva e ammissibile; 8. con il settimo motivo di ricorso si lamenta, in relazione art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 4, commi 1 e 5, del d.lgs. 150 del 2011 per avere il Tribunale ritenuto l’opposizione, proposta con ricorso, inammissibile per essere stato il ricorso -pur tempestivamente depositato- notificato oltre il termine di cui all’art. 641 c.p.c. laddove invece, in base ai citati articoli del d.lgs. 150 del 2011, il Tribunale avrebbe dovuto disporre il mutamento del rito e ritenere l’opposizione tempestiva secondo le norme seguite prima del mutamento del rito ossia avendo riguardo al deposito del ricorso;
9. il ricorso è fondato sulla base delle seguenti argomentazioni solo in parte prospettate dalla ricorrente con il quinto motivo di ricorso. La Corte può accogliere l’impugnazione per ragioni non dedotte, laddove -come nel caso di specie -i fatti siano quelli esposti dalle parti e fermo restando che l’esercizio del potere di qualificazione non deve comportare la modifica officiosa della domanda o l’introduzione d’una eccezione in senso stretto (Cass. S.U.
n.19704/2015 in motivazione; Cass. n.18775/2017; Cass. 26991/2021; Cass. S.U. n.28975/2022).
Questa Corte, con sentenza n. 25543 del 31 agosto 2023, in relazione ad un caso in cui, come nel caso che occupa, il giudice di merito, rilevato che il compenso richiesto con decreto ingiuntivo da un avvocato riguardava anche attività stragiudiziali non funzionali alla difesa in giudizio, aveva dichiarato l’opposizione, proposta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e art. 14 d.lgs. 150/2011 anziché con citazione, tardiva rispetto al termine perentorio dell’art. 641 c.p.c. da calcolarsi in relazione alla notifica del ricorso, ha statuito che ‘il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato per il pagamento di compensi professionali relativi a prestazioni stragiudiziali può svolgersi nelle forme del procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. (“ratione temporis” vigente), a condizione che l’opponente manifesti chiaramente la corrispondente volontà nel ricorso introduttivo’ e che quindi la tempestività dell’opposizione introdotta con rito sommario ex art. 702 bis deve essere correlata alla data di deposito e non alla data di notifica dell’atto introduttivo. La Corte, con la citata sentenza n.25543/2023, ha, in primo luogo, ricordato che le S.U., nell’escludere che la sanatoria prevista dall’art. 4, comma quinto, d.lgs. 150/2011 abbia portata generale (nel senso che essa è applicabile solo se la controversia è stata promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal decreto sulla semplificazione dei riti civili e che la parte avrebbe dovuto obbligatoriamente osservare), hanno ribadito che l’errore sulla forma dell’atto introduttivo, come citazione o come ricorso, ai fini del prodursi degli effetti sostanziali e processuali della domanda (inteso quale errore sul singolo atto, isolatamente considerato, e non già quale “errore sul rito”), se non comporta automaticamente una nullità comminata dalla legge, va comunque valutato alla luce dei requisiti indispensabili che l’atto deve avere per raggiungere il suo scopo (art. 156, secondo comma, c.p.c.; Cass. S.U.
n.927/2023, Cass. S.U. n.13620/2012; Cass. S.U. n. 23675/2013) con la conseguenza che, qualora la parte, ove tenuta a notificare una citazione, abbia invece depositato ricorso, deve aversi riguardo alla data di notifica, che deve intervenire entro il termine dell’art. 641 c.p.c., e non alla data del deposito; la Corte ha poi sottolineato che questione diversa dall’errore sulle forme di introduzione del giudizio (ricorso o citazione) è quella di stabilire se sia dato alla parte di scegliere la forma ricorso ex art. 702 bis c.c. -funzionale ad una semplificazione della trattazione e dell’istruzione della causa di opposizioneper proporre opposizione contro un’ingiunzione ottenuta da un avvocato per compensi estranei al rito di cui all’art. 14 d.lgs 150/2011; la Corte ha ricordato che, già con ordinanza n. 34501/2022, alla suddetta questione era stata data risposta affermativa, sul rilievo che ‘la scelta delle forme del procedimento monitorio, da parte dell’avvocato creditore di compensi non soggetti al rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, non comporta che l’eventuale opposizione al decreto ingiuntivo vada proposta necessariamente nelle forme del rito ordinario di cognizione, rimanendo in facoltà dell’opponente optare per il procedimento sommario, previsto dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c. (introdotto dall’art. 51 della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed applicabile in tutte le controversie di competenza del Tribunale in composizione monocratica. Già nelle controversie ricadenti nell’ambito applicativo dell’art. 14 d.lgs. 150/2011 ossia in materia di compensi in materia civile – l’atto introduttivo del giudizio di opposizione si deve intendere regolato dall’art.702-bis c.p.c., per cui sarebbe contradditorio che nelle altre controversie sottoposte al rito ordinario dalla scelta del legale di avvalersi di un procedimento che esprime comunque una forma di tutela differenziata e privilegiata discenda il necessario svolgimento del giudizio di opposizione secondo il rito ordinario, privando l’opponente della alternativa di avvalersi del rito sommario per una
contro
versia comunque non esclusa dall’ambito di operatività dell’art. 702 bis c.p.c.’; la Corte ha sottolineato che la previsione dell’art.645 c.p.c., secondo cui l’opposizione si propone con citazione, non osta all’impiego della forma ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; la Corte ha affermato che l’art. 702 bis c.p.c. delinea un modello alternativo -e integralmente fungibile – rispetto al giudizio ordinario, liberamente utilizzabile dalla parte in ogni ipotesi di particolare semplicità della trattazione e dell’istruzione e che, se il procedimento ingiuntivo è indubbiamente caratterizzato dalla sommarietà della cognizione nella fase monitoria e solo nell’opposizione si recupera integralmente la pienezza delle facoltà processuali di difesa e si espande la cognizione del giudice, ciò non implica che il giudizio debba necessariamente svolgersi nella forma del rito ordinario, considerato peraltro che l’applicazione degli artt. 702 bis e ss. c.p.c. al giudizio di opposizione appare già percorribile a seguito della conversione del rito ordinario in sommario, che il giudice può disporre d’ufficio ai sensi dell’attuale art. 183 bis c.p.c. e che la possibilità di scelta per la trattazione sommaria consente di accordare tutela all’interesse alla semplificazione e celerità di cui sia portatore l’ingiunto, in coerenza con il principio generale di ragionevole durata del processo declinato come possibilità di selezionare le diverse alternative interpretative delle norme processuali (cfr. Corte cost. 253/2020 secondo cui l’introduzione del rito sommario risponde a finalità di accelerazione del processo coerenti con il principio sancito dall’art. 111 Cost.).
Questo Collegio fa proprie le argomentazioni e le conclusioni della sentenza richiamata n.25543/2023 così come fa proprie le affermazioni della ordinanza n.24179 del 27 settembre 2019 da richiamarsi con particolare riferimento al fatto che una delle attività svolte dall’avvocato COGNOME a cui il Tribunale di Milano, nel provvedimento impugnato, ha avuto riguardo era una attività ‘penale’ e al fatto che il Tribunale ha ‘considerato che lo speciale
rito sommario collegiale ex art. 14 d.lgs 1° settembre 2011 e 702 bis c.p.c., si applica esclusivamente alle controversie previste dall’art. 28 della legge 13 giugno 1942 n.794 e alla opposizione prevista a norma dell’art. 645 cod. proc. civ. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti e spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali’.
Con l’ordinanza n.24179 del 2019, la Corte, proprio in riferimento ad un caso in cui l’avvocato aveva chiesto con ricorso monitorio compensi per prestazioni svolte nell’ambito di un procedimento penale, ha ritenuto ammissibile l’opposizione nella forma del procedimento sommario “speciale” come disciplinato dall’art. 14 del d.lgs. 150/2011 (applicabile ratione temporis) in forza di queste affermazioni: l’art. 28 della legge 794/1942 prevede che per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l’avvocato, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150; la disposizione è inserita nella legge che disciplina “Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile” il cui regime processuale è stato integrato dall’art. 14 d.lgs. 150/2011 che ha sostituito il precedente procedimento camerale; il modello processuale di rito sommario “speciale” introdotto dall’art.14 d.lgs. cit., tuttavia, non esaurisce la sua applicazione alle controversie di cui all’art. 28 della legge 794/1942, essendo espressamente previsto (nel primo comma) che esso regoli anche l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti e spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali; poiché l’avvocato ha proceduto al recupero dei compensi dovuti con l’ordinario procedimento monitorio, non rilevano le questioni connesse all’ambito applicativo dell’art. 28 della legge 794/1992.
10. in conclusione, avendo la ricorrente proposto l’opposizione con rito sommario, avendo il Tribunale dato conto della tempestività dell’opposizione se rapportata alla data di deposito del ricorso -intervenuto prima della scadenza del termine fissato dall’art.641 c.p.c., l’ordinanza impugnata risulta essere non conforme alla giurisprudenza di questa Corte e pertanto deve essere cassata con rinvio della causa al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità;
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda