Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6199 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 6199 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3499-2019 proposto da:
NOME, domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME , che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE –
R.G.N. 3499/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/12/2023
CC
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 168/2018 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 13/07/2018 R.G.N. 466/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 13.7.2018, la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto inammissibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso la nota di variazione p.a.t. e la diffida ad adempiere notificategli dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
che avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 21.12.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia l’erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto che, non avendo egli impugnato le cartelle esattoriali successivamente notificategli relativamente alle medesime pretese già oggetto del presente giudizio di accertamento negativo del debito per
premi e contributi, nessun interesse poteva residuargli alla decisione della presente controversia, essendo ormai la sottostante questione di diritto irretrattabilmente preclusa per effetto della mancata opposizione alle cartelle;
che, a fondamento della censura, parte ricorrente ha evidenziato il contrasto tra l’anzidetta statuizione e il principio di diritto enunciato da Cass. n. 16203 del 2008, secondo la quale una volta che sia stata introdotta, e sia in corso, una causa di merito sulla fondatezza della pretesa contributiva previdenziale, non occorrerebbe che il contribuente instauri un secondo separato giudizio relativo anch’esso al merito sostanziale della pretesa dell’ente previdenziale, come è il giudizio di opposizione contro l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, atteso che la mancata proposizione dell’opposizione ex art. 24 cit. integrerebbe soltanto una preclusione di carattere processuale, come tale irrilevante rispetto a questioni di merito già validamente proposte in giudizio, sicché essa non potrebbe in ogni caso incidere sulla validità e sull’efficacia di una sentenza di accertamento negativo della pretesa contributiva previdenziale pronunziata in accoglimento della domanda del contribuente proposta prima di detta opposizione;
che il motivo è infondato, avendo questa Corte ormai superato l’orientamento dianzi cit., affermando piuttosto che, prevedendo l’art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, uno specifico mezzo dell’impugnazione del ruolo da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, e dunque sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, nessun risultato utile potrebbe più conseguire il contribuente che, prima della notifica della cartella esattoriale, abbia intrapreso un
giudizio di accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, impugnando ad es. il verbale recante l’accertamento ispettivo (così da ult. Cass. n. 6753 del 2020);
che si deve semmai aggiungere, in questa sede, che la diversa opinione di Cass. n. 16203 del 2008, cit., trascura di considerare che, contrariamente a quanto avviene nella riscossione mediante ruolo dei tributi, l’atto propedeutico all’iscrizione a ruolo dei crediti degli istituti previdenziali, ossia il verbale di accertamento o altro equipollente, non è un atto per il quale la legge prevede l’impugnazione entro termini perentori, l’unico termine perentorio essendo invece posto dall’art. 24, d.lgs. n. 46/1 999, per l’opposizione all’iscrizione a ruolo, che decorre dalla notifica al debitore della cartella esattoriale;
che pertanto, se appare logico sostenere che, nel sistema della riscossione dei tributi, una tempestiva opposizione alla cartella esattoriale non potrebbe mai rimettere in discussione l’accertamento dell’amministrazione finanziaria già consolidatosi per mancata tempestiva impugnazione, non è possibile estendere siffatto principio alla riscossione dei contributi previdenziali, in mancanza di alcun termine perentorio per impugnare l’accertamento e in presenza, per contro, di un termine perentorio per l’opposi zione a ruolo;
che, diversamente argomentando, si finirebbe surrettiziamente per disapplicare l’art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, non essendo logicamente configurabile una ‘preclusione di carattere meramente procedurale, priva di conseguenze sul piano del diritto sost anziale’, come invece sostenuto Cass. n. 16203 del 2008, cit., e dovendo invece reputarsi -in linea con l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte -che la perentorietà del termine, importando la decadenza dalla facoltà di rimettere
in discussione il titolo medio tempore consolidatosi, abbia carattere sostanziale;
che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità per essersi l’orientamento cui qui s’è data continuità consolidatosi in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 21.12.2023.