Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13571 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 13571 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2039-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
R.G.N.2039/201
9
COGNOME
Rep.
Ud.29/01/2025
CC
nonché contro
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE DIREZIONE REGIONALE MOLISE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5518/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/11/2018 R.G.N. 7922/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Napoli in accoglimento del gravame dell’INPS ha riformato la sentenza del Tribunale d ella stessa città ed ha rigettato le opposizioni di RAGIONE_SOCIALE avverso le cartelle di pagamento recanti contributi da versare all’ex Enpals a seguito di verbale di accertamento.
1.1. La Corte di merito ha ricordato che nella pendenza del giudizio di accertamento negativo del credito è inibita l’iscrizione a ruolo delle somme che ne costituiscono l’oggetto e che l’effetto paralizzante si verifica quando il ricorso è stato depositato e n otificato prima dell’iscrizione a ruolo o comunque prima della notifica della cartella esattoriale.
1.2. Ha ricordato altresì che, pur essendosi verificato nella specie tale effetto paralizzante (essendo state notificate le cartelle nella pendenza del giudizio di accertamento negativo promosso dalla società contribuente), tuttavia, resta fermo l’obbligo di accertare nel merito l’esistenza del credito riportato nella cartella che nella specie ha ritenuto esistente sul rilievo che nell’ambito dell’Enpals non è necessaria l’esistenza del lavoro subordinato ma basta lo svolgimento di prestazioni artistiche tecniche o amministrative riportate nel d.l.C.P.S. n. 708 del 1947 e ss.mm. ii. che disciplinava l’Enpals e che l’ obbligo contributivo grava anche sul committente che scritturi o ingaggi lavoratori autonomi a prescindere dalla natura del rapporto.
1.3. Nella specie, quindi, ha accertato che dai verbali ispettivi era emerso incontestatamente che i lavoratori cui si riferivano i contributi erano tecnici di ripresa , messa in onda, addetti al montaggio, documentalisti audiovisivi ( rientranti ai nn. 11 e 12 dell’art. 3 d.l.c.p .s.).
1.4. Ha infine evidenziato che le eccezioni di prescrizione e di erroneità del calcolo di interessi e sanzioni non erano state reiterate in appello.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE che ha articola tre motivi illustrati da memoria. L ‘Inps non ha opposto difese essendosi limitato a depositare procura. L’A genzia delle Entrate -Riscossione è rimasta intimata. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni .
RITENUTO CHE
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. e art. 111 Cost., anche in relazione alla violazione degli artt. 156, 112, 113, 132 n. 4, 429 e 281 sexies c.p.c., nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’apparenza della motivazione.
1.1. Sostiene la ricorrente che la sentenza sarebbe illogica e contraddittoria al punto da dover essere considerata nulla in quanto afferma che l’iscrizione a ruolo sarebbe illegittima e poi deduce che il credito esiste e le somme sono dovute per rigettare conclusivamente le opposizioni. Deduce che in tal modo non è possibile comprendere il contenuto del comando giudiziario.
Con il secondo motivo poi denuncia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., degli artt. 414, 442 e 437 c.p.c. in relazione all’art. 24, comma 4 d.lgs. n. 46 del 1999, all’art. 645 c.p.c., agli artt. 112 e 113 c.p.c..
2.1. Ad avviso della società ricorrente erra la Corte nel dichiarare illegittima l’iscrizione a ruolo senza poi dichiarare nulle le cartelle.
A tal proposito e videnzia che solo in appello l’Inps ha chiesto che si accertasse il credito sottostante e dunque, in assenza di una domanda tempestiva -atteso che in primo grado era stata chiesta solo la conferma delle cartelle di pagamento il giudice l’avrebbe dovuta dichiarare inammissibile.
Con il terzo motivo di ricorso è denunciata, sempre in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 commi 3 e 4, e 25 del d.lgs. n. 46 del 1999 nonché dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, in relazione agli artt. 24 e 111 della costituzione.
3.1. La società deduce che l’Inps non avrebbe potuto iscrivere a ruolo i contributi senza attendere la decisione del competente rgano amministrativo o, quanto meno, il decorso del termine per l ‘adozione dell a decisione.
3.2. Sostiene che erroneamente sarebbe stato richiamato l’art. 13 della legge n. 448 del 1998 e l’art. 24 comma 3 del d.lgs. n.46 del 1999 in quanto nella specie trovava applicazione il comma 4 dell’art. 24 . Precisa che alla data di iscrizione a ruolo dei contributi pretesi, il 24.3.2009, era già stato inoltrato (il 15-22/1/2009)il ricorso amministrativo di secondo grado avverso il verbale di accertamento del 30.5.2008.
Il ricorso è infondato.
4.1. In primo luogo la motivazione della sentenza non presenta profili di contraddittorietà tali da poter essere considerata nulla.
La Corte territoriale ha ben chiarito le ragioni per le quali ha proceduto all’esame del merito della questione controversa, vale a dire l’esistenza dell’obbligo di versare i contributi , e ciò ha fatto avendo dato conto del fatto che in disparte la illegittimità dell’ iscrizione a ruolo legata ad aspetti formali ciò su cui il giudice è chiamato ad indagare è l’esistenza dell’obbligo di versamento dei contributi che nello specifico è stato accertato. Nessuna insanabile
contraddittorietà è perciò ravvisabile nela motivazione della sentenza impugnata ( cfr. oltre a quelle già citate dalla Corte territoriale Cass. 06/07/2018 n. 17858, 07/05/2019 n. 12025).
4.2. Va ricordato poi che l’opposizione si risolve in un’ordinaria azione di accertamento negativo del credito, con cognizione piena, di tal che il giudice è tenuto a verificare la fondatezza della pretesa contributiva, nell'”an” e nel “quantum” anche se l’ente previdenziale si è limitato a chiedere il mero rigetto dell’opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell’obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell’opponente al pagamento del credito di cui alla cartella (cfr. Cass. 23/01/2020 n. 1558).
Peraltro la censura formulata con il secondo motivo di ricorso -che deduce che solo in appello l’Inps avrebbe chiesto, tardivamente, che si accertasse il credito sottostante (in primo grado sarebbe stata chiesta solo la conferma delle cartelle di pagamento) – è generica. Anche laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione ” errores in procedendo “, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (cfr. Cass. 20/07/2012 n. 12664, 13/03/2018 n. 6014, Sez. U 27/12/2019 n. 34469) (n ella specie si è trascurato di riprodurre il contenuto delle difese di primo grado dell’ Inps, la sentenza di primo grado e l’ l’appello ).
4.3. Il terzo motivo è infondato. Come si è già ricordato sub 4.1. questa Corte ha affermato che ‘In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo; ne consegue che, ove la cartella consegua ad un accertamento già impugnato davanti all’autorità giudiziaria, non sussiste un interesse concreto e attuale della parte a far valere l’illegittimità dell’iscrizione per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull’impugnazione dell’accertamento, ex art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, senza neppure dedurre che la cartella emessa è stata azionata in via esecutiva, giacché un’eventuale pronuncia sul punto non comporterebbe per la parte alcun risultato giuridicamente apprezzabile ( cfr cass.n. 12025 del 2019 cit. e ivi le richiamate Cass. n. 17858 del 2018, n. 774 del 2015 e n. 9159 del 2017. V. anche Cass. n. 6199 del 2024).
In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità atteso che l’Inps si è limitato a depositare procura e non ha svolto alcuna attività difensiva. L’Agenzia delle Entrate -Riscossione pur ritualmente intimata non si è costituita.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del c itato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma il 29 gennaio 2025