Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3786 Anno 2024
LA CRAGIONE_SOCIALE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3786 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2024
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME. COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 6073 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del presidente del consiglio di amministrazione, legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
nonché
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Prefetto, legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Prefetto, legale rappresentante pro tempore
Oggetto:
RAGIONE_SOCIALE A MEZZO RUOLO OPPOSIZIONE
Ad. 24/01/2024 C.C.
R.G. n. 6073/2022
Rep.
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Prefetto, legale rappresentante pro tempore
-intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palermo n. 3666/2021, pubblicata in data 4 ottobre 2021;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 24 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento per l’importo di € 3.467,51 ad essa notificata dal locale agente della riscossione in virtù di crediti iscritti a ruolo da vari enti creditori, aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.
L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Giudice di Pace di Palermo.
Il Tribunale di Palermo ha dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo ai crediti iscritti a ruolo dal Comune RAGIONE_SOCIALE e ha confermato la decisione di primo grado per il resto.
Ricorre RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti intimati.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione dell’ articolo 615 del codice di procedura civile, dell’ articolo 7 del d.lgs. 150/2011, degli articoli 201, 203, 204bis, 205 e 206 del d.lgs. 285/1992 (codice della strada). Violazione e falsa applicazione dell’ articolo 196, comma 1, del d.lgs.
285/ 1992 (codice della strada) , in combinato disposto con l’ articolo 84 del d.lgs. 285/1992 (codice della strada), anche siccome modificato e integrato dall’ articolo 1, comma 1, lettera gter) del decreto legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge con modificazioni e integrazioni con la legge 9 novembre 2021 n. 156. Inadeguata, erronea e ingiusta valutazione delle domande proposte dalla ricorrente. Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione al merito della controversia e ai motivi della proposta opposizione all’esecuzione ex articolo 615 cpc in ipotesi di inesistenza del titolo esecutivo. Insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Motivo formulato ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 360, n°3, cpc. Motivo altresì formulato ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 360, n°5, cpc ».
Il ricorso è inammissibile.
È in primo luogo senz’altro inammissibile la censura di « insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione », trattandosi di censura non più prevista, fin dalla sua novella del 2012, dall’art. 360 c.p.c. come motivo di ricorso per cassazione.
Per il resto, il ricorso risulta inammissibile per le medesime ragioni già esposte da questa Corte in una recente pronuncia avente ad oggetto un ricorso della medesima ricorrente, sostanzialmente identico al presente (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1806 del 17/01/2024): già dalla semplice lettura del l’unico motivo si evince, infatti, che, in violazione dell’art. 366 c.p.c., la censura -costituita dal complesso e coacervato accorpamento di plurime ed eterogenee doglianze, facenti riferimento alle diver se ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. e tra loro inestricabilmente cumulate -è formulata RAGIONE_SOCIALE premurarsi della sua intelligibilità e, anzi, inammissibilmente rimettendo al giudice di legittimità il compito di isolare le singole critiche, sostanziali e processuali,
rivolte alla sentenza impugnata (in proposito: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021, Rv. 663425-02; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 15517 del 21/07/2020, Rv. 658556-01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 26790 del 23/10/2018, Rv. 65137901; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017, Rv. 643681-01; da ultimo, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 35943 del 27/12/2023),
4. In ogni caso, anche fini di completezza espositiva, con riguardo alle questioni di diritto oggetto del giudizio, pare opportuno ribadire ancora una volta l’ormai consolidato orientamento di questa Corte -che il ricorso non offre argomenti idonei ad indurre a rimeditare -secondo il quale « in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva -derivante dall ‘ inapplicabilità, alle società RAGIONE_SOCIALE, dell ‘ art. 196 c.d.s. -deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell ‘ opposizione all ‘ esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell ‘ amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l ‘ omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all ‘ agire dell ‘ amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva » (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 32920 del 09/11/2022, Rv. 666115 -01; conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 32921 del 09/11/2022, Ordinanza n. 510 dell’11/01/2023, n. 1382 e n. 1383 del 18/01/2023).
Anche sotto tale aspetto, dunque, le censure (almeno con riguardo alle questioni astratte di diritto che è possibile enucleare
sulla base dell’esposizione dei fatti), risultano inammissibili, ai sensi dell’art. 360 bis , comma 1, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-