Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30341 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30341 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12123/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME pec:
-ricorrente-
contro
NOME, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
Pec:
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO CATANIA n. 184/2022 depositata il 01/02/2022, notificata in data 15/3/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell ‘ 11/06/2024 dalla Consigliera AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. NOME, cessionaria, con contratto del 13/6/2015, di un credito vantato dalla società RAGIONE_SOCIALE, di cui era la legale rappresentante, nei confronti del Comune di Rosolini per canoni di locazione relativi ad un contratto stipulato dalla società con il Comune e la cui efficacia era cessata già in data 22/2/2014, con decreto ingiuntivo notificato in data 29/2/2016 intimò al debitore ceduto il pagamento della somma di € 193.909,41 .
Il Comune intimato propose opposizione con atto di citazione notificato in data 11/4/2016, affermando l’inesistenza dei crediti ceduti e la NOME eccepì la tardività dell’opposizione per essere stata notificata oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo di cui all’art. 641, 1° comma c.p.c.; solo dopo l’udienza di prima comparizione, eccepì che l ‘ opposizione avrebbe dovuto essere proposta con il rito locatizio, e che il deposito della citazione oltre i termini di legge la rendeva tardiva.
Il Tribunale di Siracusa, con ordinanza dell ‘8/5/2017 , ritenne che il ricorso per decreto ingiuntivo fosse stato introdotto con il rito ordinario, rigettò l’eccezione di parte opposta di inammissibilità dell’atto di opposizione per mancata proposizione nelle forme del rito locatizio e, accolta la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, fissò i termini per il prosieguo della causa nel merito; successivamente, a seguito di richiesta della parte opposta di revoca della precedente ordinanza sul rito e di mutamento
del rito, confermò, con una seconda ordinanza del 3/4/2018, che l’opposizione proposta nella forma ordinaria era da ritenersi legittima. Infine, con sentenza del 28/10/2020 il Tribunale, ritenuta superata l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione per essere stata trattata in itinere e risolta nel senso della relativa piena tempestività, accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò il Comune di Rosolini a l pagamento della minor somma di € 16.719,73 oltre interessi.
RAGIONE_SOCIALE propose appello riproponendo le eccezioni di inammissibilità dell ‘ opposizione a decreto ingiuntivo per tardiva notifica dell ‘atto di citazione e per errata scelta del rito ordinario e la Corte d’Appello di Catania , con sentenza pronunciata in data 27 gennaio 2022, ha accolto il gravame dichiarando l’inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo per essere stata la stessa proposta con rito ordinario e non con rito locatizio, non potendo la natura locatizia della controversia ritenersi esclusa dal fatto che la COGNOME non fosse l’originaria locatrice dell’immobile ed avesse soltanto la veste di cessionaria del residuo credito per canoni di locazione. Secondo la corte territoriale, infatti, le controversie in materia di locazione di immobili urbani soggette al rito speciale dell’art. 447 – bis c.p.c., ricomprendono tutte le cause comunque riferibili a un contratto di locazione, che attengano cioè non solo alla sua esistenza, validità ed efficacia ma altresì a tutte le altre possibili sue vicende ovvero, in particolare, a quelle che -come nel caso di specie -si riferiscono all’ adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto in base alla disciplina codicistica o a quella di settore della legislazione speciale. Sulla base di queste premesse la corte territoriale ha ritenuto che il mancato rispetto del termine di deposito di cui all’art. 641 c.p.c. ha determinato ab origine l’inidoneità dell’atto di opposizione a produrre
effetti suoi propri, con la conseguente inoperatività della sanatoria ai sensi dell’art. 156 c.p.c. relativa ad i nosservanza di ‘forme’ in senso stretto e non anche a termini perentori.
Avverso la sentenza il Comune di Rosolini propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso la NOME.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto esaminato, in quanto logicamente prioritario, il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia <> degli artt. 633, 645, 447-bis e 414 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c.
Si duole essersi dalla corte di merito erroneamente attribuita natura di rito locatizio al ricorso per decreto ingiuntivo ancorché da controparte proposto con le forme del rito ordinario ex art. 633 c.p.c., senza alcun riferimento agli artt. 447-bis e 414 c.p.c.
Lamenta che la corte di merito abbia di conseguenza erroneamente ritenuto tardiva l ‘ opposizione avverso tale ingiunzione spiegata con citazione, laddove in difetto di riferimento alcuno alla materia della locazione e al rito locatizio la medesima non era soggetta al rito speciale di cui all’art. 447 -bis c.p.c., rimanendo regolata quanto alla individuazione del rito applicabile dal principio dell’a pparenza del provvedimento richiesto ed ottenuto dal creditore col monitorio.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto modi di affermare, la scelta da parte del creditore del rito ordinario e delle forme del procedimento monitorio per la proposizione della domanda comporta che l’eventuale opposizione al decreto ingiuntivo vada a sua volta proposta nella medesima forma ordinaria, indipendentemente dalle eccezioni sollevate dall’opponente, le quali devono essere delibate ai soli e
diversi fini dell’ammissibilità e fondatezza dell’avversa domanda (Cass., 3, n. 10206 del 26/7/2001; Cass., 3, n. 15720 dell’11/7/2006; Cass., L, 26372 del 14/12/2007; Cass., 3, n. 7530 dell’1/4/2014; Cass., 6-3, n. 2329 del 25/1/2023).
Ai fini dell’individuazione del rito applicabile all’atto di opposizione deve aversi invero riguardo al titolo posto a fondamento della domanda proposta in INDIRIZZO monitoria, a nulla rilevando l’eventuale erroneità della relativa qualificazione da parte del ricorrente in monitorio, né la successiva diversa qualificazione operata dall’opponente o dal giudice, trattandosi di evenienze successive alla proposizione della domanda, la quale è destinata a cristallizzare i termini della controversia proposta e la conseguente identificazione del rito applicabile per la relativa decisione, secondo la qualificazione datane dal ricorrente.
Orbene, nel ritenere che pur avendo il ricorrente optato per il rito ordinario dovessero trovare nella specie applicazione le norme del rito speciale in ragione della prevalenza delle dedotte questioni di carattere locatizio, e nel conseguentemente ritenere tardiva la spiegata opposizione , la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.
Della medesima, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo nonché gli altri motivi ( il 1° motivo, con il quale la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 329, 340 comma 1, 279 comma 2 n. 4 c.p.c. e 2909 c.c.; il 3° motivo, con il quale denunzia <> degli artt. 1406 e 1260 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. ), s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini e limiti di cui in motivazione, dichiara assorbiti il primo e il terzo motivo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile