Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11038 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11038 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17005/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) ,
-ricorrente-
contro
PREFETTURA RAGIONE_SOCIALE GOVERNO DI ANCONA, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-resistente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-resistente- avverso PROVVEDIMENTO di GIUDICE DI PACE ANCONA n. 382/2022 depositato il 26/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di Pace di Ancona, in giudizio promosso da NOME, cittadino pakistano, in opposizione avversi il decreto di espulsione emesso dalla stessa Prefettura di ancona il 28/1/2022, all’udienza del 26/7/2023 (cui la procedura era stata rinviata, attraverso vari rinvii, dal 29/7/2022 al fine di un controllo sulla definizione della procedura di richiesta della protezione internazionale, per quanto dedotto nel presente ricorso per cassazione), dando atto che le parti non erano comparsa, disponeva la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarava l’estinzione del processo.
Avverso la suddetta pronuncia, comunicata il 26/7/2023, NOME propone ricorso per cassazione, notificato il 14/8/2023, affidato a unico motivio nei confronti della Prefettura di ancona (che non svolge difese).
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1.Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.13 e 13-bis d.lgs. 286/1998 e 127 c.p.p. per avere il Giudice di Pace erroneamente disposto, in giudizio avente ad oggetto opposizione al decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Ancona in data 28/1/2022,
la cancellazione della causa dal ruolo, avendo erroneamente ritenuto necessaria la partecipazione delle parti.
2.La censura è fondata.
Questa Corte (Cass. 19601/2023; 14091/2021) ha chiarito che « In tema di giudizio di opposizione al decreto di espulsione di un cittadino extracomunitario, la regola generale per cui la mancata comparizione delle parti impone la fissazione di una nuova udienza, ex art. 181 c.p.c., non trova applicazione, trattandosi di procedimento caratterizzato da celerità, semplificazione e officiosità dell’impulso ».
Pertanto, il giudice adìto, verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione della parte, deve comunque pronunciarsi sul merito dell’impugnativa proposta. Invero, avuto riguardo alle peculiarit à di detto giudizio, caratterizzato non solo dall’urgenza ma anche dalla precisa delimitazione dell’ambito di cognizione, circoscritto unicamente al controllo, al momento dell’espulsione, dell’assenza del permesso di soggiorno perch é non richiesto (in assenza di cause di giustificazione), revocato, annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo, il rinvio della trattazione si giustifica solo in caso di irregolarit à della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza.
Non trovando applicazione l’art.181 c.p.c., non poteva essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l’estinzione del giudizio.
Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassato il decreto impugnato con rinvio al giudice di pace di Ancona, in persona di altro magistrato.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato con rinvio al giudice di pace di Ancona, in persona di altro magistrato, anche
in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso, In Roma, nella camera di consiglio del 6 marzo 2023 .