Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31454 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31454 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4304/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAILpecEMAIL e EMAIL
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
ROMA CAPITALE
COMUNE DI COGNOME
COMUNE DI ANCONA
COMUNE DI VERONA
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA LONATE, POZZOLO E FERNO
COMUNE DI ANGHIARI
COMUNE DI SANTA CESAREA TERME
– intimati – avverso la sentenza del TRIBUNALE DI PALERMO n. 3502 dell’8/9/2022 ;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
letta la memoria della ricorrente;
RILEVATO CHE
–RAGIONE_SOCIALE impresa che svolge attività di autonoleggio, ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 296 2013 00520373 16, notificatale il 23/9/2013 da RAGIONE_SOCIALE (oggi, Agenzia delle Entrate – Riscossione) e volta alla riscossione coattiva di crediti degli enti pubblici Roma capitale, Comune di Arezzo, Comune di Ancona, Comune di Verona, Unione dei Comuni Lombarda Lonate, Pozzolo e Ferno, Comune di Anghiari e Comune di Santa Cesarea Terme, per complessivi Euro 31.594,45, oltre ad accessori, per sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al Codice della Strada;
-il Giudice di Pace di Palermo, con la sentenza n. 1435 del 18/4/2018, accoglieva la domanda e annullava la cartella;
-c on la sentenza n. 3502 dell’8/9/2022, il Tribunale di Palermo accoglieva l’impugnazione dell’agente della riscossione e, in riforma della decisione di primo grado, rigettava l’opposizione ;
-avverso la predetta sentenza RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo;
-gli enti intimati non svolgevano difese nel giudizio di legittimità;
-la ricorrente depositava memoria ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 15/10/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-con l’unica censura, la ricorrente deduce «Violazione e falsa applicazione dell’articolo 615 del codice di procedura civile, dell’articolo 7 del d.lgs. 150/2011, degli articoli 201, 203, 204-bis, 205 e 206 del d.lgs. 285/1992 (codice della strada). Violazione e falsa applicazione dell’articolo 196 ,
comma 1, del d.lgs. 285/ 1992 (codice della strada), in combinato disposto con l’articolo 84 del d.lgs. 285/1992 (codice della strada), anche siccome modificato e integrato dall’articolo 1, comma 1, lettera g -ter) del decreto legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge con modificazioni e integrazioni con la legge 9 novembre 2021 n. 156. Inadeguata, erronea e ingiusta valutazione delle domande proposte dalla ricorrente. Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione al merito della controversia e ai motivi della proposta opposizione all’esecuzione ex articolo 615 cpc in ipotesi di inesistenza del titolo esecutivo. Insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Motivo formulato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360, n°3, cpc. Motivo altresì formulato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360, n°5, cpc» ;
-è in primo luogo senz’altro inammissibile la censura di «insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione», trattandosi di censura non più prevista, fin dalla sua novella del 2012, dall’art. 360 c.p.c. come motivo di ricorso per cassazione;
-per il resto, il ricorso risulta inammissibile per le medesime ragioni già esposte da questa Corte in plurime pronunce aventi ad oggetto ricorsi della medesima ricorrente, sostanzialmente identici al presente (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3786 del 12/02/2024, e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1806 del 17/01/2024): già dalla semplice lettura del motivo si evince, infatti, che, in violazione dell’art. 366 c.p.c., la censura -costituita dal complesso e coacervato accorpamento di plurime ed eterogenee doglianze, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. e tra loro inestricabilmente cumulate -è formulata senza premurarsi della sua intelligibilità e, anzi, inammissibilmente rimettendo al giudice di legittimità il compito di isolare le singole critiche, sostanziali e processuali, rivolte alla sentenza impugnata (in proposito: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021, Rv. 663425-02; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 15517 del 21/07/2020, Rv. 658556-01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 26790 del 23/10/2018, Rv. 651379-
01; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017, Rv. 643681-01; da ultimo, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 35943 del 27/12/2023);
-in ogni caso, anche a fini di completezza espositiva, con riguardo alle questioni di diritto oggetto del giudizio, pare opportuno ribadire ancora una volta l’ormai consolidato orientamento di questa Corte che il ricorso non offre argomenti idonei ad indurre a rimeditare -secondo il quale «in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva -derivante dall’inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell’art. 196 c.d.s. deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell’amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l’omessa notificazion e non attiene al rapporto, ma all’agire dell’amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 32920 del 09/11/2022, Rv. 666115-01; sono conformi Cass., Sez. 3, Sentenza n. 32921 del 09/11/2022, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 510 dell’11/01/2023, Cass., Sez. 3, Ordinanza nn. 1382 e 1383 del 18/01/2023);
-anche sotto tale aspetto, dunque, le censure (almeno con riguardo alle questioni astratte di diritto che è possibile enucleare sulla base dell’esposizione dei fatti), risultano inammissibili, ai sensi dell’art. 360 -bis , comma 1, n. 1, c.p.c.;
-non occorre provvedere sulle spese perché gli enti intimati non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità;
-va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte
dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,