Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8325 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 8325 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/03/2024
SENTENZA
OGGETTO:
compensi per prestazioni professionali dell’avvocato
RG. 20865/2019
P.U. 22-2-2024
sul ricorso n. 20865/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, FRANCA IVANA, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati in Roma presso di Lui, nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE, P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con indirizzo pec EMAIL controricorrente avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Pesaro in R.G. 3088/201 8 avente data 16-4-2019
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22-2204 dal consigliere NOME COGNOME, udito il Pubblico Ministero, nella persona della AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso ,
udita l’AVV_NOTAIO in sostituzione del difensore per i ricorrenti
FATTI DI CAUSA
1.Con decreto ingiuntivo n.921/2018 depositato il 2-10-2018 e notificato il 20-10-2018 il Tribunale di Pesaro ha ingiunto a NOME COGNOME e a NOME (limitatamente alla somma di Euro 11.346,12) il pagamento di Euro 29.860,00 a favore di RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria del credito per prestazioni professionali giudiziali e stragiudiz iali maturate nei confronti degli ingiunti dall’AVV_NOTAIO; il decreto ingiuntivo non ha pronunciato sulla domanda che nel ricorso aveva proposto l’AVV_NOTAIO Furi assi al fine di ottenere il pagamento di Euro 138,85 quale rimborso spese per la liquidazione delle parcelle.
Con ricorso depositato il 28-11-2018 NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo, che il Tribunale di Pesaro in composizione collegiale ha deciso con ordinanza depositata il 3-5-2019 ; l’ordinanza, in accoglimento dell’eccezione dell’ingiunta RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato inammissibile l’opposizione in quanto tardivamente proposta, condannando gli opponenti alla rifusione delle spese dell’opposizione.
L’ordinanza ha rilevato che :
-l’art. 14 d.lgs. 150/2011 si applicava esclusivamente alle controversie aventi a oggetto il compenso dell’avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile e qualora il compenso riguardava attività eterogenee il rito ordinario prevaleva per ragioni di connessione su quello speciale; parte dell’attività difensiva alla quale si riferivano i compensi oggetto del decreto ingiuntivo aveva carattere stragiudiziale;
-erano tali le attività descritte alla lett. E) del ricorso per decreto ingiuntivo, riferite ad attività di consulenza e studio di pratiche per valutare se vi fossero gli estremi per impugnazione rispetto a provvedimenti già emessi, senza che risultasse conferita procura alle
liti; erano tali altresì le attività di cui alla lett. B), svolte per ottenere pagamento di credito e alla lett. D), in quanto svolte per ottenere la spontanea liberazione di immobile;
-l’opposizione al decreto ingiuntivo doveva essere proposta con atto di citazione secondo il rito ordinario e non con ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011; il vizio non era stato sanato, perché il decreto ingiuntivo era stato notificato il 20-10-2018 e il ricorso, depositato il 28-11-2018, era stato notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza solo il 17-12-2018 e perciò oltre il termine di quaranta giorni che sarebbe stato necessario per la sanatoria secondo l’insegnamento giurisprudenziale.
2.NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo e RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale e con ordinanza interlocutoria n. 22665/2020 all’esito dell’adunanza came rale la decisione è stata rimessa alla pubblica udienza. Nei termini di cui all ‘art. 378 cod. proc. civ. modificato per la pubblica udienza del 22-22024 il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni ed entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo, rubricato ‘ violazione di legge e segnatamente violazione dell’art. 4, comma 5 del Dlgs 150/2011, in relazione all’art. 360, I comma n. 3 c.p.c.’, i ricorrenti lamentano che la loro opposizione al decreto ingiuntivo sia stata dichiarata tardiva; evidenziano che l’art. 4 co. 5 d.lgs. 150/2011 prevede espressamente che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito anche se errato; quindi sostengono che, anche a ritenere
corretto il rito ordinario per l’opposizione a decreto ingiuntivo, sia applicabile l’art. 4.
2.Osserva la Corte che Cass. Sez. 2 -, Sentenza n.25543 del 318-2023 (Rv. 668929-01) ha deciso causa del tutto analoga alla presente, ugualmente avente a oggetto compensi professionali dell’AVV_NOTAIO, accogliendo motivo di ricorso di contenuto identico a quello proposto nel presente giudizio , cassando l’ordinanza impugnata con rinvio per la disamina nel merito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto l’ordinanza impugnata aveva erroneamente dichiarat o l’opposizione inammissibile per tardività. Deve essere data continuità al precedente, confermando le ragioni esposte in quella sentenza, parzialmente diverse da quelle prospettate dai ricorrenti in questa causa (così come era avvenuto in quella causa), che impongono l’accoglimento del ricorso . Infatti, premesso che il motivo di ricorso è ammissibile, in quanto rispettoso dei requisiti posti dall’art. 366 cod. proc. civ., per cui deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente, si rileva come possa la Corte accogliere il ricorso anche per ragioni non dedotte dal ricorrente allorché, come nel caso di specie, la pronuncia si fondi sui medesimi fatti prospettati dalle parti, senza modificare la domanda o introdurre eccezioni in senso stretto (Cass. Sez. U 5-10-2022 n. 28975, in motivazione par.6.2., Cass. Sez. 6-3 5-10-2021 n. 26991 Rv. 66251001, Cass. Sez. 3 28-7-2017 n. 18775 Rv. 645168-01).
Cass. 25543/2023 ha dato continuità al principio secondo il quale la domanda relativa al pagamento del compenso per attività giudiziali civili e per attività stragiudiziali non collegate a quelle giudiziali deve essere trattata non con il rito speciale di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011 ratione temporis vigente, ma con il rito ordinario (Cass. Sez. 2 27-92016 n. 19025 Rv. 641561-01, Cass. Sez. 6-2 25-9-2014 n.20269 Rv. 632363-01 e altri precedenti richiamati in Cass. 25543/2023, pag.3).
Ciò è stato ritenuto anche dall’ordinanza impugnata ma, diversamente da quanto statuito dall’ordinanza impugnata, non comporta che l’opposizione al decreto ingiuntivo debba essere proposta esclusivamente e necessariamente con atto di citazione. Infatti, è già stato posto anche il principio secondo il quale il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato per il pagamento di compensi diversi da quelli relativi a compensi giudiziali può svolgersi anche nelle forme del procedimento sommario ex art. 702-bis cod. proc. civ. ratione temporis vigente innanzi al Tribunale in composizione monocratica, avendosi riguardo, in tale caso, ai fini della verifica del rispetto del termine di cui all’art. 641 cod. proc. civ., alla data del deposito del ricorso, in quanto è f acoltà dell’opponente optare per questo procedimento, siccome applicabile a tutte le controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica (Cass. Sez. 2 23-11-2022 n. 34501 Rv. 666316-01). A tale conclusione si giunge partendo da quanto chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4485 del 23-22018, secondo la quale l’atto introduttivo del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 14 d.lgs. 150/2011 si deve intendere regolato dall’art. 702 -bis cod. proc. civ.; quindi, come già rilevato da Cass. 34501/2022, allorché la domanda monitoria per compensi di avvocato esuli dall’ambito del procedimento sommario speciale, sarebbe contraddittorio che dalla scelta dell’avvocato di avvalersi di procedimento che esprime comunque una forma di tutela differenziata discenda il necessario svolgimento del giudizio di opposizione secondo il rito ordinario, privando l’opponente dell’alternativa di avvalersi del rito sommario per una controversia comunque non esclusa dall’ambito di operatività dell’ art. 702-bis cod. proc. civ. A tale decisione Cass. 25543/2023 ha dato continuità, per le ragioni ivi diffusamente esposte, alle quali si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., evidenziando come le ragioni siano in sostanza
fondate sul dato che l’art. 702 -bis cod. proc. civ. delinea un modello alternativo e integralmente fungibile rispetto al giudizio ordinario, che la parte è libera di attivare in ogni ipotesi di particolare semplicità della trattazione e dell’istruzione.
Si esclude, diversamente da quanto prospettato dalla controricorrente, che ricorrano le condizioni per rimettere la questione alle Sezioni Unite, perché la presente decisione è pienamente conforme a quella di Cass. 25543/2023, che ha già preso in esame il precedente di segno diverso di Cass. 4330/2023 richiamato dalla controricorrente, replicandovi analiticamente (par. 1.6). Non è pertinente neppure il richiamo della controricorrente al prospective overruling, in quanto il prospective overruling è finalizzato a porre la parte al riparo degli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni e inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo sterilizzandoli e così c onsentendo all’atto compiuto con modalità e in forme ossequiose dell’orientamento successivamente ripudiato ma dominante al momento del compimento dell’atto di produrre ugualmente i suoi effetti; invece, non è invocabile nell’ipotesi in cui il nuovo indiri zzo sia ampliativo di facoltà e poteri processuali che la parte non abbia esercitato per una erronea interpretazione delle norme processuali in senso autolimitativo (Cass. Sez. U 12-2-2019 n. 4135 Rv. 652852-01, Cass. Sez. U 11-7-2011 n. 15144 Rv. 617905-01). Nella fattispecie l’interpretazione della quale si lamenta la controricorrente non ha ritenuto esistente una decadenza prima esclusa e, al contrario, ha escluso la decadenza sostenuta dalla controricorrente.
3.In applicazione dei principi esposti, poiché nella fattispecie i ricorrenti hanno voluto introdurre l’opposizione con ricorso sommario, la tempestività dell’opposizione doveva essere verificata in relazione alla data di deposito del ricorso; il deposito del ricorso, secondo quanto
attestato dall’ordinanza impugnata, era intervenuto entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo previsto dall’art. 641 co.I cod. proc. civ. (il 28-11-2018 a fronte di decreto ingiuntivo notificato il 20-10-2018), con la conseguente tempestività dell’opposizione. Si impone perciò la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Pesaro in persona di diverso magistrato per la decisione dell’opposizione al decreto ingiuntivo; la composizione monocratica del Tribun ale è conseguente all’introduzione della causa con ricorso sommario ex art. 702-bis cod. proc. civ ratione temporis vigente.
Il giudice del rinvio deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385 co. 3 cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Pesaro in persona di diverso magistrato per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione