Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28195 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28195 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19404/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ASSISI, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio telematico come in atti;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE
– intimata – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PALERMO n. 1822/2023 depositata il 17/04/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 settembre 2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, esercente attività di autoRAGIONE_SOCIALE, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 021 2018 00028293 23 000, notificatale in data 28 novembre 2019 dalla RAGIONE_SOCIALE delle EntrateRAGIONE_SOCIALERiscossione di Bolzano, recante l’iscrizione a ruolo di crediti di enti pubblici (Comuni di Venezia, Assisi, Perugia, Borghetto Santo Spirito e Buttigliera Alta) per complessivi euro 2.547,92 oltre accessori, a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.
A sostegno dell’opposizione, la società deduceva la mancata notificazione di alcuni verbali di accertamento e, quanto ai restanti, di avere, in seguito alla loro notificazione, tempestivamente comunicato agli enti accertatori i nominativi dei soggetti locatari dei RAGIONE_SOCIALE al momento della commissione delle infrazioni, con conseguente difetto di legittimazione passiva ex art. 196, comma 1, cod. strada, atteso che responsabile solidale con l’autore della violazione è il locatario.
Instaurato il contraddittorio e acquisita la documentazione, il Giudice di pace di Palermo, con sentenza di accoglimento, annullava le iscrizioni a ruolo oggetto della cartella.
Avverso detta pronuncia proponeva appello il Comune di Assisi, deducendo l’erroneità della esclusione della responsabilità solidale del locatore dei RAGIONE_SOCIALE con cui erano state commesse le infrazioni poste a fondamento della riscossione.
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1822/2023, accoglieva l’appello e, in riforma della decisione di primo grado, rigettava l’opposizione.
Ha dunque proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a due motivi, cui ha resistito, con controricorso, il
Comune di Assisi, mentre non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri enti intimati.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..
Tutte le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. preliminarmente, si osserva che -in base ai principi affermati da Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi) ed in considerazione dell’inammissibilità del ricorso può prescindersi dalla verifica della ritualità delle notificazioni eseguite nei confronti delle parti intimate e della stessa integrità del contraddittorio (del resto, potendosi ipotizzare la natura ormai scindibile delle cause nei confronti dei singoli enti creditori, atteso lo sviluppo del processo); il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte
pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione RAGIONE_SOCIALE comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (cfr., sulla scia di Cass., Sez. U, 22/03/2010, n. 6826, tra le tante, Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980; Cass. 20/04/2023, n. 10718);
4.1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione dell’articolo 196, comma 1, del d.lgs. 285/ 1992 (codice della strada), in combinato disposto con l’articolo 84 del d.lgs. 285/1992 (codice della strada), anche siccome modificato e integrato dall’articolo 1, comma 1, lettera g -ter) del decreto legge 10 settembre
2021 n. 121, convertito in legge con modificazioni e integrazioni con la legge 9 novembre 2021 n. 156. Inadeguata, erronea e ingiusta valutazione delle domande proposte dalla ricorrente. Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione al merito della controversia e ai motivi della proposta opposizione all’esecuzione ex articolo 615 cpc in ipotesi di inesistenza del titolo esecutivo. Insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Motivo formulato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360, n°3, cpc. Motivo altresì formulato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360, n°5, cpc »
4.2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta « Violazione e falsa applicazione dell’articolo 615 del codice di procedura civile, dell’articolo 7 del d.lgs. 150/2011, degli articoli 201, 203, 204-bis, 205 e 206 del d.lgs. 285/1992 (codice della strada). Violazione e falsa applicazione dell’articolo 196, comma 1, del d.lgs. 285/ 1992 (codice della strada), in combinato disposto con l’articolo 84 del d.lgs. 285/1992 (codice della strada), anche
siccome modificato e integrato dall’articolo 1, comma 1, lettera g -ter) del decreto legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge con modificazioni e integrazioni con la legge 9 novembre 2021 n. 156. Inadeguata, erronea e ingiusta valutazione delle domande proposte dalla ricorrente. Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione al merito della controversia e ai motivi della proposta opposizione all’esecuzione ex articolo 615 cpc in ipotesi di inesistenza del titolo esecutivo. Insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Motivo formulato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360, n°3, cpc. Motivo altresì formulato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360, n°5, cpc » .
5. Il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili.
I motivi -meritevoli di congiunto scrutinio, in ragione della intrinseca connessione delle questioni poste – sono inammissibili.
È in primo luogo senz’altro inammissibile la censura di « insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione », trattandosi di censura non più prevista, fin dalla sua novella del 2012, dall’art. 360 c.p.c. come motivo di ricorso per cassazione.
Inammissibili sono anche le rimanenti censure, per ragioni già esposte da questa Corte in recenti pronunce aventi ad oggetto ricorsi della medesima ricorrente, sostanzialmente identici al presente (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31454 del 07/12/2024, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30387 del 25/11/2024, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 29015 dell’11/11/2024, Cass., Sez. 3, Ordinanza 3786 del 12/02/2024, e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1806 del 17/01/2024): invero, anche dalla semplice lettura dei due motivi del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità si evince che, in violazione dell’art. 366 c.p.c., le censure costituite dal complesso e coacervato accorpamento di plurime ed eterogenee doglianze, facenti riferimento alle diverse ipotesi
contemplate dall’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. e tra loro inestricabilmente cumulate -sono formulate RAGIONE_SOCIALE premurarsi della loro intelligibilità e, anzi, inammissibilmente rimettendo al giudice di legittimità il compito di isolare le singole critiche, sostanziali e processuali, rivolte alla sentenza impugnata.
Orbene, i motivi del ricorso – che si dipanano, con svolgimento non interrotto nemmeno da sottoparagrafi o dalla divisione in brani segnati da sequenza numerica, per ben venti pagine (da pag. 4 a pag. 24 del ricorso) con righi a scrittura fittissima e con continua alternanza di segni grafici di diverso tipo (grassetto, corsivo e sottolineato) – si connotano per una inestricabile commistione tra circostanze fattuali e questioni di diritto ad oggetto disomogeneo (afferenti cioè, in maniera indistinta, ai profili sostanziali ed a quelli processuali della vicenda), inframezzate dalla trascrizione di stralci di atti processuali, di passaggi motivazionali di un arresto di questa Corte (l’ordinanza del 5 giugno 2020, n. 10833) ripetitivamente richiamato, e di altri precedenti della giurisprudenza di merito;
la redazione dei motivi così praticata pregiudica una adeguata (o, quantomeno, sufficiente) intellegibilità delle doglianze, in tal guisa confusamente mosse alla sentenza gravata, finendo, del tutto impropriamente, con il devolvere a questa Corte il compito, radicalmente esulante dalla natura e dalla funzione del giudizio di legittimità, della ricerca e della selezione nel vasto ed indifferenziato perimetro delle censure ipotizzate dei rilievi di effettiva contestazione della sentenza impugnata (in proposito: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021, Rv. 663425-02; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 15517 del 21/07/2020, Rv. 658556-01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 26790 del 23/10/2018, Rv. 651379-01; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017, Rv. 64368101; da ultimo, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 35943 del 27/12/2023).
5.1. In ogni caso, il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis , comma 1, n. 1, c.p.c., essendo ad esso sottesa questione di
diritto già più volte affrontata da questa Corte, anche ad esito di udienza pubblica (Cass. n. 32921/2022).
Anche fini di completezza espositiva, con riguardo alle questioni di diritto oggetto del giudizio, pare opportuno ribadire ancora una volta l’ormai consolidato orientamento di questa Corte che il ricorso non offre argomenti idonei ad indurre a rimeditare -secondo il quale « in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva -derivante dall’inapplicabilità, alle società RAGIONE_SOCIALE, dell’art. 196 c.d.s. -deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell’amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l’omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all’agire dell’amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva » (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 32920 del 09/11/2022, Rv. 666115 -01; conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 32921 del 09/11/2022, Ordinanza n. 510 dell’11/01/2023, n. 1382 e n. 1383 del 18/01/2023).
Quanto, infine, alla sopravvenienza normativa, richiamata dalla ricorrente nella propria memoria (l’art. 196 cod. strada è stato, infatti, modificato dall’art. 1, comma 1, lettera g -ter, del decretolegge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156), risulta in concreto priva di rilevanza rispetto al presente giudizio, in quanto in materia di sanzioni amministrative tali essendo quelle comminate all’odierna ricorrente e costituenti il presupposto della cartella di pagamento
fatta dalla stessa, poi, oggetto di opposizione -non trova applicazione il principio della retroattività della legge più favorevole (cfr., tra le tante, Cass. n. 1383/2023 e n. 19030/2022), per cui il motivo va esaminato alla luce della normativa vigente al tempo in cui la parte era gravata dell’inadempiuto onere di proporre opposizione ai sensi del codice della strada ai verbali notificati.
In definitiva, per tutte le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, in favore dell’unico intimato che ha depositato rituale controricorso.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 800,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione il 12 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME