Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23531 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza N. 12353/2023 R.G., ex artt. 45 e 47, comma 4, c.p.c., – proposto dal Tribunale di Bolzano con ordinanza del 6.4.2023, nella causa vertente tra RAGIONE_SOCIALE e Agenzia delle Entrate-Riscossione della Provincia di Bolzano udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 15.5.2024 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
Rilevato che
con atto di citazione notificato in data 1.3.2022, la RAGIONE_SOCIALE (società gerente un ‘ impresa di autonoleggio di veicoli senza conducente) propose opposizione all ‘ esecuzione avverso la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA relativa ad infrazioni al codice della strada e sanzioni amministrative, per un importo complessivamente pari ad € 29.862,77, nonché avverso tutti i verbali di contestazione ivi portati ed
azionati, convenendo l ‘ Agenzia delle Entrate-Riscossione per la provincia di Bolzano e gli Enti impositori dinanzi al Tribunale di Palermo, per la declaratoria di nullità della cartella opposta e di tutti i verbali ad essa presupposti;
in particolare, l ‘ opponente eccepì: 1) il proprio difetto di legittimazione sostanziale, quale società locatrice del veicolo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 196 – 84 c.d.s.; 2) la prescrizione del credito; 3) l ‘ inesistenza del titolo per mancata notifica dei verbali di contestazione; 4) la nullità della cartella opposta per violazione della legge n. 212/00 e della legge n. 241/90; 5) l ‘ intervenuta decadenza dal diritto di procedere ad esecuzione per violazione degli artt. 17 e 25 d.P.R. n. 602/73;
l ‘ Agente della riscossione, l ‘ Amministrazione Provinciale di Brescia ed il Comune di Venezia si costituirono in giudizio ed eccepirono l ‘ incompetenza per materia e per territorio del giudice adito, resistendo nel merito alla domanda e chiedendone il rigetto; il Comune di Trani si costituì, chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere, in quanto il credito portato nella cartella si era già estinto a seguito della procedura di ‘discarico’, mentre i Comuni di Bergamo, Messina e Battipaglia si costituirono, chiedendo il rigetto della domanda; i Comuni di Pozzuoli, Monfalcone, Alessano, Cecina, Porto Recanati, Nuoro, Silvi, Mandello del Lario, l ‘ Unione Comuni Mugello, ritualmente citati in giudizio, rimasero contumaci;
con ordinanza resa all ‘ esito dell ‘ udienza di trattazione scritta della causa, depositata in data 16.10.2022, il Tribunale di Palermo dichiarò la
propria incompetenza in relazione alle domande svolte da RAGIONE_SOCIALE, reputando per esse competente il Tribunale di Bolzano, nel cui circondario la società opponente aveva sede legale, assegnando il termine di legge per la riassunzione; riassunta la causa, il Tribunale di Bolzano, con ordinanza del 6.4.2023, ha proposto regolamento di competenza d ‘ ufficio, per essere competente per materia sull ‘ intera causa il Giudice di pace di Bolzano;
nessuna delle parti costituite ha svolto difese;
il P.G. ha chiesto principalmente il rinvio della causa a nuovo ruolo, in assenza del fascicolo d ‘ ufficio, in subordine l ‘ accoglimento;
il Collegio ha riservato la decisione entro sessanta giorni;
Considerato che
il regolamento d ‘ ufficio è stato tempestivamente proposto, perché, dall ‘ esame del fascicolo d ‘ ufficio, acquisito prima dell ‘ camerale, risulta che l ‘ ordinanza ex art. 45 c.p.c. è stata emessa all ‘ della prima udienza di trattazione e dunque entro il termine di cui all ‘
odierna adunanza esito art. 38 c.p.c.; ed è anche parzialmente fondato, nei termini di cui appresso; -come correttamente evidenziato dal Tribunale di Bolzano, è ampiamente consolidato il principio per cui ‘ In materia di opposizione all ‘ esecuzione avverso una cartella di pagamento emessa per il recupero di somme da sanzioni per violazione del codice della strada, qualora l ‘ opposizione si fondi sull ‘ illegittimità della cartella per il mancato esaurimento della procedura amministrativa di impugnazione del verbale presupposto dinanzi al prefetto, la controversia verte
sull ‘ esistenza di un valido titolo esecutivo, sicché competente a conoscere dell ‘ opposizione stessa è il giudice di pace, in quanto già competente, “ratione materiae”, a conoscere delle controversie inerenti alla formazione dei titoli esecutivi suddetti, ai sensi degli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 150 del 2011 ‘ (Cass. n. 40561/2021) ; l ‘ insegnamento è senz ‘ altro replicabile nel caso in esame, giacché ciò che principalmente (ma non solo, come si vedrà tra breve) l ‘ opponente contesta è proprio la mancanza di un idoneo titolo esecutivo nei propri confronti, quale soggetto noleggiatore del veicolo;
pertanto, è fuori discussione che competente ratione materiae sulla spiegata opposizione all ‘ esecuzione sia il giudice di pace, ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011; né rileva il cumulo delle sanzioni ai fini del valore, perché detta competenza per materia prescinde dall ‘ ammontare delle sanzioni, non trattandosi nella specie di ordinanza-ingiunzione, per la sola quale vige il criterio misto della competenza per materia con limite di valore, ex art. 6, comma 5, lett. a) e b), del d.lgs. n. 150/2011 (Cass. n. 7460/2019; Cass., Sez. Un., n. 10261/2018), come pure correttamente evidenziato dal Tribunale rimettente;
corretta risulta anche l ‘ individuazione del foro di Bolzano, ex art. 480, comma 3, c.p.c. (la cartella essendo assimilabile al precetto – v., ex plurimis , Cass., Sez. Un., n. 28709/2020), giacché la cartella stessa è stata notificata all ‘ indirizzo pec della società opponente, la cui sede legale è proprio a Bolzano (v. Cass. n. 8704/2011);
tutto quanto precede, però, può dirsi correttamente rilevato dal Tribunale altoatesino limitatamente ai motivi di opposizione della società che – per quanto evincibile dagli atti – possono effettivamente ascriversi ad opposizione pre-esecutiva, ex art. 615, comma 1, c.p.c., ossia a quelli supra individuati ai nn. 1), 2) e 5), concernenti appunto la contestata propria legittimazione sostanziale passiva rispetto alla minacciata azione esecutiva, nonché la pretesa prescrizione del credito e la pretesa decadenza dal potere di riscossione;
in verità, non altrettanto può dirsi in relazione agli ulteriori motivi di opposizione, giacché l ‘ uno assume natura di opposizione c.d. recuperatoria (su cui si veda, in generale, Cass., Sez. Un., n. 758/2022), mentre l ‘ altro assurge invece a motivo di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617, comma 1, c.p.c. (v. Cass. n. 8402/2018);
da tanto discende, dunque, che, per l ‘ opposizione c.d. recuperatoria della tutela avverso i verbali di contestazione asseritamente non notificati, risulta competente per materia il giudice di pace del luogo in cui è stata commessa ciascuna violazione (Cass. n. 24091/2018);
per quanto invece concerne il preteso difetto di motivazione della cartella, invece, è noto che ‘ L ‘ opposizione con cui sono dedotti vizi formali della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada va qualificata come
opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che la competenza spetta, per materia, al tribunale (e non al giudice di pace) e, per territorio, al giudice del luogo di notifica della cartella ex artt. 617, comma 1, e 480, comma 3, c.p.c. ‘ (così, Cass. n. 3582/2022): risulta dunque competente, al riguardo, lo stesso Tribunale di Bolzano;
appare opportuno precisare che la competenza da ultimo individuata, attenendo a competenza per materia, non consente tuttavia di attrarre nell ‘ egida del medesimo Tribunale bolzanino, per ragioni di connessione ai sensi dell’art. 104 c.p.c., anche la competenza concernente i motivi di opposizione all ‘ esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., riservata al giudice di pace, giacché la deroga di competenza per la causa connessa può giustificarsi solo in relazione alla competenza per valore (v. Cass. n. 22782/2015); s ‘ è già visto, però, che l ‘ attribuzione al giudice di pace, in subiecta materia , attiene alla competenza per materia, sicché la causa sull ‘ opposizione agli atti esecutivi non può esercitare alcuna vis attractiva , nella specie, rispetto alla causa ex art. 615, comma 1, c.p.c.;
in definitiva, regolando la competenza, va dichiarato competente: 1) il Giudice di pace di Bolzano in relazione ai motivi di opposizione all ‘ esecuzione; 2) il Giudice di pace del luogo in cui sono state commesse le violazioni del c.d.s., in relazione a ciascuna contestazione oggetto della cartella impugnata; 3) il Tribunale di Bolzano, in relazione all ‘ opposizione agli atti esecutivi;
al regolamento delle spese del presente giudizio provvederanno, ciascuno per quanto di ragione, i giudici del merito, per la riassunzione
N. 12353/23 R.G.
delle cause, così necessariamente scisse a dispetto dell’unitarietà della cartella, davanti ai quali va fissato il termine perentorio identificato in dispositivo;
p. q. m.
la Corte dichiara la competenza:
del Giudice di pace di Bolzano in relazione ai motivi di opposizione all ‘ esecuzione;
del Giudice di pace del luogo in cui sono state commesse le violazioni del c.d.s., in relazione a ciascuna contestazione oggetto della cartella impugnata;
del Tribunale di Bolzano, in relazione all ‘ opposizione agli atti esecutivi; assegna termine perentorio di tre mesi per la riassunzione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,