Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21624 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21624 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 26157/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso da se stesso e dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale presso l’indirizzo pec dei difensori;
-controricorrente – avverso l’ordinanza della TRIBUNALE di MILANO (RG 50010/2018), depositata il 06/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Osserva
L’avv. NOME COGNOME adì il Tribunale di Milano domandando di ingiungere a Banca di Credito Cooperativo di Milano soc. coop. il pagamento del compenso professionale per le attività giudiziali prestate per un importo complessivo di € 126.696,85, oltre a interessi di mora, nonché spese generali, IVA 22% e CPA 4%.
1.1. Il Tribunale di Milano, applicato il rito di cui all’art. 14, d. lgs. n. 150/2011, in accoglimento del ricorso, emise il decreto ingiuntivo n. 18807/2018 per l’ importo preteso.
1.2. La Banca di Credito Cooperativo di Milano socRAGIONE_SOCIALE propose opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 6/7/2020, dichiarò inammissibile l’opposizione e definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo.
2.1. Questi, in sintesi, gli argomenti posti a base della decisione.
<>.
Poiché l’opposto aveva chiesto e ottenuto la liquidazione anche di siffatte competenze (quelle per le attività svolte innanzi alla Corte di cassazione), non ricorrevano <>.
Soggiunge il Tribunale non essere consentita la sanatoria prevista dal d. lgs., solo per l’inversa ipotesi (giudizio erroneamente radicato col rito ordinario), l’opposizione effettuata secondo le modalità del rito speciale era giunta tardivamente, dopo che era maturata la decadenza. Essa avrebbe dovuto avere la forma della citazione ed essere notificata nel termine decadenziale, il che non era avvenuto.
In conclusione, per il Tribunale <>.
La Banca di Credito Cooperativo di Milano RAGIONE_SOCIALE propone ricorso straordinario sulla base di tre motivi. L’intimato resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Con il primo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011.
Assume la ricorrente che la decisione era incorsa in errore non avendo considerato che l’art. 14, co. 2, d. lgs. n. 150/2011 pone <>, non influente sul rito.
In conclusione, la ricorrente afferma che il Giudice non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’opposizione, ma accertarne la tempestività e <>.
Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 40, co. 3, cod. proc. civ.
Assume la ricorrente non versarsi nell’ipotesi contemplata dalla norma sopra richiamata, essendosi in presenza di cumulo oggettivo, che può dare luogo a connessione solo per la scelta della parte attrice, mancando vincolo di subordinazione. Evenienza, questa, che al più avrebbe potuto comportare la separazione delle cause e non già l’assegnazione di prevalenza al rito ordinario.
Con il terzo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 4, co. 5, d. lgs. n. 150/2011, 12 e 14 delle preleggi, 3, 24 e 111 Cost., 641 cod. proc. civ.
Assume la ricorrente che la decisione si pone in contrasto con il richiamato art. 4, co. 5, il quale dispone, spiega la ricorrente, che
<>.
Il complesso censorio, unitariamente scrutinabile, è fondato per le ragioni di cui appresso.
Va richiamata la condivisa decisione di questa Sezione, che recentemente ha ripreso i fili essenziali della vicenda processuale che qui viene in gioco.
‘ Diverso (…) dal problema dell’errore sulle forme di introduzione del giudizio (ricorso o citazione), cui hanno dato risposta le S.U., è il quesito in ordine alla possibilità di impiegare la forma ricorso e di avvalersi del procedimento sommario ex art. 702bis c.c., in virtù di una scelta consapevole dell’ingiunto che intenda ottenere una semplificazione della trattazione e dell’istruzione della causa di opposizione. Il punto è in tal caso stabilire se tale opportunità è nella disponibilità dell’opponente (non essendo ravvisabile, in caso positivo, alcuna violazione processuale per la quale possa porsi un problema di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, comma terzo, c.p.c.). Di recente questa Corte si è espressa in senso affermativo, sul rilievo che ‘la scelta delle forme del procedimento monitorio, da parte dell’avvocato creditore di compensi non soggetti al rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, non comporta che l’eventuale opposizione al decreto ingiuntivo vada proposta necessariamente
nelle forme del rito ordinario di cognizione, rimanendo in facoltà dell’opponente optare per il procedimento sommario, previsto dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c. (introdotto dall’art. 51 della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed applicabile in tutte le controversie di competenza del Tribunale in composizione monocratica. Già nelle controversie ricadenti nell’ambito applicativo dell’art. 14 d.lgs. 150/2011 -ossia in materia di compensi in materia civile – l’atto introduttivo del giudizio di opposizione si deve intendere regolato dall’art. 702-bis c.p.c., per cui sarebbe contradditorio che nelle altre controversie sottoposte al rito ordinario dalla scelta del legale di avvalersi di un procedimento che esprime comunque una forma di tutela differenziata e privilegiata discenda il necessario svolgimento del giudizio di opposizione secondo il rito ordinario, privando l’opponente della alternativa di avvalersi del rito sommario per una controversia comunque non esclusa dall’ambito di operatività dell’art. 702 bis c.p.c. (Cass. 34501/2022). A tale decisione ritiene il Collegio di dover dare continuità. (…)
Occorre, in sostanza, valorizzare il fatto che l’art. 702 bis c.p.c. delinea un modello alternativo -e integralmente fungibile rispetto al giudizio ordinario, che la parte è libera di attivare in ogni ipotesi di particolare semplicità della trattazione e dell’istruzione (nel senso della piena alternatività del rito sommario al giudizio ordinario di cognizione: Corte cost. 253/2020, par. 3) ‘ -Sez. 2, n. 25543, 31/08/2023 -.
Sotto concorrente profilo, l’ordinanza impugnata ha travisato il contenuto degli ultimi due commi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 150/2011, che così dispongono:
‘ 4. Quando dichiara la propria incompetenza, il giudice dispone che la causa sia riassunta davanti al giudice competente con il rito stabilito dalle disposizioni del presente decreto.
Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. ‘
La disposizione regola l’ipotesi del mutamento dal rito ordinario in quello sommario e non viceversa. Prevale, invero, il rito monitorio speciale previsto per le competenze d’avvocato.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la controversia di cui all’art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all'”an debeatur”. Soltanto qualora il convenuto ampli l’oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell’art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest’ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un’istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell’art. 14. (S.U., n. 4485, 23/02/2018, Rv. 647316 -02; conf. Cass. n. 26778/2018).
L’art. 14, co. 2 del d. lgs. n. 150/2011, che dispone: ‘È competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera.’, pone un discrimine di competenza non inderogabile, ma mantiene immutato il rito speciale.
In conclusione, la forma prescelta per l’instaurazione del giudizio d’opposizione era corretta e tempestiva, non essendo la materia regolata dalle norme previste dal cod. proc. civ. per l’ordinaria opposizione al decreto ingiuntivo.
Cassata, per quanto esposto, l’ordinanza impugnata, il Giudice del rinvio restitutorio statuirà anche sul capo delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Milano, altra composizione, anche per la statuizione sul capo delle spese del giudizio di legittimità.
Il Presidente NOME COGNOME