Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15765 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15765 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/06/2024
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME. COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 8451 del ruolo generale dell’anno 20 23, proposto da
COGNOME NOME NOMEC.F.: CODICE_FISCALE)
avvocato costituito di persona ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE PROVINCIA DI ROMA (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma emessa in data 2/6 marzo 2023 nel procedimento civile iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO del R.G.;
sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la dichiarazione di competenza del giudice di pace;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 maggio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha proposto opposizione (intitolata come « opposizione ex art. 617 c.p.c. ») avverso una cartella di
Oggetto:
REGOLAMENTO DI COMPETENZA A ISTANZA DI PARTE
Ad. 15/05/2024 C.C.
R.G. n. 8451/2023
Rep.
pagamento notificatagli dall’RAGIONE_SOCIALE, davanti al Tribunale di Roma.
Il Tribunale di Roma, qualificata la domanda quale opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. , ha dichiarato la propria incompetenza per valore, per essere competente il Giudice di Pace di Roma.
Ricorre il COGNOME, chiedendo dichiararsi la competenza per materia del Tribunale di Roma.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ente intimato. È stata fissata la trattazione del ricorso per l’odierna adunanza camerale, sulle indicate conclusioni del pubblico ministero.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis , comma 2, c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Il ricorrente sostiene che la propria domanda andrebbe qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., con conseguente sussistenza della competenza per materia del tribunale sulla stessa.
L’assunto è infondato e va, pertanto, dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Roma sulla presente controversia.
L’opposizione proposta dal COGNOME risulta fondata su tre motivi.
2.1 Il primo motivo di opposizione è rubricato come « nullità della cartella di pagamento opposta per mancata notifica dell’ordinanza nella stessa citata mancata comunicazione dell’invito al pagamento previsto dall’art. 212 del D.P.R. 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) »
Con tale motivo , l’opponente ha in realtà sostenuto « la nullità del ruolo in quanto formatosi in assenza dell’invito al pagamento di cui all’art. 212 del D.P.R. 115/2002 ».
L’eccezione che viene formulata dall’attore in conseguenza dei suddetti rilievi è, dunque, esclusivamente quella di « nullità del ruolo in quanto formatosi in assenza dell’invito al pagamento di cui all’art. 212 del D.P.R. 115/2002 ».
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2973 del 01/02/2024, Rv. 669858 -01), « l’invito al pagamento, emesso ai sensi dell’art. 212 del D.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un atto di natura amministrativa, avente contenuto di autoliquidazione del credito da parte dello stesso ente creditore, privo di efficacia esecutiva »: non si tratta, cioè, di un atto esecutivo, e neanche di un atto pre-esecutivo, ma di un atto amministrativo di autoliquidazione del credito.
Il debitore sostiene che, in mancanza di tale atto, non sarebbe legittima la stessa iscrizione a ruolo della pretesa creditoria, il che costituisce una vera e propria contestazione della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, nelle forme della riscossione a mezzo ruolo.
Segnatamente , l’opponente, nel contestare la stessa possibilità della iscrizione a ruolo del credito senza la previa autoliquidazione costituita dall’invito al pagamento previsto dall’art. 212 del TUSG, nella sostanza contesta la stessa sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell’agente della riscossione e non una mera irregolarità degli atti esecutivi, onde il relativo motivo va qualificato in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.
Altrettanto è a dirsi per la deAVV_NOTAIOa omessa notificazione dell’ordinanza richiamata nella cartella di pagamento: secondo l’opponente, in mancanza della predetta notificazione -oltre che dell’invito al pagamento non sarebbe stata possibile l’iscrizione a ruolo del relativo credito, con conseguente insussistenza, in radice, del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell’agente della riscossione .
2.2 Il secondo motivo di opposizione è rubricato come « intervenuta decadenza del diritto di riscuotere la somma di cui alla cartella opposta per tardiva iscrizione a ruolo -violazione dell’art. 212 del D.P.R. 115/2002 (T.U. Spese di giustizia) ».
Con tale motivo, l’opponente ha sostenuto che « nel caso di specie il ruolo si è formato il 14/01/2021, con quasi due anni di ritardo e quindi ben oltre il termine decadenziale previsto dalla norma citata ».
Si tratta senz’altro di un motivo da qualificare in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.: l’opponente sostiene, infatti, che l’ente creditore sarebbe decaduto dal diritto di riscuotere il credito, cioè che la relativa obbligazione si sarebbe estinta.
Viene in contestazione, quindi, il diritto di procedere ad esecuzione forzata per la riscossione del credito iscritto a ruolo, in virtù della deAVV_NOTAIOa decadenza, quale fatto estintivo del credito stesso.
2.3 Il terzo motivo di opposizione è rubricato come « intervenuta decadenza per la notifica della cartella esattoriale -violazione dell’articolo 25 punto C del DPR 602/1973 ».
Con tale motivo, l’opponente ha sostenuto « … … la cartella esattoriale avrebbe dovuto essere notificata entro e non oltre il 31/12/2021 ma anche in questo caso la notifica è stata effettuata in ritardo. In considerazione di quanto sopra ne consegue l’inefficacia del ruolo e della relativa cartella esa ttoriale ».
Anche questo motivo va qualificato in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..
L’opponente sostiene, infatti, ancora una volta, che vi sarebbe stata decadenza dal diritto di riscuotere il credito, cioè estinzione della relativa obbligazione (in tal caso per la tardiva notificazione della cartella di pagamento).
Anche in questo caso, dunque, vi è una contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata per la riscossione del credito
iscritto a ruolo, in virtù della deAVV_NOTAIOa decadenza, cioè di un fatto estintivo del credito stesso.
Va, infine, rilevato che le conclusioni dell’atto di opposizione sono le seguenti:
« 1) accertare e dichiarare la mancata notifica dell’ordinanza del 14/01/2019 citata nella cartella opposta e per l’effetto dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. 09720210106572716000; 2) accertare e dichiarare la mancata comunicazione dell’invito al pagamento previsto dall’art. 212 del d.p.r. 115/2002 (t.u. spese di giustizia) e per l’effetto dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA e comunque, vista la violazione dell’art. 212 del d.p.r. 115/2002, dichiarare l’intervenuta decadenza del diritto di riscuotere la somma di cui alla cartella opposta per tardiva iscrizione a ruolo; 3) in subordine accertare la violazione dei termini di cui all’articolo 25 punto c del dpr 602/1973 e per l’effetto dichiarare l’ineffica cia del ruolo e della relativa cartella esattoriale ».
Si tratta di conclusioni che, nel richiedere la dichiarazione di inefficacia del ruolo, di nullità della cartella di pagamento opposta e di decadenza del diritto di riscuotere la somma di cui alla stessa, confermano ulteriormente la qualificazione della domanda in termini di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., come esattamente rilevato dal tribunale nell’ordinanza con cui ha dichiarato la propria incompetenza per materia e la sussistenza della competenza per valore del giudice di pace per il presente giudizio.
Il ricorso è rigettato ed è dichiarata la competenza per valore sulla controversia del Giudice di Pace di Roma.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’ ente intimato svolto attività difensiva.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o
improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso e dichiara la competenza per valore sulla controversia del Giudice di Pace di Roma.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-