Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 15269 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 15269 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/06/2025
INDINNIMEO MASSIMO;
-intimato – avverso la sentenza n. 3954/2022 resa dal Tribunale di Salerno quale giudice d’appello il 14/11/2022, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/1/2025 dalla dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
Con sentenza n. 485/2019 del 30/01/2019, il giudice di pace di Salerno dichiarò inammissibile l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1220/2016 del 05/05/2016, emesso in favore dell’avv.
Oggetto: Compensi a difensore – Opposizione a decreto ingiuntivo – Atto introduttivo.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11681/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato a ll’ indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;
-ricorrente – contro
Indinnimeo NOME, a titolo di competenze a lui spettanti per l’attività professionale svolta in favore di COGNOME NOME, sul presupposto che l’opposizione fosse stata erroneamente promossa con atto di citazione, anziché con ricorso, e che l’atto introduttivo, benché tempestivamente notificato, fosse stato tardivamente depositato presso la cancelleria del giudice competente.
Il giudizio di gravame, instaurato da COGNOME NOME, si concluse con la sentenza n. 3954/2022, pubblicata il 14/11/2022, con la quale il Tribunale di Salerno rigettò l’appello, confermando, per l’effetto, il decreto ingiuntivo.
Contro la predetta sentenza COGNOME NOME propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato anche con memoria. Indinnimeo NOME è rimasto intimato.
Considerato che :
Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 4 e 14 legge 1 settembre 2011, n. 150, con riferimento all’art. 28 legge 13 giugno 1942, n. 794, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il Tribunale di Salerno dichiarato inammissibile l’opposizione all’ingiunzione, in quanto il relativo atto di citazione, benché notificato entro il quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo, non era stato iscritto a ruolo entro il medesimo termine. Ad avviso del ricorrente, i giudici di merito non avevano considerato che, nonostante l’opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento degli onorari di avvocato debba avvenire con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., in osservanza delle forme di cui al rito speciale ex d.lgs. n. 150 del 2011, l’eventuale introduzione dell’opposizione con modalità differenti, ossia con l’atto di citazione, non avrebbe prodotto conseguenze, dovendosi il giudizio reputare correttamente instaurato, secondo quanto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, quando fosse stato tempestivamente notificato, indipendentemente dalla
pronuncia dell’ordinanza di mutamento del rito ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011, siccome operante solo pro futuro . 2. Il motivo è fondato.
Occorre innanzitutto rilevare come, in seguito all’entrata in vigore dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia per la liquidazione delle prestazioni professionali di cui all’art. 28 della legge n. 794 del 1942, come sostituito dal d.lgs. cit., può essere introdotta: a) con un ricorso ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ., che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale” disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d.lgs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 segg. cod. proc. civ., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell’art. 702 bis segg. cod. proc. civ., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 cod. proc. civ., così pure l’attività di costituzione dell’opposto. E’, invece, esclusa la possibilità di introdurre l’azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis e segg. cod. proc. civ. (Cass., Sez. U, 23/2/2018, n. 4485; Cass., Sez. 2, 14/5/2019, n. 12796).
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, in proposito, chiarito che, in caso di introduzione con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest’ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell’ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo pro futuro , ossia ai fini del rito da seguire all’esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all’atto introduttivo,
sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l’atto di citazione (Cass., Sez. U, 12/01/2022, n. 758; Cass., Sez. 2, 21/3/2023, n. 8045).
Pertanto, una volta rilevata la tempestività della notifica della citazione ai fini dell’instaurazione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (in questi termini si veda pag. 2, settima riga, della sentenza impugnata), il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione medesima, avendo riguardo alla data di deposito della citazione in cancelleria ai fini dell’iscrizione della causa a ruolo, come invece accaduto, giacché, trattandosi di procedimento speciale regolato dalla normativa sulla semplificazione dei riti civili, gli effetti processuali della domanda si sono prodotti secondo le norme del rito seguito prima del mutamento (ossia secondo le norme del rito ordinario di cognizione), rispetto al quale non era maturata alcuna decadenza.
Tale regola è infatti applicabile, nell’ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, solo allorché una controversia sia promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo d.lgs. n. 150/2011, poiché esclusivamente in siffatti casi l’atto produce gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, qualora la notificazione della domanda introduttiva dell’opposizione, avente erroneamente la forma della citazione, sia avvenuta entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c. (Corte cost., 02/03/2018, n. 45; Cass. Sez. U, 13/01/2022, n. 927; Cass., Sez. 2, 21/3/2023, n. 8045).
In conclusione, dichiarata la fondatezza del motivo, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio al Tribunale di
Salerno che, in diversa composizione, dovrà statuire anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno che, in diversa composizione, dovrà statuire anche sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda