SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 5154 2026 – N. R.G. 00026867 2024 DEPOSITO MINUTA 03 04 2026 PUBBLICAZIONE 03 04 2026
Nrg NUMERO_DOCUMENTO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Provvedimento fuori udienza
IL GIUDICE
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposto lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘udienza del 2 aprile 2026 mediante l o scambio e i l deposito telematico di note scritte; viste le note depositate;
P. Q. M.
visto l’art.281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e la concisa esposizione RAGIONE_SOCIALEe ragioni in fatto e in diritto RAGIONE_SOCIALEa decisione ;
Il giudice designato
NOME COGNOME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, NOME COGNOME, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale per gli affari contenziosi RAGIONE_SOCIALE‘anno 2024 , e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te pro
tempore ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo *RAGIONE_SOCIALE*AVV_NOTAIO in INDIRIZZO , che la rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO Giorgio INDIRIZZO che la rappresenta e difende
Amendola, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘Avv. in virtù di procura allegata in atti ;
-resistente-
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato che la rappresenta e difende ex lege ;
-resistente-
OGGETTO: opposizione avverso cartella esattoriale.
CONCLUSIONI
Come da note a verbale.
FATTO E DIRITTO
L ‘att ore ha proposto opposizione alla cartella di pagamento n. 097.NUMERO_CARTA.000 con la quale l’ intimava il pagamento di € 10.405,88 a titolo di ‘ spese di giudizio anno 2016 ‘ , oltre oneri di riscossione e diritti di notifica.
L’opponente ha eccepito l ‘ illegittimità RAGIONE_SOCIALEa cartella stante la erroneità RAGIONE_SOCIALEa condanna alle spese di euro 9.200,00 nel titolo esecutivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia Tributaria n 9018/2021; in ogni caso la non debenza RAGIONE_SOCIALEe spese legali dei giudizi estinti per adesione alla rottamazione quater ex legge 29 dicembre 2022 n 197 ed ha chiesto l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa cartella e la condanna RAGIONE_SOCIALE ex art 96 c.p.c 2 comma.
si costituiva evidenziando il proprio difetto di legittimazioni passiva e chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
Si costituiva l’ dando atto RAGIONE_SOCIALEo sgravio RAGIONE_SOCIALEa cartella opposta e rideterminando l’importo iscritto a ruolo in euro 920,00 comprensivo degli accessori; evidenziava inoltre che le sentenza richiamate nella cartella opposta sono state pubblicate e divenute definitive in data antecedente alla domanda di rottamazione ed i relativi giudizi non si sono estinti per intervenuta rottamazione.
Nel merito la domanda attrice è fondata limitatamente all ‘importo già oggetto di sgravio mentre devone essere respinte tutte le ulteriori eccezioni di parte opponente non essendo intervenuta alcuna estinzione dei giudizi -richiamati nella cartella opposta – a seguito di richiesta di rottamazione.
Pertanto la cartella opposta deve essere annullata e l ‘ opponente deve essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE ‘ importo di euro 2120,00
In ragione RAGIONE_SOCIALEa reciproca soccombenza le spese di lite devono essere compensate
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
annulla la cartella opposta condanna l ‘opponente al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE entrate RAGIONE_SOCIALEa residua somma di euro 2.120,00
compensa le spese di lite
Roma, 3 aprile 2026
Il Giudice NOME COGNOME