Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31845 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 31845 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2024
SENTENZA
sul ricorso 18255-2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA RAGIONE_SOCIALE DI CASSAZIONE, già rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO
Oggetto
Opposizione atti esecutivi
R.G.N. 18255/2016
COGNOME
Rep.
Ud. 09/07/2024
PU
29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 568/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 22/06/2015 R.G.N. 365/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 22.6.2015 , la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato le opposizioni proposte da RAGIONE_SOCIALE avverso la cartella esattoriale e la successiva intimazione di pagamento con cui le era stato ingiunto di pagare somme per contributi omessi nel periodo gennaio-aprile 2004.
I giudici territoriali, in particolare, hanno ritenuto che l’art. 29 d.lgs. n. 46/1999, nel richiamarsi alle forme ordinarie per la proposizione degli atti esecutivi, avesse esteso alla possibilità di contestare la regolarità formale della procedura di riscossione il medesimo termine di venti giorni previsto dall’art. 617 c.p.c. e, rilevato che nella specie esso non era stato rispettato, hanno rigettato l’appello.
Avverso tale pronuncia RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura. La società concessionaria dei servizi di riscossione ha resistito con controricorso, mentre l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli.
La causa è stata più volte rinviata a seguito del decesso del difensore della parte ricorrente per difficoltà concernenti la notifica a quest’ultima della fissazione dell’udienza, al fine di consentirle di munirsi di altro difensore. Il Pubblico ministero ha depositato memoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dato atto che al legale rapp.te della società ricorrente è stato notificato in data 9.5.2024 l’avviso di cancelleria recante la fissazione della pubblica udienza per la data odierna, unitamente alla comunicazione concernente la facoltà di nominare un nuovo difensore a seguito della cancellazione dall’albo del difensore precedentemente munito di procura, e che, nondimeno, non risulta agli atti che di tale facoltà la ricorrente abbia inteso avvalersi.
Ciò posto, con l’unico motivo di censura si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, per avere i giudici territoriali ritenuto la tardività dell’opposizione: ad avviso di parte ricorrente, infatti, essendo stato rispettato, nella specie, il termine di quaranta giorni di cui alla norma cit., affatto erroneamente l’opposizione sarebbe stata ritenuta tardiva.
La censura è inammissibile.
In termini generali, va ricordato che, muovendo dal presupposto che una cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali è suscettibile di essere opposta sia per ragioni concernenti il merito della pretesa oggetto della procedura di riscossione sia per ragioni inerenti alla regolarità formale di quest’ultima, questa Corte ha avuto modo di chiarire che, qualora entrambe le opposizioni sia state proposte con un unico atto, diversa resta comunque la disciplina dei termini: mentre infatti l’opposizione concernente il merito della pretesa è regolata dall’art. 24, d.lgs. n. 46/1999, che prevede
all’uopo un termine di quaranta giorni, l’opposizione per ragioni inerenti la regolarità della procedura esecutiva concreta un’opposizione agli atti esecutivi, che resta regolata dagli artt. 617 e 618bis c.p.c., stante il rinvio alle ‘forme ordinarie’ contenuto nell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 46/1999, cit. (giurisprudenza costante fin da Cass. n. 21863 del 2004); di conseguenza, qualora l’opposizione sia stata bensì depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all’art. 24, comma 5, d. lgs. n. 46/1999, ma oltre quello di venti giorni di cui all’art. 617 c.p.c., dev’essere senz’altro ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione, e può darsi ingresso unicamente alle eccezioni concernenti il merito della pretesa oggetto di riscossione (così, tra le numerose, Cass. n. 15116 del 2015). Tanto essendo accaduto nel caso di specie (si veda sul punto il § 1 della parte motiva della sentenza impugnata, dove si dà atto che ‘il Tribunale, dopo aver considerata tardiva l’opposizione a cartella per la parte relativa alla regolarità formale del tit olo, l’ha respinta nel merito’), resta da dire che è parimenti consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data all’azione proposta da parte del provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell’azione data dalla parte, di talché, qualora l’azione sia stata espressamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi, la sentenza che su di essa ha statuito è impugnabile esclusivamente con il ricorso straordinario per cassazione (così Cass. n. 26294 del 2007 e innumerevoli successive conformi: v. tra le più recenti Cass. n. 6344 del 2022); e avendo viceversa l’odierna ricorrente
ritenuto di proporre preventivamente (ed erroneamente) appello avverso la statuizione in questione, nonostante l’esplicita qualificazione recata nella sentenza di prime cure , il presente ricorso si rivela inammissibile, essendosi irrimediabilmente formato il giudicato interno che consegue alla mancanza di tempestiva e corretta impugnazione (così, tra le più recenti, Cass. nn. 9868 del 2021 e 29763 del 2022). Deve semmai aggiungersi, per completezza, che non rileva in contrario che la sentenza di prime cure recasse statuizioni concernenti sia l’opposizione agli atti esecutivi che l’opposizione all’esecuzione: qualora un’opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte ad una opposizione all’esecuzione, l’impugnazione della conseguente sentenza deve infatti seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione, restando soggetta alle forme e ai termini dell’appello per ciò che riguarda l’opposizione ex art. 615 c.p.c. e a quelli del ricorso per cassazione per ciò che concerne l’opposizione ex art. 617 c.p.c. (così, tra le più recenti, Cass. nn. 13203 del 2010, 18312 del 2014 e 3166 del 2020).
Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Tenuto conto della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, si ravvisano inoltre i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 1.700,00, di cui € 1.500,00 per
compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, per ciascuna delle parti costituite.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.7.2024.