Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8791 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8791 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2058-2019 proposto da:
CONSORZIO DI RAGIONE_SOCIALE COGNOME, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
Oggetto
R.G.N. 2058/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 27/11/2024
CC
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 291/2018 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 09/11/2018 R.G.N. 230/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1. La Corte d’Appello di Reggio Calabria, in accoglimento del gravame proposto dall’ INPS, ha riformato la pronuncia di primo grado rigettando l’opposizione ad intimazione di pagamento, notificata il 29/3/2013, originariamente proposta dal Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino, per l’importo di € 48.936,87 a titolo di contributi gestione agricola anno 2010 non applicandone la riduzione di aliquote per le zone svantaggiate. In particolare, la Corte territoriale ha rilevato la definitività dell’accertamento del credito contributivo a seguito della omessa impugnazione dell’avviso di addebito sotteso all’intimazione, sulla cui eccezione di inammissibilità dell’opposizione il tribunale non si era pronunciato ed alla quale il Consorzio appellato non aveva opposto alcuna difesa se non quella della novità della questione, a fronte delle incontestate circostanze della notifica in data 7/10/2011 del menzionato atto presupposto, e dei pagamenti parziali avvenuti nel giugno 2011, controvertendosi, piuttosto, sull’entità de lle ulteriori somme successivamente pretese dall’INPS con l’avviso di addebito.
Il Consorzio propone ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi, a cui il INPS interpone controricorso.
La causa è stata trattata nell’adunanza camerale del 27 novembre 2024.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c. e dell’art. 26 d.lgs. n.46/1999, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere i giudici di appello respinto l’opposizione ad intimazione di pagamento per intempestiva impugnazione dell’avviso di a ddebito nel merito della pretesa, non avendo ravvisato un’ipotesi di opposizione all’esecuzione ex ar t. 615 c.p.c., non soggetta a termini per la sua proposizione, diversamente dall’ipotesi di opposizione ad atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. fondata su vizi formali, soggetta al termine perentorio di 20 giorni per la sua impugnazione, e dall’ipotesi di opposizione al merito della pretesa creditoria fondata su fatti impeditivi, modificativi o estintivi verificatisi anteriormente alla notifica dell’avviso di addebito, che va proposta, ai sensi dell’art. 24 d.lgs. 46/1999, nel termine di 40 giorni successivi alla notifica dell’avviso medesimo. Ed invero, con la proposta opposizione originaria, il Consorzio di Bonifica intendeva evidenziare un errore di elaborazione ascrivibile ad INPS sugli importi richiesti che in gran parte sarebbero stati corrisposti con due versamenti a Mod. F24; pertanto, qualora il contribuente intenda dedurre fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo e contestare la persistenza del credito e del diritto a provvedere ad esecuzione forzata, deve proporre opposizione all’esecuzione secondo le regole dell’art. 615 c.p.c. non soggette a termini per la sua proposizione.
Con il secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto la definitività dell’avviso di addebito in carenza di supporto probatorio non essendo stata prodotta da INPS nel giudizio di primo grado la notifica dell’avviso di addebito, come eccepito nella comparsa di costituzione del consorzio in grado di appello, e risultando quindi
infondata l’eccezione sollevata in appello sull’omessa pronuncia in ordine all’eccezione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta definitività dell’avviso di addebito, trattandosi di eccezione in senso stratto, nuova in appello, e tardiva ex art. 345 c.p.c., la cui prova gravava su INPS.
Con il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c. per avere la sentenza impugnata accolto il gravame di INPS sotto il profilo della inammissibilità del ricorso per definitiv ità dell’avviso di addebito presupposto, con l’ulteriore motivazione che il Consorzio in primo grado non aveva negato la presenza in atti della documentazione riportata nell’indice in calce alla memoria della parte resistente, e comunque in ordine alla cir costanza che l’avviso di addebito fosse stato notificato il 7/10/2011, non operando, invero, il principio di non contestazione nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam.
Nel controricorso l’INPS, premesso che nella propria produzione di primo grado era presente la copia notificata il 7/10/2011 dell’avviso di addebito che, non opposto nei 40 giorni successivi, è divenuto irretrattabile sul merito della debenza contributiva, rileva che la dol uta violazione dell’art. 115 c.p.c. è sussumibile nell’ambito del vizio di motivazione censurabile nei limiti consentiti dall’art. 360 n. 5 c.p.c., come omesso esame di un fatto storico che sia anche decisivo, predicabile qualora il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui sia riconosciuto il suo potere officioso, ed invece nel caso in esame i giudici di merito avevano deciso sulla base di prove allegate
dalle parti e sul loro comportamento processuale, non riesaminabili nella presente fase di legittimità.
I motivi di ricorso, nuovamente illustrati in memoria depositata prima dell’udienza, sono infondati e vanno respinti.
Preliminarmente si osserva che il ricorrente non si è doluto della omessa notifica dell’avviso di addebito; diversamente opinando avrebbe eccepito in opposizione all ‘intimazione di pagamento un vizio formale nel procedimento notificatorio dell’atto presupposto, rilevante nell’ambito di un’azione di opposizione ad atti esecutivi, che invece non è stata in tal senso qualificata; viceversa, come si legge nell ‘ impugnata sentenza, il Consorzio aveva prodotto in primo grado i mandati di pagamento del 15/6/2011 lamentando -tesi accolta dal tribunale- che le ulteriori somme richieste derivavano da un errore dell’INPS che non aveva applicato la riduzione del le aliquote contributive per le zone svantaggiate, di cui al DG n. 6129/01 pubblicato sul B.U. Reg. Calabria del 3/7/2001; si tratterebbe quindi di una doglianza di merito sul quantum debeatur e sulla fondatezza della pretesa contributiva che presuppone l’avvenuto ricevimento dell’avviso di addebito. E la stessa formulazione del primo motivo di ricorso presuppone la conoscenza dell’avviso di addebito dalla cui ricezione non decorrerebbero i termini di cui all’art. 24 d.lgs. 46/1999 bensì la modalità più ampia del rimedio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetta a termini per la sua proposizione, ove eccepiscano ‘ fatti verificatisi successivamente alla notificazione dell’avviso di addebito ‘. Non è poi contestata la circostanza che INPS abbia prodotto nel primo grado di giudizio la notifica dell’avviso, risalente al 7/10/2011, bensì che non fos se ammissibile l’eccezione di INPS sollevata per la prima
volta in appello circa l’inammissibilità per tardività del ricorso di primo grado.
Il primo motivo è infondato: il fatto successivo alla notificazione dell’atto presupposto, giustificativo di una apertura dei termini per opporsi ex art. 615 c.p.c., viene individuato dal ricorrente nella persistenza del credito contributivo, e quindi del diritto di INPS di procedere ad esecuzione forzata, nonostante fossero stati eccepiti fatti estintivi sopravvenuti, verificatisi successivamente alla notificazione dell’avviso di addebito. Tale circostanza non è tuttavia coerente con la cronologia degli eventi, avendo il Consorzio documentato (e sulla base di esso era stata accolta la propria opposizione in primo grado) di aver effettuato i pagamenti a mod. F24 in data 15/6/2011, antecedente alla notifica dell’avviso di addebito del 7/10/2011. La dedotta persistenza del credito, indicata come fatto successivo, non è tecnicamente un fatto giuridico successivo alla notificazione dell’avviso di addebito, discendendo dal diniego del riconoscimento delle agevolazioni contributive, anteriore rispetto all’atto i mpo-esattivo formulato con le modalità introdotte dall’art. 30 d.l. n.78/2010.
5.1 Non ricorrono quindi i presupposti per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 615 c.p.c., bensì dell’art. 24 co . 5 d.l.gs. n.46/1999 dettato in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali; l’impugnazione proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (in questo caso, avviso di addebito) è dunque tardiva, e correttamente è stato in tal senso pronunciato nella sentenza impugnata.
Gli altri due motivi di ricorso, peraltro introduttivi, il secondo, di una diversa valutazione del materiale probatorio traducendo le lamentate omissioni valutative del giudice di appello in
omesso assolvimento dell’onere probatorio, ed il terzo, di una deviata angolazione del principio di non contestazione verso una valutazione di rilevanza ai fini processuali di un dato documentale e cronologico emergente dallo stesso titolo esecutivo opposto, restano pertanto assorbiti nella ritenuta infondatezza del primo motivo.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna alle spese della presente fase di giudizio, liquidate come da dispositivo. Segue anche la condanna al doppio del contributo unificato ex lege.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4.500,00, oltre accessori di rito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/11/2024