SENTENZA TRIBUNALE DI BERGAMO N. 622 2025 – N. R.G. 00001766 2024 DEPOSITO MINUTA 09 07 2025 PUBBLICAZIONE 09 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. NOME COGNOME, all’udienza del 08.05.2025 che si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta, ha pronunciato, nel termine di cui all’art. 127 -ter ult. co. c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale, nella causa iscritta al n. R.G. 1766/2024
TRA
rappresentato e difeso come in atti dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME
ricorrente
E
–
in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall’avv. NOME COGNOME
–
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall’avv. NOME COGNOME
resistenti
OGGETTO:
opposizione cartella esattoriale
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
Con ricorso in riassunzione depositato in data 22.07.2024 regolarmente notificato, agiva in giudizio nei confronti di e
all’intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA relativa a tributi previdenziali anno 2020 per € 7.914,25 emessa dall
L’istante, in particolare, affermava di aver aderito alla rottamazione ter e quater e sosteneva il difetto di notifica della cartella, ed altri vizi formali, nonchè, profili di incostituzionalità della normativa di settore.
Con memoria depositata in data 18.10.2024, si costituiva in giudizio contestando le avverse pretese ed insistendo per il rigetto della domanda; con memoria depositata in data 07.11.2024 si costituiva chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
La causa veniva trattata con le modalità della trattazione scritta e rinviata per discussione con le medesime modalità, da ultimo, all’udienza del 08.07.2025; nel termine di cui all’art. 127 -ter ult. co. c.p.c., la causa veniva decisa con motivazione contestuale.
La domanda non può essere accolta per le seguenti ragioni.
In primis va rimarcato che parte ricorrente non ha contestato nel merito alcun profilo del credito vantato dall’ per l’omesso versamento dei contributi di legge, limitandosi esclusivamente ad eccezioni formali in ordine alle quali si espone quanto segue.
Va, innanzitutto, disattesa l’eccezione di inammissibilità della memoria di in quanto costituitasi con avvocato del libero foro; in merito si rammenta quanto già affermato dalla Corte d’Appello di Brescia in situazioni analoghe e da ultimo ribadito e confermato dalla Cassazione secondo cui ‘ L
(come l si avvale dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest’ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, oppure
l’indisponibilità dell’Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l’adozione di apposita delibera o alcun’altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all’Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario atteso che la convenzione esime le Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria. ‘ (Cass. n. 16040/2025).
Quanto all’eccezione relativa al procedimento di notifica della cartella opposta, dalla documentazione prodotta da (docc. 89) si evince chiaramente che la cartella è stata congruamente notificata via pec e parte ricorrente non ha provato fatti estintivi o modificativi nel rispetto degli usuali criteri di riparto dell’ onus probandi ; spettava al ricorrente dare dimostrazione che l’indirizzo pec non fosse a lui riferibile o non inserito nei pubblici registri; tale prova difetta del tutto.
Oltretutto, sia che (v. diffide di cui ai docc. 4-5 hanno dato ulteriore attestazione di atti interruttivi, mai impugnati per tempo dal ricorrente.
Va affermata poi l’irrilevanza dell’adesione alla rottamazione ter e quater, dal momento che è pacifico che la cartella di cui si discute non risulta inserita nella dichiarazione alla definizione agevolata e non si ravvisano elementi di incostituzionalità in proposito.
Ancora: la cartella di pagamento è stata emessa dall
in piena conformità al dettato legislativo di cui all’art. 25, co. 2, D.P.R. 602/1973, fornendo al debitore tutti gli elementi necessari ad evidenziare i motivi che hanno determinato l’iscrizione a ruolo delle somme di cui si richiede il pagamento.
La cartella di pagamento impugnata contiene gli elementi minimi necessari per individuare la pretesa impositoria, che possano consentire al contribuente di conoscerne e contestarne sia l’ an che il quantum .
Sulla scorta di questo, pur ritenendo inconferenti le altre contestazioni sollevate, considerato il carattere assorbente delle argomentazioni rimesse, la domanda di parte ricorrente non può accogliersi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
– rigetta il ricorso;
– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle resistenti e che si liquidano in € 1.500,00 l’una per compensi professionali, oltre accessori di legge (con distrazione, per la quota di spettanza al legale di dichiaratosi antistatario). Così deciso in Bergamo, 09.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. NOME COGNOME