Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28243 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28243 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2025
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliera
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 22936 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Presidente del consiglio di amministrazione, legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ASSISI (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore ocato NOME COGNOME (C.F.:
rappresentato e difeso dall’avv CODICE_FISCALE)
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
nonché
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
Oggetto:
RAGIONE_SOCIALE A MEZZO RUOLO OPPOSIZIONE
Ad. 12/09/2025 C.C.
R.G. n. 22936/2023
Rep.
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempor
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE QUIRICO DRAGIONE_SOCIALEORCIA (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore
-intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palermo n. 2545/2023, pubblicata in data 24 maggio 2023;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 settembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE, impresa che svolge attività di autoRAGIONE_SOCIALE, ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’ art. 615 c.p.c., avverso una cartella di pagamento notificatale da ll’agente della riscossione (RAGIONE_SOCIALE, cui è successivamente subentrata l’ RAGIONE_SOCIALE), volta alla riscossione coattiva di crediti di diversi enti pubblici locali, per complessivi € 6.588,16, oltre accessori, per sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al codice della strada.
L’opposizione , in corso di causa limitata al solo importo intimato di € 3.681,95, per la cessata materia del contendere nei rapporti con alcuni degli enti locali convenuti, è stata dichiarata inammissibile dal Giudice di Pace di Palermo.
Il Tribunale di Palermo ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi.
Resistono, con distinti controricorsi, il Comune di Assisi e il Comune di Venezia.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri enti intimati.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione dell’ articolo 196, comma 1, del d.lgs. 285/1992 (codice della strada) , in combinato disposto con l’ articolo 84 del d.lgs. 285/1992 (codice della strada), anche siccome modificato e integrato dall’ articolo 1, comma 1, lettera gter) del decreto legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge con modificazioni e integrazioni con la legge 9 novembre 2021 n. 156. Inadeguata, erronea e ingiusta valutazione RAGIONE_SOCIALE domande proposte dalla ricorrente. Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione al merito della controversia e ai motivi della proposta opposizione all’esecuzione ex articolo 615 cpc in ipotesi di inesistenza del titolo esecutivo. Insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Motivo formulato ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 360, n°3, cpc. Motivo altresì formulato ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 360, n°5, cpc ».
Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione dell’ articolo 615 del codice di procedura civile , dell’ articolo
7 del d.lgs. 150/2011, degli articoli 201, 203, 204-bis, 205 e 206 del d.lgs. 285/1992 (codice della strada). Violazione e falsa applicazione dell’ articolo 196, comma 1, del d.lgs. 285/ 1992 (codice della strada) , in combinato disposto con l’ articolo 84 del d.lgs. 285/1992 (codice della strada), anche siccome modificato e integrato dall’ articolo 1, comma 1, lettera g-ter) del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge con modificazioni e integrazioni con la legge 9 novembre 2021 n. 156. Inadeguata, erronea e ingiusta valutazione RAGIONE_SOCIALE domande proposte dalla ricorrente. Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione al merito della controversia e ai motivi della proposta opposizione all’esecuzione ex articolo 615 cpc in ipotesi di inesistenza del titolo esecutivo. Insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio . Motivo formulato ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 360, n°3, cpc. Motivo altresì formulato ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 360, n°5, cpc ».
Il ricorso (i cui motivi sono suscettibili di esame congiunto, in ragione della intrinseca connessione RAGIONE_SOCIALE questioni con essi poste) è inammissibile sotto vari profili.
È in primo luogo senz’altro inammissibile la censura di « insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione », trattandosi di censura non più prevista, fin dalla sua novella del 2012, dall’art. 360 c.p.c. , come motivo di ricorso per cassazione.
Sono inammissibili anche le rimanenti censure, per le medesime ragioni già esposte da questa Corte in recenti pronunce aventi ad oggetto ricorsi della medesima ricorrente, sostanzialmente identici al presente (cfr., tra le altre: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31454 del 07/12/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 30387 del 25/11/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 29015 dell’11/11/2024; Sez. 3, Ordinanza 3786 del 12/02/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 1806 del 17/01/2024).
Invero, anche dalla semplice lettura dei due motivi del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità si evince che, in violazione dell’art. 366 c.p.c., l e censure -costituite dal complesso e coacervato accorpamento di plurime ed eterogenee doglianze, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. , e tra loro inestricabilmente cumulate -sono formulate RAGIONE_SOCIALE premurarsi della loro intelligibilità e, anzi, inammissibilmente rimettendo al giudice di legittimità il compito di isolare le singole critiche, sostanziali e processuali, rivolte alla sentenza impugnata.
Orbene, i motivi del ricorso -che si dipanano, con svolgimento non interrotto nemmeno da sottoparagrafi o dalla divisione in brani segnati da sequenza numerica, per ben diciannove pagine (da pag. 5 a pag. 24 del ricorso), con righi a scrittura fittissima e con continua alternanza di segni grafici di diverso tipo (grassetto, corsivo e sottolineato) -si connotano per una inestricabile commistione tra circostanze fattuali e questioni di diritto ad oggetto disomogeneo (afferenti cioè, in maniera indistinta, ai profili sostanziali ed a quelli processuali della vicenda), inframezzate dalla trascrizione di stralci di atti processuali, di passaggi motivazionali di un arresto di questa Corte (l’ordinanza del 5 giugno 2020, n. 10833) ripetitivamente richiamato, e di altri precedenti della giurisprudenza di merito.
La redazione dei motivi così praticata pregiudica una adeguata (o, quantomeno, sufficiente) intellegibilità RAGIONE_SOCIALE doglianze, in tal guisa confusamente mosse alla sentenza gravata, finendo, del tutto impropriamente, con il devolvere a questa Corte il compito, radicalmente esulante dalla natura e dalla funzione del giudizio di legittimità, della ricerca e della selezione nel vasto ed indifferenziato perimetro RAGIONE_SOCIALE censure ipotizzate dei rilievi di effettiva contestazione della sentenza impugnata (in proposito: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021; Sez. 5, Ordinanza n. 15517 del 21/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 26790
del 23/10/2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017; da ultimo, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 35943 del 27/12/2023).
In ogni caso, il ricorso è, altresì, inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis , comma 1, n. 1, c.p.c., essendo ad esso sottesa una questione di diritto già più volte affrontata da questa Corte, anche con sentenza ad esito di udienza pubblica (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 32921 del 9/11/2022) e risolta in senso difforme dagli assunti di parte ricorrente.
Anche a fini di completezza espositiva, con riguardo alle indicate questioni di diritto oggetto del giudizio, pare, dunque, opportuno ribadire, ancora una volta, l’ormai consolidato orientamento di questa Corte -che il ricorso non offre argomenti idonei ad indurre a rimeditare -secondo il quale « in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva -derivante dall’inapplicabilità, alle società RAGIONE_SOCIALE, dell’art. 196 c.d.s. deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell’opposizio ne all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell’amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l ‘omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all’agire dell’amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva » (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 32920 del 09/11/2022; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 32921 del 09/11/2022, Ordinanze n. 510 dell’11/01/2023, n. 1382 e n. 1383 del 18/01/2023).
Quanto, infine, alla sopravvenienza normativa, richiamata dalla ricorrente nella propria memoria (l’art. 196 del codice della
strada è stato, infatti, modificato dall’art. 1, comma 1, lettera g-ter , del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021 n. 156), essa risulta in concreto priva di rilevanza rispetto al presente giudizio, in quanto in materia di sanzioni amministrative -tali essendo quelle comminate all’odierna ricorrente e costituenti il presupposto della cartella di pagamento fatta dalla stessa oggetto di opposizione -non trova applicazione il principio della retroattività della legge più favorevole (cfr., tra le tante: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1383 del 18/01/2023; Sez. 2, Sentenza n. 19030 del 13/06/2022), per cui il motivo va esaminato alla luce della normativa vigente al tempo in cui la parte era gravata dell’inadempiuto onere di proporre opposizione ai sensi del codice della strada ai verbali notificati.
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore degli enti controricorrenti, liquidandole, per ciascuno di essi, in complessivi € 2.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il
versamento al competente ufficio di merito, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 12 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME