Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13693 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13693 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17431-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio digitale presso il difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ;
Oggetto
Opposizione a decreto
ingiuntivo
Tempestività
R.G.N.17431/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/04/2024
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 385/2018, della Corte d’appello di GENOVA, depositata il 03/12/2018, R.G. 270/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Genova respingeva l’appello proposto da COGNOME NOME contro la sentenza del Tribunale di Savona n. 139/2018 che aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso con il quale il COGNOME si era opposto al decreto ingiuntivo n. 767/2017 emesso dal medesimo Tribunale, con il quale decreto gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, della somma di € 24.118,81, pretesa dalla società a titolo di regresso ex art. 6, ult. comma, L. n. 689/1981, in relazione all’ordinanza ingiunzione del 23.1.2017, emessa nei confronti del COGNOME, quale autore della violazione, e della suddetta società, quale coobbligata in solido; rispetto a tale ordinanza ingiunzione, infatti, quest’ultima aveva deciso di pagare la sanzione irrogata in misura ridotta, pari appunto all’importo suindicato poi oggetto d’ingiunzione nei confronti del COGNOME.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, in dichiarata adesione a quanto considerato da Cass., sez. VI-3,
7.1.2016, n. 60, confermava la correttezza dell’inammissibilità per tardività dell’opposizione al decreto ingiuntivo, già ritenuta dal primo giudice, ritenendo che dovesse essere applicato il principio per cui l’opposizione può sì essere effettuata con atto di citazione avanti allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo ma nel rispetto delle procedure previste per il rito del lavoro; procedura che nella fattispecie in esame non era stata pacificamente rispettata.
Avverso tale decisione COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
4 . Ha resistito l’intimat a con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in due punti, il ricorrente denuncia: 1) violazione degli articoli 177 e 279 c.p.c., non avendo la Corte considerato la natura decisoria dell’ordinanza emessa dal giudice monocratico del Tribunale civile di Savona il 29.1.2018 nel giudizio n. R.G. 3062/2017 (ex art. 360 n. 4 e n. 5 c.p.c.); 2) violazione di norme di diritto in relazione agli articoli 2909 c.c., 32 c.p.c., dell’articolo 111 Cost. e del principio del ne bis in idem , come richiamato dagli articoli 395 n. 4 e 39 c.p.c., stante il passaggio in giudicato della suddetta ordinanza con cui è stata dichiarata ed affermata la tempestività dell’opposizione a decreto ingiuntivo (ex art. 360 n. 5 c.p.c.).
Con un secondo motivo denuncia ‘ violazione degli articoli 633, 637, 641, 643, 645 c.p.c., nonché degli articoli 1
e 3 l. 742/1969 ed in relazione al rito degli articoli 413, 414, 415 c.p.c. per aver la Corte di appello di Genova dichiarato inammissibile l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal sig. COGNOME in quanto tardiva perché proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del ricorso (ex art. 360 n. 5 c.p.c.) ‘ .
Con un terzo motivo denuncia ‘ violazione e falsa applicazione degli articoli 633, 637, 638, 641, 642, 643, 645 c.p.c. e degli articoli 1 e 3 legge 742/1969 per aver il giudice del merito in entrambi i gradi del giudizio, nonostante la declaratoria di incompetenza del giudice funzionalmente competente a conoscere del decreto ingiuntivo e della relativa opposizione, deciso la causa di opposizione a decreto ingiuntivo e non trattato esclusivamente la cognizione ordinaria della pretesa del creditore (ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.) ‘ .
4. Inammissibile è il primo motivo.
Vale chiarire che il ricorrente in proposito discorre di ‘due motivi’, ma egli stesso li tratta ‘congiuntamente costituendo il primo premessa logica necessaria del secondo’; ed in effetti, di là della trattazione unitaria che segue alla rubrica innanzi riportata (cfr. pagg. 9-13 del ricorso), il primo punto di censura, circa la natura decisoria dell’indicata ordinanza, sarebbe privo di qualsiasi autonomo rilievo, se non nell’ottica , illustrata nel secondo punto di censura, in base alla quale tale ordinanza integrerebbe un giudicato interno circa l’affermata tempestività dell’opposizione al decreto ingiuntivo , giudicato da ritenere quindi ostativo alla declaratoria d’inammissibilità per tardività della stessa opposizione
pronunciata dal primo giudice con sentenza, confermata in secondo grado; sicché si è in presenza di motivo unico, sebbene articolato.
Tanto chiarito, il motivo è inammissibile per due distinte ragioni.
In primo luogo, la censura difetta di autosufficienza per non avere il ricorrente prodotto in questa sede di legittimità copia dell’ordinanza cui si riferisce, come dell’atto contenente la riserva d’appello rispetto alla stessa ordinanza che la controparte aveva formulato. Inoltre, di tali atti processuali non è stata specificata la posizione nell’incarto processuale, e dell’ordinanza del 29.1.2019 in ricorso è trascritto solo uno stralcio.
In secondo luogo, la censura pone in questa sede di legittimità una questione nuova in diritto, non avendo il ricorrente dedotto che innanzi alla Corte d’appello, pur contestandosi dall’appellante l’inammissibilità per tardività dell’opposizione ritenut a dal primo giudice, fosse stato sostenuto che il rilievo di detta inammissibilità fosse ormai impedito a motivo del passaggio in giudicato interno della ridetta ordinanza nella parte in cui rigettava l’eccezione di tardività dell’opposizione sollevata dall’opposta ; né l’argomento è trattato nella decisione gravata ; laddove, per costante orientamento di legittimità, i motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che
non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (in tal senso, ex plurimis , Cass., sez. I, 2.9.2021, n. 23792).
E’ invece ammissibile e fondato il secondo motivo.
In particolare, è pacifico, oltre che documentato, che il ricorso per decreto ingiuntivo fosse stato depositato al Tribunale civile di Savona e che un giudice civile di detto Tribunale, non della Sezione lavoro dello stesso o in funzione di giudice del lavoro, abbia emesso il decreto richiesto, nell’ambito di procedimento che aveva assunto il n. di R.G. NUMERO_DOCUMENTO2017.
10.1. Già dette circostanze depongono nel senso che il ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto esaminato ed accolto dal Tribunale civile tout court , e non dal Tribunale in funzione di giudice del lavoro, e senza alcuna indicazione giudiziale circa il punto che la domanda monitoria riguardasse un rapporto compreso tra quelli indicati dagli artt. 409 e 442 c.p.c., fosse stato inteso e trattato come ricorso non rientrante in tale ambito di controversie.
10.2. Più nello specifico, il giudice monocratico emittente aveva ritenuto ‘la propria competenza’ , ed aveva ingiunto al Molti ni di pagare la somma indicata alla parte ricorrente ‘entro 40 giorni dalla notifica del presente decreto’ , avvertendolo che ‘potrà proporre opposizione dinanzi a questo Ufficio …’.
E’ altrettanto incontroverso che il decreto così emesso fu notificato all’ingiunto in data 24.7.2017 e che l’allora opponente COGNOME propose opposizione a tale decreto con atto di citazione notificato l’1.9.2017, e successivamente depositato l’11.9.2017.
11.1. Con tale atto di opposizione, peraltro, egli quale prima doglianza aveva eccepito l’incompetenza funzionale del giudice ordinario adito, trattandosi a suo dire di controversia di lavoro e chiedendo dunque -quale conseguenza di tale vizio -la revoca del decreto ingiuntivo opposto, appunto in quanto emesso da giudice incompetente per materia.
Risulta ancora che altro giudice singolo, cui era stata assegnata la causa di opposizione (che aveva assunto il n. di RNUMERO_DOCUMENTO), a scioglimento della riserva assunta in prima udienza, con ordinanza del 29.1.2018, considerando infondata l’eccezione di tardività dell’opposizione nel frattempo sollevata dall’opposta, aveva ritenuto la controversia avente ad oggetto una fattispecie rientrante tra quelle di cui all’art. 409 c.p.c. e quindi rientrante ‘nella competenza per materia del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro’, si cché aveva ordinato ‘la conversione del rito concedendo termine perentorio alle parti fino al 28.2.2018 per deposito di eventuali difese integrative ex art. 420 c.p.c.’ . Pertanto, la causa approdava alla Sezione Lavoro del medesimo Tribunale dove assumeva il n. di RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO e veniva poi decisa con sentenza n. 139/2018, che dichiarò inammissibile l’opposizione in quanto tardiva, essendo stata promossa con citazione seguita da iscrizione a ruolo oltre il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo. Il Tribunale riteneva, infatti, inapplicabile nella specie, a motivo della natura di lavoro della controversia, la sospensione dei termini durante il periodo feriale ex art. 3 L. n. 742/1969.
Tutto ciò considerato, questa Corte ha ritenuto che, alla controversia che, pur riguardando un rapporto compreso tra quelli indicati dagli artt. 409 e 442 c.p.c., attenga a decreto
ingiuntivo emesso da giudice civile, non in funzione di giudice del lavoro, e quindi così notificato all’ingiunto , sono comunque applicabili le regole ordinarie in ordine ai termini per la proposizione dell’ opposizione, atteso che il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della stessa, indipendentemente dall’esattezza della relativa valutazione e costituisce per le parti criterio di riferimento (così Cass., sez. VI-L, ord. 8.7.2020, n. 14139, che, richiamando in senso analogo Cass. n. 22738/2010, è stata resa in fattispecie concreta pressoché speculare a quella ora in esame, nella quale il decreto opposto era stato emesso dal tribunale civile, e non dal giudice del lavoro). E la stessa decisione ha inoltre specificato che, poiché nel caso allora in esame il rito di riferimento, prima del successivo mutamento del rito ex art. 426 c.p.c., era quello ordinario, doveva farsi applicazione della sospensione dei termini durante il periodo feriale.
Nello stesso senso ha deciso anche Cass., sez. VI-L, 7.7.2020, n. 14023, che in altro caso analogo a quello in esame, ha sottolineato che, in tema di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza per l’opposizione, attribuita dall’art. 645 c.p.c. all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale e inderogabile -stante l’assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione -e che tale principio vale anche quando il decreto ingiuntivo sia stato emesso dal giudice civile mentre la controversia rientrava nella cognizione del giudice del lavoro.
13.1. Più di recente, il medesimo indirizzo è stato seguito anche da Cass., sez. lav., 31.5.2023, n. 15410, la quale pure ha ritenuto ‘che il fatto che il ricorso per decreto ingiuntivo sia
stato esaminato, valutato e accolto dal Tribunale civile comporta che l’organo giudiziario abbia ritenuto la propria competenza, con la conseguenza che l’opponente è stato legittimato ad attenersi alle regole del giudizio ordinario nella proposizione dell’ opposizione in applicazione del principio dell’apparenza oltre che di quello della ultrattività del rito’; e alla diffusa motivazione di tale ordinanza qui per brevità si rimanda anche ai sensi dell’art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c.
Per completezza, mette conto aggiungere che Cass., sez. VI, 7.1.2016, n. 60, richiamata dalla Corte distrettuale nella propria motivazione, non atteneva a fattispecie concreta sovrapponibile a quella che qui ci occupa per evidenti e molteplici ragioni.
14.1. In primo luogo, infatti, quella ordinanza afferiva a caso in cui il decreto ingiuntivo, poi opposto con atto di citazione, riguardava canoni di locazione asseritamente insoluti, e non il pagamento di somme di danaro in ipotesi in relazione ad uno dei rapporti di cui agli art. 409 e 442 c.p.c.
14.2. In secondo luogo, proprio Cass. n. 60/2016, aveva considerato che il principio espresso in altre decisioni di legittimità (Cass. n. 7530/2014; n. 15720/2006; n. 10206/2001), ‘che deroga al principio generale sopra richiamato ed al quale si ritiene di dare seguito, non si pone in contraddizione con esso ma si giustifica in riferimento alle più circoscritte ipotesi in cui non soltanto il decreto sia stato richiesto in una materia che prevede un rito speciale, ma sia stato richiesto al giudice competente per le cause ordinarie anziché all’organo giudiziario che abbia competenza funzionale
nella materia indicata’. Laddove nel caso in esame il decreto ingiuntivo era stato appunto richiesto al tribunale civile, anziché allo stesso tribunale, ma in funzione di giudice del lavoro , ed era stato emesso dall’organo così adito .
14.3. In terzo luogo, nella materia locatizia l’emissione del decreto ingiuntivo da parte di giudice civile di per sé non rivela assolutamente un rito (nella specie, quello speciale c.d. locatizio) adottato dal giudice emittente il decreto, che possa assumere una funzione enunciativa della natura della controversia; così non è nell’ipotesi in cui il provvedimento monitorio, pur riguardante domanda di parte rientrante nei rapporti di cui agli artt. 409 e 442 c.p.c., sia stato adottato da un giudice civile, di Sezione diversa dalla Sezione specializzata del lavoro, e non in funzione di giudice del lavoro, e sia stato poi così notificato all’ingiunto. Invero, per le materie relative ai suddetti rapporti (non solo trova applicazione un rito speciale, ma) l’organo giudiziario è il tribunale in funzione di giudice del lavoro e nei tribunali sono istituite ed operanti apposite sezioni; sicché ove il decreto ingiuntivo, pur riguardando un rapporto compreso tra quelli rientranti nella cognizione del giudice specializzato, sia stato invece emanato da altro giudice civile, in difetto di indicazioni in diverso senso nel provvedimento, in base ai principi dell’apparenza e di ultrattività del rito, tanto legittima l’ingiunto ad attenersi alle regole del giudizio ordinario nella proposizione dell’opposizione.
15 . L’accoglimento del secondo motivo di ricorso implica l’assorbimento del terzo motivo.
16. In definitiva, dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, in accoglimento del secondo motivo, con assorbimento del terzo, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale che, in differente composizione, dovrà riesaminare il caso in conformità agli enunciati principi di diritto, oltre a regolare le spese del giudizio, comprese quelle del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo e assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese anche del giudizio di legittimità.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del