Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27063 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27063 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26086/2019 R.G. proposto da :
COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
COGNOME, COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE;
-controricorrente-
contro
UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata-
avverso ORDINANZA di TRIBUNALE COMO n. 3369/2018 depositata il 04/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Gli avvocati NOME Edo e COGNOME NOME chiesero al Presidente del Tribunale di Como emettersi decreto ingiuntivo nei confronti di COGNOME NOME COGNOME per il pagamento di compensi professionali relativi a prestazioni giudiziali civili e penali rese in favore dello stesso.
L’ingiunto propose opposizione secondo le forme del rito ordinario, notificando l’atto di citazione in data 4 luglio 2018, notificato il decreto ingiuntivo il 26 maggio 2018.
Al giudizio di opposizione parteciparono anche Unipol AssRAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE e Generali Italia sRAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE terze chiamate in causa dagli avvocati opposti COGNOME e COGNOME
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, con ordinanza del 4.6.2019 dichiarò inammissibile per tardività l’opposizione a decreto ingiuntivo relativamente alle prestazioni giudiziali svolte nei processi civile e, previa separazione della causa, dispose proseguirsi il giudizio in relazione alla domanda avente ad oggetto il pagamento delle prestazioni penali; conseguentemente, il Tribunale confermò parzialmente il decreto ingiuntivo
limitatamente alla somma di € 25.448,50 per le prestazioni giudiziarie civili.
Il Tribunale ritenne che, in relazione alle prestazioni giudiziali civili, l’opposizione avrebbe dovuto essere proposta secondo il rito speciale, ex art. 14 del D.Lgs n. 150 del 2011 e non con il rito ordinario.
Poiché l’atto di opposizione non era stato depositato entro quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, l’opposizione era inammissibile per tardività.
Cremonesi NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Como sulla base di tre motivi. NOME COGNOME Lucio e Unipolsai Ass.ni s.p.a. sono rimasti intimati. Generali Italia s.p.a. ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 40, comma 3, c.p.c., dell’art. 641, comma 1, c.p.c. e 645 c.p.c., nonché dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, per essere il Tribunale incorso nell’errore di non ritenere che l’opposizione aveva un contenuto ‘unitario’ determinato dall’unico atto il decreto ingiuntivo opposto -seppur inerente alla condanna al pagamento di compensi professionali per prestazioni rese sia in sede civile e sia in ambito penale.
In sostanza, non potendo essere proposte due opposizioni distinte avverso l’unico decreto ingiuntivo, che comprendeva entrambe le prestazioni, il rito ordinario sarebbe applicabile anche per le prestazioni giudiziarie civili.
Del resto, poiché il decreto ingiuntivo era stato chiesto per il pagamento dei compensi dovuti in materia civile e penale, l’opposizione sarebbe stata correttamene introdotta con il rito ordinario, in applicazione dell’art. 40, comma 3 c.p.c. La separazione delle cause, da considerarsi comunque facoltativa, avrebbe potuto essere disposta soltanto per le fasi di trattazione,
istruttoria e decisoria, in applicazione degli artt. 103, comma 2 e 104, comma 2 c.p.c. ma non per la fase introduttiva.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 14 D.Lgs. n. 150/2011, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che la domanda di liquidazione dei compensi professionali relativi alla redazione di un atto di appello, mai notificato, rientrasse tra le materie sottoposte al rito speciale laddove la mera predisposizione di un atto giudiziale sarebbe esclusa dal novero delle attività previste dall’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, che prevederebbero unicamente lo svolgimento della prestazione presso un ufficio giudiziario.
Con il terzo motivo si denunzia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014, nonché dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., per mancanza di motivazione in riferimento alla condanna alle spese di lite, liquidate per intero a favore di ogni parte intimata in misura esorbitante rispetto a quella risultante sia dall’applicazione del corretto scaglione in riferimento al valore effettivo della controversia, alle fasi del giudizio realmente svoltesi, alla limitata attività difensiva prestata in giudizio, oltre che per la mancata applicazione delle riduzioni massime previste dal D.M. n. 55 del 2014, stante la sommarietà del procedimento.
Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti.
Questa Corte, con condivisibile orientamento ormai consolidato (ribadito di recente da Cass. n. 8255/2024, non massimata), che qui si intende confermare, ha affermato che qualora vengano proposte, con un’unica domanda richieste di compenso per prestazioni giudiziali civili e per prestazioni stragiudiziali civili non connesse a quelle giudiziari, per prestazioni giudiziarie e stragiudiziali penali -e, in ogni caso per prestazioni che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 14 del D. Lgs n.150
del 2011, si applica il rito ordinario. Come già si legge in Cass. Sez. 2 31-8-2023 n. 25543 (Rv. 668929-01), sia nel regime precedente all’introduzione dell’art. 14 del D.Lgs n.150 del 2011, sia successivamente all’entrata in vigore della disposizione (e ante D.Lgs n. 149 del 2022), nel caso di domanda di pagamento di compenso avente a oggetto sia prestazioni giudiziali civili sia attività stragiudiziali non collegate alla difesa in giudizio è applicabile non il rito speciale di liquidazione dei compensi di avvocato, ma il rito ordinario di cognizione (Cass. Sez. 2 27-9-2016 n. 19025 Rv. 641561-01).
Quindi, in caso di domanda cumulativa di compensi – come nella fattispecie, ricomprendendo la richiesta di pagamento sia per attività giudiziali civili sia penali, il procedimento ordinario di cognizione attrae per connessione la materia propria del procedimento speciale, per cui si riespande la tutela ordinaria e con essa la garanzia del doppio grado del giudizio di merito.
L’avvocato può, infatti, scegliere di instaurare un solo processo, proponendo nei confronti del suo cliente una pluralità di domande ex art.104 c.p.c., per ottenere il pagamento non solo di prestazioni giudiziali civili, ma anche di prestazioni stragiudiziali non connesse a quelle giudiziali e prestazioni penali, come nella presente fattispecie.
Con una recente pronuncia (Cassazione civile sez. II, 12/07/2024, n. 19228), questa Corte ha riaffermato il principio secondo cui nel giudizio per il conseguimento di compensi per prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale, oltre che in procedimenti civili e penali, è applicabile non il rito speciale della liquidazione dei compensi di avvocato, ma il rito ordinario di cognizione ovvero, in alternativa, il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, non rientrando la controversia nell’ambito previsionale dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, che contempla – in virtù del richiamo all’art.
28 della l. n. 794 del 1942 – il procedimento sommario di cognizione per i soli giudizi concernenti la liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile.
La sentenza della Sezioni Unite n. 8455/2018, sulla quale il Tribunale ha fondato la decisione, riguarda la diversa ipotesi in cui la parte abbia proposto domanda riconvenzionale; le Sezioni Unite, in tale ipotesi, hanno stabilito che essa non provochi l’assoggettamento dell’intera causa al rito ordinario, in quanto non opera l’art. 40, comma 3 c.p.c. per la specialità dell’art. 14 del D.Lgs n. 150 del 2011 ma la trattazione deve avvenire o con il rito sommario congiuntamente a quella proposta dal professionista ove si presti a istruttoria sommaria o, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena, previa separazione delle domande; ciò si giustifica in quanto la procedura speciale e in unico grado dell’art. 14 è dettata nell’esclusivo interesse dell’avvocato, per cui le due cause sono raccordate in modo tale che l’eventuale domanda riconvenzionale del cliente non ritardi, almeno in linea generale, la decisione della domanda principale.
Alla luce dei citati principi, ai quali il collegio intende dare continuità, trattandosi di prestazioni giudiziarie civili e penali, l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificato il 26 maggio 2018 è stata correttamente e tempestivamente avvenuta con atto di opposizione notificato il 4 luglio 2019, ai sensi dell’art.641 c.p.c., non trovando applicazione il termine per il deposito del ricorso previsto dall’art. 14 del D. Lgs n. 150 del 2011.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto; l’ordinanza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Como in composizione monocratica.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa l ‘o rdinanza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale di Como, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 27/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME