Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8157 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8157 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2848/2021 R.G. proposto da : NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
ISPETTORATO TERRITORIALE LAVORO ENNA, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
RISCOSSIONE RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CALTANISSETTA n. 467/2020 depositata il 11/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza dell’11.11.20 la corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del 6.6.19 del tribunale di Enna, che aveva rigettato l’opposizione a cartella di pagamento per euro 67.505 a seguito di tre ordinanze ingiunzione dell’ispettorato di Enna, emesse in ragione della mancata stipula di regolare rapporto di lavoro con la segretaria dell’amministrazione condominiale della Sineri.
Ha ritenuto, in particolare, la corte territoriale, premesso che la cartella era fondata su ordinanze non notificate ritualmente, ma emesse all’esito di procedura accertativa in sede ispettiva che aveva visto anche l’interlocuzione nel merito con la parte, ha ritenuto che il termine di prescrizione della sanzione amministrativa ex lege 689 dell’81, peraltro rilevabile d’ufficio (sicché non aveva rilievo disquisire della tardività della relativa eccezione), non era decorso, per essere stato interrotto dalla notifica del verbale di accertamento e poi della cartella esattoriale; ha rilevato che solo in sede di note, e quindi inammissibilmente, erano state sollevate
questioni di merito, in quanto la parte avrebbe dovuto contestare la pretesa sanzionatoria sin dalla proposizione del ricorso in opposizione alla cartella, sulla base delle risultanze dell’accertamento notificatole.
Avverso la sentenza ricorre per tre motivi la COGNOME resiste con controricorso l’ispettorato del lavoro di Enna; Riscossione Sicilia è rimasta intimata.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce ex art. 360 numero 4 c.p.c. violazione degli articoli 115 e 132 comma 2 numero 4 c.p.c. per assenza di motivazione della sentenza, che ha imposto alla parte di comprendere le ragioni della pretesa sanzionatoria (portata da atti non notificati) sulla base del precedente accertamento ispettivo, non richiamato in alcun modo nella cartella (notificata oltre 5 anni dall’accertamento) e peraltro relativo a vicenda lavorativa già oggetto di transazione.
Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 150 del 2011 nonché 201, 203 204 bis del decreto legislativo 285 del 92 e 13 decreto legislativo 124 del 2004, per avere la corte territoriale trascurato la portata recuperatoria dell’opposizione alla cartella sicché, in mancanza di notifica dell’ordinanza ingiunzione sottesa, la parte poteva contestare la pretesa sanzionatoria sul piano sia formale che sostanziale (restando irrilevante il precedente verbale di accertamento, che ha caratteristiche del tutto diverse da quello relativo alle infrazioni al codice della strada, richiamato dalla sentenza impugnata, ed è inidoneo a divenire titolo esecutivo in mancanza di impugnazione).
La detta azione recuperatoria non poteva che farsi compiutamente se non una volta conosciute le ordinanze di ingiunzione dopo la loro produzione con la memoria di costituzione nel giudizio, sicché la parte poteva solo nelle note, quale primo atto utile del giudizio di primo grado, una volta conosciute le ordinanze di ingiunzione, censurare la pretesa creditoria portata dalle stesse sul piano anche sostanziale.
Il terzo motivo deduce ex art. 360 co.1 n. 4 c.p.c. violazione degli articoli 111 costituzione e 132 comma 2 c.p.c., nonché ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’articolo 6 comma 11 decreto legislativo 150 del 2011 nonché 115 e 116 c.p.c., per omessa motivazione nel merito della pretesa, non essendo sufficiente il mero richiamo al verbale di accertamento unico senza peraltro tener conto delle osservazioni della parte.
I motivi vanno esaminati insieme per la loro connessione: essi sono fondati.
Occorre premettere in linea generale che il verbale di accertamento relativo alle violazioni della disciplina del lavoro non contiene un’ingiunzione di pagamento e non è titolo esecutivo in mancanza di opposizione, e che nella materia delle violazioni delle norme del lavoro, a differenza di quelle del codice della strada o di quelle relative ai contributi previdenziali, solo l’ordinanza ingiunzione legittima la formazione del ruolo. Nel caso di specie, è pacifico che al verbale di accertamento ispettivo del 2011 ha fatto seguito un diffusa attività istruttoria all’esito della quale, senza che risulti un atto conclusivo del procedimento ispettivo diverso, nel 2016 sono state emesse delle ordinanze di ingiunzione che recano (per la prima volta) la pretesa creditoria sanzionatoria dell’amministrazione; è pacifico altresì che dette ordinanze non sono mai state notificate alla ricorrente.
In tale contesto, l’opposizione della ricorrente alla cartella esattoriale successivamente emessa non può che avere portata recuperatoria con riferimento sia ai profili formali delle ordinanze che a quelli sostanziali; poiché la parte non ha conoscenza dell’illecito (essendovi nella cartella un richiamo mero al numero e data notifica delle ordinanze ingiunzione, senza ulteriori specificazioni e senza riferimento al loro contenuto o agli atti alle stesse presupposti) la parte può svolgere la funzione recuperatoria dell’opposizione alla cartella solo una volta che prende conoscenza delle ordinanze ingiunzione (v. Sez. U – , Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 -01, che consente detta zione recuperatoria con il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione dell’atto accertativo; v. anche Sez. 6 -2, Ordinanza n. 11789 del 06/05/2019, Rv. 653724 -01, secondo la quale il destinatario di una cartella di pagamento emessa in base ad un verbale di accertamento per violazioni al codice della strada, che si assume regolarmente notificato, ove proponga opposizione, invocando l’annullamento della cartella quale conseguenza della omissione, invalidità assoluta ovvero inesistenza della notificazione del verbale presupposto, non può che limitarsi a denunciare il vizio invalidante detta notifica, non potendo fare valere in tal sede anche vizi che attengono al merito della pretesa sanzionatoria, la cui allegazione è, al contrario, necessaria qualora sia proposta un’opposizione, riconducibile all’art. 6 del cit. d.lgs. n. 150, a cartella di pagamento fondata su un’ordinanza ingiunzione che si assuma illegittimamente notificata, giacché l’emissione di siffatta ordinanza implica che il verbale di accertamento presupposto sia stato legittimamente contestato o notificato al trasgressore il quale, perciò, ha avuto cognizione anche degli aspetti attinenti al merito dell’esercitata pretesa sanzionatoria).
Nel caso di specie, risulta dagli atti e non è del resto controverso che la parte che ha proposto opposizione alla cartella nel primo atto successivo alla produzione dell’ordinanza ingiunzione non previamente notificata ha svolto le sue difese nel merito della pretesa sanzionatoria dell’amministrazione (che non era stata correttamente esercitata per il ripetuto difetto di notifica).
Il giudice avrebbe allora dovuto tenere in considerazione le osservazioni tempestive fatte della parte, ponendole peraltro in relazione con altre acquisizioni istruttorie (quali il verbale ispettivo -che peraltro ha la limitata valenza probatoria riconosciuta da Sez. L – , Ordinanza n. 23252 del 28/08/2024, Rv. 672193 – 01- e gli altri documenti prodotti in causa), per valutare la fondatezza del merito della pretesa sanzionatoria.
Non essendo stata compiuta tale attività, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla medesima corte d’appello, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 febbraio